Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2001, n. 9632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9632 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
D A ) A 4 S O T .7 S S R n T A O 7 T S 8 P I 9 M 1 G 'I A o E L R z r L R T a L A m Oggetto I D A LA CORTE SUPRE9632/0 1 D 6 I E , e T N g REPUBBLICA ITALIANA O g N G L e E L L O S 9 O E .1 A IN NOME EL B rt D (A SSAZIONE дерас zinazoh SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N. 20637/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron. 22:34 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/04/2001 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI GE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103 presso l'avvocato ADOLFO ΖΙΝΙ, che la rappresenta e difende unitamente agli ALLEVATO,avvocati CESARE MASSIMO BIANCA e ⚫ MONICA giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
EL OR AR;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 18/99 della Corte d'Appello di 1154 CATANZARO, depositata il 27/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Zini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO 1. Nel 1987 i sig.ri IC DE OR e Mariange- la IR contrassero matrimonio e dall'unione nac- que, il 17 febbraio 1993, una figlia. Con sentenza pubblicata il 24 luglio 1998 il Tribu- nale di Cosenza pronunciando sulla domanda di separa- zione giudiziale proposta dalla IR e sulla do- manda di separazione con addebito alla moglie proposta - dichiarò la separazione giudiziale dei dal De OR coniugi, rigettò la domanda di addebito, e affidò la figlia minore, NA, al padre. Avverso questa sentenza la IR propose appel- lo, lamentando (per quanto rileva in questa sede) l'affidamento della piccola al padre. Il De OR spie- gò appello incidentale, insistendo sulla addebitabilità della separazione al coniuge.
2. Con sentenza depositata il 27 maggio 1999 la 2 Corte d'appello di Catanzaro, riformando parzialmente la decisione di primo grado, addebitò la separazione alla IR, osservando: -che la violazione del dovere di fedeltà da parte della IR proprio nel periodo in cui la stessa aveva abbandonato la casa coniugale (e già tale circo- stanza costituiva per sé causa di addebito, non essendo stato provato una giusta causa dell'abbandono), non ri- sultando dimostrata l'esistenza di altri fatti inciden- ti nella separazione, doveva ritenersi causa della cri- si coniugale;
-che, nella situazione fattuale, l'affidamento del- la piccola al padre risultava ispirata alla tutela del- la minore e non avevano, quindi, rilievo decisivo le contrarie indicazioni espresse sul punto dal c.t.u.
3. Avverso questa decisione, notificata il 28 lu- glio 1999, la soccombente ha proposto ricorso per cas- sazione. L'intimato non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente - denunciando omessa, insufficienza e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.c. - per un verso, lamenta che sia stata omessa l'audizione della 3 minore, resa opportuna e, anzi, imposta dal sistema normativo vigente, per consentire una congrua valuta- zione dell'interesse del minore, prima di adottare il provvedimento di affidamento;
per altro verso, deduce che l'affidamento al padre, deciso con una motivazione insufficiente a giustificarla, sarebbe in contrasto con le risultanze di una relazione tecnico-psicologica che tendeva a privilegiare l'affidamento della piccola alla madre, e che la stessa Corte aveva mostrato di condivi- dere. Il motivo è infondato sotto tutti i profili dedot- а ti. Sotto il primo profilo, non sussistono, infatti, l'omissione e la carenza motivazionale denunciate, in quanto non risulta (né è stato addotto dalla ricorren- te) che la IR nelle pregresse fasi del giudizio (o, comunque, davanti alla Corte d'appello) abbia mai chiesto l'audizione della minore ai fini del suo dell'affidamento; sicché la censura si risolve, in de- finitiva, nella prospettazione di una questione che non è mai stata oggetto di discussione tra le parti. Né, in ogni caso, sarebbe configurabile la lamentata violazio- ne di legge in relazione all'esercizio di una facoltà rimesso al prudente apprezzamento del giudice, e che è sempre correlato alla situazione fattuale (in partico- 4 lare, all'età del minore: v.l'art.4, comma 8, 1.1° di- cembre 1970, n.898). Sotto il secondo profilo, neanche sussistono la contraddittorietà motivazionale e la violazione di leg- ge denunciate, in quanto la Corte di merito, conferman- do la valutazione già espressa dal Tribunale, ha rile- vato che rispondeva alle esigenze della piccola l'affidamento al genitore, ritenuto in concreto più idoneo a ridurre (nei limiti consentiti da una situa- zione delicata e traumatizzante) gli effetti pregiudi- zievoli derivanti dalla crisi familiare. E tale convin- cimento ha basato su ampie ed articolate argomentazioni che si sottraggono al sindacato di legittimità. La Cor- te ha, infatti, valutato criticamente le indicazioni svolte dal consulente tecnico sulla opportunità dell'affidamento materno, ed ha considerato le diffi- coltà che sarebbero derivate, per lo sviluppo psichico della piccola, dal suo inserimento nel nuovo nucleo fa- miliare costituito dalla IR, dalla variazione del suo regime di vita e dall'interruzione della conti- nuità affettivo-relazionale, che le aveva consentito fino a quel momento (pur nelle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori e all'allontanamento del- la madre) un adeguato sviluppo emotivo-affettivo; svi- luppo che, secondo la Corte di merito, sarebbe stato 5 posto rischioso in una nuova situazione ambientale. denunciando 2. Col secondo motivo la ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione su omessa, un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art.151 C.C. lamenta che, addebitando la separazione alla IR, la Corte d'appello abbia considerato come causa della separazio- succes-la sua relazione extraconiugale, ne un evento, all'interruzione della convivenza matrimoniale, sivo avendo la stessa Corte affermato che solo prima A: dell'estate 1997 il suo convivente aveva cominciato a frequentare la casa da lei presa in locazione nel feb- braio-marzo 1997, dopo la separazione di fatto. Il motivo è palesemente infondato. Anche a prescindere dal rilievo che la sentenza im- pugnata ha fondato la pronuncia di addebito non solo sulla relazione extraconiugale della IR, ma an- che sull'abbandono, da parte della stessa, della casa familiare, e che nessuna censura è stata svolta in me- rito a quest'ultima argomentazione, è sufficiente 05- servare, a dimostrazione della inconsistenza della ricorrente, che la Cortedell'argomentazione d'appello ha precisato come, dalle deposizioni testimo- niali e, in particolare dalle dichiarazioni del teste LL, risultasse con certezza che l'inizio della 6 relazione extraconiugale e l'abbandono della casa fami- liare dovevano collocarsi in periodo antecedente (ottobre 1966) alla domanda di separazione (30 giugno 1997).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigetta- to. Nessun provvedimento sulle spese, in quanto l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 30 aprile 2001. Il Consigliere/estensore Il Presidente Vincenzo Protp Corrado Carnevale Vi IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA (Dr. Filomene Perrone) DEPOSITATA IM I E D ) A Oggl 4 16188 20 S 7 A . O T S n R S A 7 T 8 T O 9 S FUNZIONARIO DI CANCELLERIA 1 P I A M o (Dr. Filomena Perrone) G I z ' R E r L a T R L m L I A 6 A D D I e , g E N g T O e G N L L O E L 9 1 S . O t A E r B D A ( 7