Sentenza 29 gennaio 2004
Massime • 1
L'installazione di una segreteria telefonica non costituisce automaticamente un apparato di intercettazione rilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen., posto che, a tal fine, occorre accertare che l'apparecchio sia predisposto per effettuare la registrazione all'insaputa della persona che telefona mentre sul piano dell'elemento soggettivo, essendo richiesto il dolo specifico, occorre che l'installazione dell'apparecchio sia avvenuta al fine di intercettare o di impedire le comunicazioni telefoniche. Qualora, una volta installata la segreteria per finalità proprie, la si utilizzi talvolta per prendere cognizione di conversazioni telefoniche effettuate da altri (nella specie dipendenti del comune), una siffatta impropria utilizzazione non integra la previsione di cui all'art. 617 bis, bensì quella di cui all'art. 617 cod. pen. che prevede come reato la presa di cognizione fraudolenta di una conversazione telefonica tra altre persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2004, n. 8107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8107 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 29/01/2004
1. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 117
3. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 021611/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO LU N. IL 14/06/1944;
avverso SENTENZA del 12/03/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv.to Erminio Cioffi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali;
uditi i difensori dell'imputato, avv.ti Fabio Foglia Manzillo e Franco Maldonato;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale monocratico di Vallo della Lucania con sentenza del 7 ottobre 2002 ha assolto UI SS dall'imputazione di cui all'art. 617 bis commi 1 e 2 c.p. per insussistenza del fatto. Del reato dell'art. 617 bis c.p. SS era imputato "perché, nella sua qualità di segretario comunale di S. Giovanni a Piro, fuori dei casi consentiti dalla legge, poneva sulla linea telefonica 0974 983039 del suo ufficio una segreteria telefonica idonea ad intercettare una conversazione telefonica intervenuta tra l'impiegato contabile del Comune di S. Giovanni a Piro Di MA ZO e il tesoriere del Comune di Villammare, Lombardi Franco, per ragioni di ufficio". Il tribunale ha ritenuto che il reato non sussistesse perché l'apparecchiatura per la registrazione era installata, in modo ben visibile, nell'ufficio dell'imputato, in collegamento con l'utenza telefonica di sua pertinenza, e inoltre mancava il dolo specifico costituito dalla volontà di intercettare le comunicazioni telefoniche di altre persone.
In seguito all'appello della parte civile ZO Di MA, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale, la Corte di appello di Salerno, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto la responsabilità di SS e con le attenuanti generiche, giudicate prevalenti sull'aggravante dell'art. 617 bis comma 2 c.p., lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione. La corte di appello ha rilevato che il telefono esistente nell'ufficio dell'imputato era legittimamente usato anche dagli altri dipendenti comunali e che l'imputato aveva installato "una apparecchiatura idonea alla registrazione non solo delle telefonate in arrivo ma anche di quelle in uscita" e aveva "registrato telefonate effettuate da dipendenti comunali, tra le quali quella del Di MA". Il fatto così ricostruito faceva emergere secondo la corte di appello sia l'elemento oggettivo del reato dell'art. 617 bis c.p., sia quello soggettivo, perché "le caratteristiche tecniche dell'apparecchio installato, idoneo a registrare anche le telefonate in uscita, come di fatto è avvenuto, e tenuto acceso dal SS anche in sua assenza dall'ufficio, costituiscono prova evidente della volontà del segretario comunale di controllare le telefonate in uscita".
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione e a mezzo di due difensori e ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo e soprattutto all'elemento soggettivo del reato e inoltre ha lamentato la "mancata assunzione in grado di appello di una prova decisiva", in quanto la corte non aveva accolto la richiesta del Procuratore Generale diretta a far eseguire una perizia per accertare le caratteristiche dell'apparecchio utilizzato per la registrazione delle telefonate.
Per quanto in particolare concerne l'elemento oggettivo il ricorrente ha sostenuto che l'apparecchio in questione era costituito da una normale segreteria telefonica, la quale non poteva rientrare nella previsione dell'art. 617 bis c.p., e che soltanto un uso improprio ed errato da parte di chi aveva fatto la telefonata aveva determinato la registrazione della conversazione. In ogni caso l'installazione della segreteria telefonica era avvenuta per le finalità proprie dell'apparecchio (rispondere in assenza dell'imputato e registrare le comunicazioni a lui dirette) e non per la finalità, richiesta dall'art. 617 bis c.p., di intercettare e registrare le telefonate in uscita fatte da altre persone. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata era giunta a una diversa conclusione con una motivazione carente e illogica.
Preliminarmente occorre rilevare che, benché dalla commissione del reato (avvenuta il 20 ottobre 1995) siano trascorsi più di sette anni e sei mesi (tempo necessario a prescrivere, dato che all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 617 bis comma 2 c.p.), la prescrizione non è maturata perché si è verificata una lunga sospensione in seguito all'astensione dei difensori dalla partecipazione alle udienze.
Ciò premesso deve riconoscersi che il ricorso è fondato. Con ragione il ricorrente ha rilevato che nella sentenza impugnata manca l'indicazione degli elementi dai quali la corte di appello, riformando la decisione di primo grado, ha desunto che la segreteria telefonica potesse costituire un apparato di intercettazione. Questa conclusione non poteva essere giustificata solo dalla considerazione che la segreteria applicata dall'imputato era in grado di registrare le conversazioni effettuate attraverso l'apparecchio telefonico oltre che le chiamate ricevute e dalla circostanza che era stata registrata la conversazione del Di MA, perché la segreteria avrebbe potuto essere considerata un apparato per intercettare solo se avesse consentito un'automatica registrazione di telefonate diverse da quelle ricevute e prive di risposta personale o avesse comunque consentito a una persona diversa da quella che stava usando l'apparecchio di attivarlo per prendere cognizione della conversazione telefonica.
Dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta provato che quando venivano fatte telefonate l'apparecchio in questione si attivasse automaticamente per registrare o potesse essere attivato da persona diversa da quella che stava telefonando e questa possibilità è negata dal ricorrente, il quale sostiene che da un accertamento della Guardia di finanza era risultato che "'quanto accaduto era da attribuirsi ad una fatalità, essendo l'apparecchio di segreteria munito di un tasto memo che, molto verosimilmente, è stato involontariamente premuto dallo stesso Di MA durante la conversazione incriminatà (pag. 3 Informativa n. 7471/26/U.G. relativa al fascicolo n. 6627 mod. 45 del 26.10.95)". La sentenza impugnata fa menzione di questo atto della Guardia di finanza ma non ne prende specificamente in esame il contenuto. Ritiene sufficiente considerare che l'apparecchio era "idoneo a registrare anche le telefonate in uscita" e che queste erano registrate su un lato del nastro diverso da quello in cui erano registrate le comunicazioni ricevute dalla segreteria telefonica, ma queste considerazioni di per sè non risultano significative perché nessuno dubita che l'apparecchio fosse in grado di registrare anche le telefonate in uscita (registrazione che - a quanto risulta - avveniva sul lato a del nastro) e occorreva invece accertare se l'apparecchio era o meno predisposto per effettuare la registrazione anche all'insaputa della persona che stava telefonando. Del mancato accertamento di questa decisiva caratteristica il ricorrente giustamente si duole, rilevando che nell'udienza in grado di appello il Pubblico Ministero aveva chiesto una perizia al riguardo e che la corte non aveva voluto accogliere la richiesta.
È pure fondato il motivo con il quale è stata denunciata una sostanziale mancanza di motivazione sul dolo specifico previsto dall'art. 617 bis c.p.. Perché sussista il reato dell'art. 617 bis c.p. occorre che l'installazione dell'apparato sia avvenuta al fine di intercettare o di impedire le comunicazioni telefoniche e la sentenza impugnata ha ritenuto che l'installazione della segreteria fosse avvenuta a tal fine in base alle considerazioni già riportate sulle caratteristiche dell'apparecchio "idoneo a registrare anche le chiamate in uscita". Si è già detto però che risulta indimostrato che l'apparecchio in questione costituisse un apparato di intercettazione, comunque, anche ammesso ciò, vale a dire anche ammesso che la segreteria telefonica in questione potesse essere utilizzata, oltre che secondo le finalità proprie di segreteria, come apparato di intercettazione, non può per ciò solo concludersi che l'installazione fosse avvenuta per intercettare le conversazioni dei dipendenti del comune e non invece per le finalità di rispondere in assenza dell'imputato e di registrare le comunicazioni a lui dirette. Ciò non significa che una volta installata la segreteria per le finalità proprie la si sarebbe in alcuni casi potuta utilizzare impunemente per prendere cognizione di conversazioni telefoniche effettuate dai dipendenti del comune ma significa che una siffatta impropria utilizzazione dovrebbe farsi rientrare anziché nella previsione dell'art. 617 bis c.p. in quella dell'art. 617 c.p., che prevede come reato la presa di cognizione fraudolenta di una conversazione telefonica tra altre persone. Per le esposte ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per un nuovo esame del fatto che tenga conto dei rilievi precedentemente formulati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2004