Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2004, n. 8107
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Sentenza 29 gennaio 2004

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L'installazione di una segreteria telefonica non costituisce automaticamente un apparato di intercettazione rilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen., posto che, a tal fine, occorre accertare che l'apparecchio sia predisposto per effettuare la registrazione all'insaputa della persona che telefona mentre sul piano dell'elemento soggettivo, essendo richiesto il dolo specifico, occorre che l'installazione dell'apparecchio sia avvenuta al fine di intercettare o di impedire le comunicazioni telefoniche. Qualora, una volta installata la segreteria per finalità proprie, la si utilizzi talvolta per prendere cognizione di conversazioni telefoniche effettuate da altri (nella specie dipendenti del comune), una siffatta impropria utilizzazione non integra la previsione di cui all'art. 617 bis, bensì quella di cui all'art. 617 cod. pen. che prevede come reato la presa di cognizione fraudolenta di una conversazione telefonica tra altre persone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2004, n. 8107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8107
    Data del deposito : 29 gennaio 2004

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