Sentenza 28 aprile 2015
Massime • 1
Appartiene al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla istanza di determinazione della residua pena detentiva e pecuniaria da eseguire a seguito di svolgimento di lavoro di pubblica utilità stabilito nella sentenza dal giudice della cognizione, osservando le disposizioni di cui all'art. 666 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2015, n. 24430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24430 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/04/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO ES - rel. Consigliere - N. 1197
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 53167/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIP TRIBUNALE LECCE;
con l'ordinanza n. 682/2014 TRIBUNALE di LECCE, del 01/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Lecce. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il 4 aprile 2014 il GIP del Tribunale di Lecce dichiarava la propria incompetenza a conoscere l'istanza avanzata da RE ES volta ad ottenere la determinazione della residua pena detentiva e pecuniaria a seguito dello svolgimento di lavoro di pubblica utilità e rimetteva l'istanza stessa al P.M. ai sensi dell'art. 657 c.p.p.. Il P.M., in tal modo investito, con provvedimento dell'11.11.2014 rilevava che non risultavano a carico dell'istante provvedimenti di esecuzione e che la procedura del lavoro di pubblica utilità è curata dall'ufficio esecuzione penale del tribunale. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 1 dicembre 2014, in adesione a quanto opinato dal rappresentante della pubblica accusa, rilevato che a carico del RE non risultavano condanne irrevocabili di guisa che l'unico titolo in esecuzione era quello emesso dal GIP del Tribunale di Lecce il 12.3.2014, richiamando l'art. 665 c.p.p., comma 1, individuava il giudice competente a decidere sull'istanza come innanzi proposta il predetto GIP, ovvero, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., il P.M. e, su tali premesse, sollevava conflitto negativo di competenza con il GIP del Tribunale di Lecce e con il P.M. della Procura della repubblica di Lecce, rimettendo gli atti per la sua risoluzione alla Corte di Cassazione.
2. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusano la cognizione della domanda giurisdizionale proposta da RE ES, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Esso (conflitto) deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del GIP del Tribunale di Lecce quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 1 non risultando a carico dell'istante distinti e diversi titoli esecutivi definitivi. Osserva il Collegio a sostegno di tale decisione, che la determinazione della residua pena detentiva e pecuniaria da eseguire a seguito di svolgimento di lavoro di pubblica utilità stabilito nella sentenza pronunziata dal giudice della cognizione, va deliberata dal giudice dell'esecuzione, osservando le disposizioni contenute nell'art. 666 c.p.p. (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 29227 del 02/07/2013, Rv. 256800). Consegue pertanto, tornando al caso in esame, che, in applicazione dell'esposto principio di diritto, la competenza a provvedere in ordine all'istanza avanzata da RE ES in relazione alla sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata il dì 11 novembre 2014 dal GIP del Tribunale di Lecce appartiene a tale ultimo giudice, quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
la Corte, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2015