Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 2
In tema di fallimento, ai fini dell'estensione agli interessi del diritto di prelazione dei creditori garantiti da ipoteca, la locuzione "anno in corso" di cui all'art. 2855 cod. civ. (cui rinvia l'art. 54 legge fall.) va intesa non come anno solare, ma come arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi.
In caso di fallimento del beneficiario di un mutuo fondiario, non spetta alla banca mutuante il diritto al compenso di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 7 del 1976, previsto per l'ipotesi di anticipata estinzione volontaria del mutuo stesso, essendo la vicenda estintiva direttamente riconducibile alla dichiarazione di fallimento e non alla volontà del mutuatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAPOSILE 2, presso l'avvocato DOMENICO ANZALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GIANNOTTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CALAMAI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARO 35, presso l'avvocato C. MAZZONI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ALCARO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1250/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giannotta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Mazzoni, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo l. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze rigettò l'appello proposto dalla Sezione per il credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avverso l'analoga decisione del tribunale, che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento della Calamai s.r.l., aveva determinato in misura (L. 701.139.922) inferiore a quella pretesa dall'opponente l'importo per capitale e interessi del credito insinuato dalla banca (L. 804.784.106).
Ritennero i giudici del merito:
a) anche sui crediti per mutui fondiari garantiti da ipoteca non sono dovuti per il tempo successivo al fallimento interessi moratori, bensì solo interessi corrispettivi determinati nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c., in quanto la disciplina speciale di tali mutui non deroga alla disciplina generale dei crediti pecuniari nel fallimento;
b) il limite all'annata in corso, per la collocazione in rango ipotecario degli interessi convenzionali su crediti garantiti da ipoteca, va inteso come riferito non all'anno solare, ma all'arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi;
c) nel caso di fallimento del mutuatario non spetta alla banca mutuante il diritto al compenso previsto dall'art. 7 D.P.R. n. 7 del 1976 per l'anticipata estinzione volontaria del mutuo fondiario;
d) la banca opponente non ha diritto al rimborso delle spese dell'esecuzione individuale promossa dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della società poi fallita, perché l'art. 42 t.u. n. 646 del 1905, che consente tale esecuzione, non deroga all'art. 168 legge fall., che vieta l'inizio e la prosecuzione di azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato.
Ricorre per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., che propone cinque motivi di ricorso, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento della s.r.l. Calamai. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
2.1- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 54 e 55 legge fall. e dell'art 2855 c.c., lamentando che erroneamente non siano stati ammessi in rango ipotecario gli interessi di mora dovuti sul capitale e sulle semestralità insolute del mutuo. Sostiene che l'art. 55 legge fall. non sospende il corso degli interessi sui crediti garantiti da ipoteca e che il rinvio dell'art. 54 legge fall. all'art. 2855 c.c. non esclude gli interessi di mora dall'ammissione al passivo fallimentare in rango ipotecario. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.54 legge fall., dell'art. 2855 c.c. e dell'art. 1 legge n. 394 del 1974, lamentando che gli interessi di mora non siano stati ammessi nella misura determinata dal Ministero del Tesoro in applicazione di tale legge, benché anche questi interessi debbano considerarsi legali come quelli determinati in applicazione dell'art. 1284 c.c. Sostiene che tra interessi convenzionali e interessi legali tertium non datur e, quindi, debbano considerarsi legali anche gli interessi determinati in base a leggi speciali.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 54 legge fall., dell'art. 2855 c.c. e dell'art. 12 preleggi, lamentando che non siano stati collocati in rango ipotecario gli interessi dovuti per l'anno solare in corso alla data della dichiarazione di fallimento, perché i giudici del merito hanno erroneamente interpretato il riferimento dell'art. 2855 c.c. all'annata in corso. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.54 legge fall., dell'art. 2855 c.c. e dell'art. 7 D.P.R. n. 7 del 1976, lamentando che sia stato erroneamente escluso dal passivo fallimentare il credito per il compenso dovuto a causa dell'anticipata estinzione del mutuo.
Con il quinto motivo, infine, la ricorrente deduce violazione dell'art. 54 legge fall., dell'art. 2855 c.c. e dell'art. 42 T.U. n. 646 del 1905, lamentando che sia stato ingiustamente escluso dal passivo fallimentare il credito per le spese dell'esecuzione individuale iniziata prima dell'ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo e conclusasi oltre un anno dopo la dichiarazione di fallimento. Aggiunge che, comunque. l'improcedibilità dell'azione esecutiva individuale non era stata eccepita e non poteva essere rilevata d'ufficio.
2.2- Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., d'altro canto, la curatela controricorrente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, in quanto depositato entro il termine di venti giorni dalla notificazione previsto in via generale dall'art. 369 c.p.c., anziché nel ridotto termine di dieci giorni che dovrebbe ritenersi applicabile anche alla costituzione nei giudizi d'impugnazione contro le sentenze in materia di opposizione allo stato passivo del fallimento, in ragione della riduzione alla metà dei termini per proporre appello e ricorso per cassazione prevista per tali giudizi dall'art. 99 legge fall. 4.1- Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dalla curatela resistente. Nel disciplinare il procedimento di opposizione allo stato passivo, l'art. 98 legge fall. stabilisce al terzo comma che, nel giudizio di primo grado, il creditore opponente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice delegato, altrimenti l'opposizione s'intende abbandonata. La ricorrente, muovendo dall'equiparazione tra costituzione nel giudizio di primo grado e deposito del ricorso nel giudizio di cassazione, sostiene che anche il termine di venti giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art. 369 c.p.c. dovrebbe ritenersi ridotto alla metà, per simmetria con l'analoga riduzione a cinque giorni prevista dall'art. 98 comma 3 legge fall. del termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore nel giudizio di primo grado.
Tuttavia l'art. 99 legge fall., nel disciplinare ai commi quinto e sesto le impugnazioni nel giudizio di opposizione allo stato passivo, stabilisce che il termine per proporre appello è di quindici giorni e che il termine per il ricorso in cassazione è ridotto alla metà, senza, peraltro, richiamare la norma dell'articolo precedente che riduce i termini di costituzione in giudizio dell'opponente. Sicché, fondandosi su questo dato testuale, la prevalente giurisprudenza di questa Corte esclude che l'appellante abbia l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'atto di appello, appunto perché non ritiene applicabile in tale grado di giudizio l'art. 98, terzo comma legge fall. (Cass., sez. I, 10 luglio 1998, n. 6723, m. 517075, Cass., sez. I, 28 agosto 1998, n. 8571, m. 518460; v. anche, in motivazione, Cass., sez. I, 18 agosto 1998, n. 8130, m. 518147, Cass., sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12326, m. 521420). V'è in realtà una pronuncia in senso contrario, secondo la quale "nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, la mancata tempestiva costituzione del creditore appellante entro il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello, determina l'improcedibilità dell'impugnazione a norma dello art. 98, terzo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ancorché manchi per il giudizio di appello un'espresso richiamo a detta norma, dettata per il giudizio di primo grado, atteso che dagli articoli 359 e 347 del c.p.c. si evince il principio che in quel grado di giudizio, per quanto attiene al tema della costituzione in giudizio, si osservano le norme relative al giudizio di primo grado, se compatibili" (Cass., sez. I, 11 marzo 1994, n. 2380, m. 485669). Ma questa decisione non sembra tener conto del divieto imposto dall'art. 14 prel., di interpretare analogicamente le norme eccezionali, e della tradizione giurisprudenziale secondo cui devono ritenersi appunto eccezionali tutte le norme che sanciscono decadenze (Cass., sez. II, 30 gennaio 1987, n. 886, m. 450551, Cass. , sez. I, 7 settembre 1993, n. 9382, m. 483678) . E a maggior ragione per giudizio di cassazione deve ritenersi che il divieto di analogia impedisca di desumere la riduzione del termine di deposito del ricorso dalla riduzione del termine per proporre l'impugnazione. La controricorrente ha richiamato a sostegno della sua eccezione la giurisprudenza di questa Corte in tema di controversie elettorali, ma il riferimento non è pertinente, perché l'art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo modificato dall'art. 1 l. 23 dicembre 1966, n. 1147, prevede esplicitamente che tutti i termini del giudizio di cassazione, e quindi anche quello di cui all'art. 369 c.p.c., sono ridotti alla metà.
Sicché deve ritenersi che, sia nel giudizio di appello sia nel giudizio di cassazione, il termine per la costituzione della parte che ha proposto l'impugnazione è quello ordinario previsto dal codice di procedura civile, perché in mancanza di un esplicito richiamo alla disposizione dell'art. 98 comma 3 legge fall., la riduzione di tale termine non può desumersi in via analogica ne' dalla disciplina del giudizio di primo grado ne' dalla riduzione del termine per proporre l'impugnazione.
4.2- Infondato, peraltro, è anche il ricorso.
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che l'art. 54 legge fall., il quale, per i crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti previsti dall'art. 2855, secondo e terzo comma, c.c., trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, soggetti alla disciplina del R.D. 16 Luglio 1905, n. 646, successivamente integrata dal d.P.R. 21 Gennaio 1976, n. 7 e dalla legge 6 Giugno 1991, n. 175 (non applicandosi, nella specie, le nuove norme di cui agli artt. 38 - 41 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, in vigore dal 1 Gennaio 1994, e la cui efficacia si estende ai soli contratti conclusi successivamente a tale data), atteso che tale disciplina non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento, posti dalla legge senza alcun limite o riserva di disposizioni contenute in altre leggi speciali. Pertanto, l'iscrizione di crediti per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado, secondo quanto disposto dal terzo comma del citato art. 54 legge fall., il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento (intendendosi la dichiarazione di fallimento equiparata al pignoramento), ma soltanto nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario. E poiché l'art. 2855 c.c. fa riferimento, come si desume dall'espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di un capitale "che produce interessi", ai soli interessi corrispettivi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore, è esclusa, ai fini dell'applicazione della norma in esame all'ipotesi di credito fondiario, ogni possibilità di assimilazione delle due categorie di interessi, non rilevando al riguardo la circostanza che l'art. 14 del citato d.P.R. n. 7 del 1976, sulla disciplina del credito fondiario, stabilisca che gli interessi moratori, in caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, sono dovuti di diritto dal giorno dalla scadenza. Tale espressione non può, infatti, essere intesa se non nel senso che, nelle ipotesi considerate, non è necessario un apposito atto di costituzione in mora (Cass., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8657, m. 518522; v. anche Cass., sez. L, 13 maggio 1994, n. 4675, m. 486594). D'altro canto altrettanto indiscusso è nella giurisprudenza di questa Corte che, in virtù dell'equiparazione tra dichiarazione di fallimento e pignoramento, l'iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento (fallimento), ma soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario, che non riguardano la misura degli interessi, la scadenza degli stessi, ne' l'estensione del diritto di prelazione ai cosiddetti fattori accessori (quali gli interessi di mora, i diritti di commissione, le provvigioni speciali e simili) (Cass., sez. I, 8 novembre 1997, n. 11033, m. 509672, Cass., sez. I, 2 marzo 1988, n. 2196, m. 458020, Cass., sez. I, 10 novembre 1981, n. 5944, m. 416716). Infatti gli artt. 2788 e 2855 c.c., richiamati dell'art. 54 legge fall., nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c.; sicché è escluso ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali e, in particolare, ai tassi agevolati (tra i quali rientrano quelli dovuti sui mutui fondiari) che, a norma della legge 17 agosto 1974 n. 397, sono fissati dal Ministro del Tesoro di concerto col ministro competente per la materia (Cass., sez. I, 3 dicembre 1986, n. 7148, m. 449227). È vero che anche questi interessi sono determinati in base alla legge con un atto amministrativo, ma il tasso degli interessi legali, che del resto è oggi determinato con analogo procedimento, è solo quello fissato, in relazione a qualsiasi creditore, dall'art. 1284, primo comma c.c. (Cass., sez. I, 26 luglio 1996, n. 6781, m. 498804). Risulta così palese l'infondatezza dei due primi motivi del ricorso.
Quanto al terzo motivo, la ricorrente riconosce che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'estensione agli interessi del diritto di prelazione dei creditori garantiti da ipoteca, l'anno in corso, menzionato dall'art. 2855 c.c., cui rinvia l'art. 54 legge fall., va inteso non come anno solare, ma come arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi (Cass., sez. I, 3 aprile 1992, n. 4079, m. 476571). Ritiene, tuttavia, la ricorrente che la questione meriti una diversa valutazione, perché quest'interpretazione dell'art. 2855 c.c. contrasta con il canone ermeneutico dettato dall'art. 12 delle preleggi, laddove prescrive che alla legge non si può attribuire "altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole"; ed è evidente che nel significato comune delle parole "anno in corso" è quello solare.
In realtà il significato delle parole non può essere determinato in astratto, come propone la ricorrente, perché dipende dall'uso che delle parole si fa e dal contesto comunicativo in cui esse si inseriscono.
L'art. 2855 c.c. adopera il termine "annata" nel dettare la disciplina degli interessi, che hanno una periodicità appunto annuale, e, quindi, si riferisce evidentemente alle "annate" degli interessi (Cass., sez. I, 3 dicembre 1979, n. 6282, m. 403016); se avesse voluto riferirsi all'anno solare, avrebbe adoperato appunto la parola "anno". Non vi sono, pertanto, ragioni per una diversa interpretazione della norma.
Con il quarto motivo la ricorrente, nel lamentare che non le sia stato riconosciuto il compenso per l'anticipata estinzione del rapporto di mutuo, sostiene che, contrariamente a quanto i giudici del merito hanno ritenuto, detto compenso è dovuto anche nel caso in cui l'estinzione sia coattiva, e non volontaria, come si desume dall'art. 9 del contratto sottoscritto e dagli art. 28, 55, e 61 del T.U. n. 646 del 1905.
Sennonché non pare possa dubitarsi che l'art. 7 della legge n.7 del 1976 prevede il diritto al compenso per l'ente erogatore del mutuo solo come corrispettivo dell'esercizio della facoltà riconosciuta ai debitori. È vero che l'art. 28 del T.U. del 1905 prevedeva il compenso anche per il caso in cui l'estinzione anticipata fosse richiesta per inadempimento dall'ente ceditore;
ma questa disposizione fu abrogata appunto dall'art. 7 della legge del 1976, che fu esplicitamente dettato in sostituzione degli "articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, numero 646, e successive modifiche e integrazioni". Nè la ricorrente può invocare la disciplina del contratto di mutuo sottoscritto dalla società fallita, perché, ai sensi dell'art. 1339 c.c., la clausola prevista dall'art. 7 della legge n. 7 del 1976 sostituisce le clausole eventualmente difformi approvate dalle parti contraenti. Quanto al quinto motivo del ricorso, con il quale la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle spese dell'esecuzione individuale, infine, non pare possa dubitarsi che nella formazione dello stato passivo il giudice delegato ha il potere di rilevare d'ufficio qualsiasi causa ostativa all'accoglimento delle pretese fatte valere dai creditori (Cass., sez. I, 15 maggio 1972, n. 1450, m. 358089), essendo indiscussa l'impostazione fondamentalmente inquisitoria del procedimento fallimentare in quella fase (Cass., sez. I, 19 luglio 1978, n. 3596, m. 393099); mentre l'iniquità della decisione dei giudici del merito non è deducibile nel giudizio di legittimità, tanto più perché la ricorrente non spiega le ragioni della sua censura, posto che l'art. 168 legge fall. Vieta non solo l'inizio ma anche la prosecuzione delle azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore che abbia richiesto l'ammissione al concordato preventivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della curatela resistente, liquidandole in complessive L. 5.267.400=, di cui L.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999