Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4124
CASS
Sentenza 26 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di fallimento, ai fini dell'estensione agli interessi del diritto di prelazione dei creditori garantiti da ipoteca, la locuzione "anno in corso" di cui all'art. 2855 cod. civ. (cui rinvia l'art. 54 legge fall.) va intesa non come anno solare, ma come arco di tempo della durata di dodici mesi, il cui inizio corrisponde a quello del debito di interessi.

In caso di fallimento del beneficiario di un mutuo fondiario, non spetta alla banca mutuante il diritto al compenso di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 7 del 1976, previsto per l'ipotesi di anticipata estinzione volontaria del mutuo stesso, essendo la vicenda estintiva direttamente riconducibile alla dichiarazione di fallimento e non alla volontà del mutuatario.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4124
    Data del deposito : 26 aprile 1999

    Testo completo