Sentenza 15 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6697 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA I POPOLO ITALIAN6697 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R. G. N. 12502/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere 14903/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron..1.14991 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere Ud. 15/02/01 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA, DIVISIONE L'ESPRESSO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 221 presso lo studio dell'avvocato RUSSO SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GU IA ON;
intimata e sul 2° ricorso n° 14903/99 proposto da:2001 784 GU IA ON, elettivamente domiciliata in -1- ROMA VLE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti tamente allauits grovane Micole L'Annati, - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
EDITORIALE L'ESPRESSO SPA, DIVISIONE GRUPPO L'ESPRESSO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato SERGIO RUSSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 54/98 del Tribunale di LATINA, depositata il 12/06/98 R.G.N. 2743/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AR IE DA adiva prima il Pretore di Napoli e poi, essendosi questo giudice dichiarato incompetente per territorio, il Pretore di Roma, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della S.p.A. Editoriale l'Espresso, editrice dell'omonimo settimanale, dal primo giugno 1979, prima come redattrice corrispondente da Napoli e poi come addetta alla redazione centrale di Roma, fin quando nel settembre 1983 era stata licenziata di fatto, e chiedendo, nei confronti di tale società (successivamente divenuta Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A), la dichiarazione del suo diritto a percepire la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., nonché l'annullamento del licenziamento, con le pronunce consequenziali. Mentre il Pretore riconosceva la sussistenza della subordinazione solo per il periodo napoletano, il Tribunale di Roma, in sede di appello, con sentenza del 14.5.1992, dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico a decorrere dal 1.6.1979 con la qualifica, da parte della DA, di redattore e il diritto della medesima di percepire le conseguenti differenze di retribuzione rispetto a quanto già corrispostole, e annullava il licenziamento intimatole nel settembre del 1983, condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Proposto contro questa sentenza ricorso per cassazione, dalla Società in via principale e dalla DA in via incidentale, questa Corte di legittimità, con sentenza 28 luglio 1995 n. 8260, accoglieva in parte il ricorso principale, sill dichiarava assorbito il ricorso incidentale, e, cassata la sentenza, rinvia la causa anche per lespese al Tribunale di Latina. Quest'ultimo giudice, provvedendo con sentenza del 12.6.1998 nel contraddittorio delle parti, dichiarava la sussistenza STU 3 tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico a decorrere dall'1.6.1979 con la qualifica, in capo alla DA, di redattore ordinario fino al 30.6.1981 e con quella di collaboratore fisso successivamente;
dichiarava il diritto della DA a percepire le conseguenti differenze retributive, da determinare assumendo come parametro per il primo periodo la retribuzione del redattore e per il periodo successivo il sessanta per cento della medesima;
dichiarava illegittimo il licenziamento intervenuto nel settembre 1983, ordinando la reintegrazione della lavoratrice con la qualifica di collaboratore fisso e condannando la convenuta al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni spettanti nei termini suindicati quale collaboratore fisso, dal - licenziamento alla reintegra. Nei confronti di questa sentenza il Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. La ha DA notificato controricorso con ricorso incidentale condizionato basato su un motivo, a cui ha replicato la controparte con controricorso. In prossimità dell'udienza di discussione il Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. ha depositato un'istanza con allegato verbale di conciliazione giudiziale - contenente una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e con cui si chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione e l'improcedibilità del giudizio per intervenuta conciliazione e per il conseguente venir meno della materia del contendere. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale. L'istanza indicata in narrativa reca la sola firma del difensore della società ricorrente in via principale, oltre quella per conferma ed accettazione, a nome e Silli 4 per conto della rappresentata, del difensore della controricorrente e ricorrente in via incidentale condizionata. Poiché non risulta che il difensore della parte sia munito di specifico mandato speciale per la rinuncia al ricorso, come richiede l'art. 390 c.p.c., la rinuncia stessa non può considerarsi efficace. Va tuttavia rilevato che, a seguito della conciliazione giudiziale di cui al verbale allegato agli atti - intervenuta nell'ambito di un giudizio connesso con l'esecuzione della sentenza in questa sede impugnata del Tribunale di Latina - è cessata la materia del contendere. Nell'ambito della complessiva transazione intervenuta tra le parti, infatti, la DA ha accettato il "supposto” licenziamento in questione e ha rinunciato ad ogni effetto della medesima sentenza e delle precedenti sentenze pronunciate nello stesso giudizio, nonché ad ogni ulteriore pretesa in relazione all'intercorso rapporto e alla sua cessazione, salvo il diritto della medesima DA a trattenere quanto già percepito in esecuzione delle indicate sentenze. La cessazione della materia del contendere importa l'inammissibilità dei ricorsi, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del giudizio (Cass. S.U. n. 368/2000). Le spese vengono compensate per giusti motivi e in adesione alla volontà delle parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili per cessazione della materia I del contendere;
compensa le spese. 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O T A L . T R Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001. , L A N ' O A L B S 3 E L I 7 P E IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. D - S D 8 I - A Saeco Tffe. I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D Shill I A G E A , E O D L O T R T E I T IL CANCELLIÉRE T A S R I L I N Depositato in Cancelleria L 5 G E D S E E E R O D oggi. 15 MAG. 2001 IL CANCELLIERE N O I