Sentenza 11 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' SEZIONE LAVORO0312/01 LA CORTE SUPREMA PICASSA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Ettore MERCURIO Presidente Lavo::o Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere R.G. N. 4435/98 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Cron.7413 Dott. Giovanni MAMMONE Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 18/01/01 ORD I NAN ZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMAD CASSAZIONE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale persona del legale rappresentante pro tempore, al Sig. AGOSTINI $27 Knr. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritt presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL LI rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
IMPS ricorrente 5.4 01
contro
LO FI BO, PP AB, ALESSI BARBARA e MACERONI RICCARDO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, rappresentata e difesa dall'avvocato AGOSTINI FRANCO, giusta delega in atti;
. 2001
- controricorrenti -
-1- nonchè
contro
TI MO, GN RO, TI ST, IA LI, OR OL, EL ON CO;
intimati avverso la sentenza n. 974/97 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 04/12/97 R.G.N. 1348/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni MAMMONE;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- ORD I NANZA - Fatto e diritto - Con sentenza del 20.11.97 il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello proposto dall'INI'S avverso la sentenza con cui il Pretore aveva condannato detto Istituto a corrispondere a FI BO, PE GA, MO IC, UG OB, AT FA, AL AR, IA IC, MO LA, DE ON ES e AC RD il trattamento di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti di cui all'art. 7, c. 3, del d.l. 21.3.88 n. 86 (conv. dalla 1. 20.5.88 n. 160), affermando che nelle giornate utili ai fini dell'acquisizione del beneficio dovevano ricomprendersi non solo quelle concretamente lavorate ma anche quelle per cui, pur non essendo stata svolta alcuna prestazione lavorativa, sussisteva obbligo contributivo. Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, cui resistono con controricorso FI, PE, AL e AC. In data 14.12.2000 l'Istituto ha depositato, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., atto di rinunzia al predetto ricorso. Il difensore dei controricorrenti chiede la liquidazione delle spese con distrazione a suo favore. Di tale rinunzia deve prendersi atto e deve emanarsi ordinanza di estinzione del giudizio. Rilevato che nella specie le altre parti non risultano aver aderito personalmente alla rinunzia, ai sensi dell'art. 391, c. 4, la parte rinunziante deve essere condannata alle spese.
p.q.m.
La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna l'INPS alle spese in £ 13.000, ed agli onorari in complessive lire 2.000.000 in favore di FI, PE, AL e AC, da distrarsi all'avv. Agostini. Nulla per le spese per gli altri intimati.. 2 0 I A 3 1 S D 5 . Così deciso in Roma il 18.1.2001 S , T A O R T L , A L A ' Il Presidente O L 3 S L B 7 E - E I Dhill P 8 D S D - I I 1 S A N 1 T N G S E E O O S G P IL LI I A G D A M I E E pos to in Cancelleria ац O L , A T O D T Loggi, 1①MAR R A I E T L R S T I L I D N E G E E D WERE S O R E