Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10879 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL ANA1 0879 /0 2 N NO E DEL COLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23543/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI. Dott. Michele Consigliere VARRONE Cron.28485 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere - Consigliere Rep. 2712 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 10/12/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 il 25 LUG. 2002 NT HE & PARTNER GASTSTATTENBETRIEB GMBH DITTA, IL CANCELLIERE con sede in Heidelberg (D), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. ER ON, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARUCCHI, difesa dall'avvocato ALOIS WILD, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
D'UR AS, D'UR NU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso 2001 lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che 2136 li difende anche disgiuntamente all'avvocato NICOLA MODICA, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
SAI SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 769/98 del Tribunale di BOLZANO, emessa il 12/10/98 e depositata il 20/10/98 (R.G. 1527/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Maria Antonietta PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 14/15 mar- zo 1996, la ditta ON ER & Partner Gaststatten- betrieb Gmbh, con sede in Heidelberg (D), in persona del legale rappresentante ON ER, convenne, di- nanzi al Giudice di Pace di Vipiteno, TI D'L- ** lura e EL D'UR, nonché la Sai S. p. a., espo- - che il 12 novembre 1995, verso le ore 19.30, nendo: ON ER, alla guida dell'autovettura HE 933 di proprietà dell'attrice percorreva la strada statale 2 12 in direzione Vipiteno - Brennero;
che all'altezza del km 509 + 630, EL D'UR, alla guida dell'au- tovettura Opel Vectra, di proprietà di TI D'L- lura, dopo aver rallentato la marcia e azionato l'indi- catore di direzione sinistra, si era portato sul centro della strada, apparentemente per effettuare una svolta a sinistra e cosi raggiungere un piazzale di parcheggio improvvisamente, il conducenteivi esistente;
che, della Opel Vectra aveva, invece, sterzato verso destra, avendo ivi visto un posto di parcheggio libero: in tal modo collideva lateralmente con la fiancata sinistra della HE 933, che nel frattempo aveva proseguito la marcia nella propria corsia;
che a causa del sinistro essa attrice aveva subito danni per la riparazione del- l'autovettura, danni che quantificava in complessivi DM 14.381; tutto ciò premesso chiese, previo, accertamento della responsabilità esclusiva di EL D'UR nella causazione del sinistro, la condanna solidale dei con- venuti al risarcimento del danno nella misura sopra quantificata. Si costituirono il TI D'UR e la Sai a. a., deducendo che EL D'UR, previa tempestiva P. esecuzione del segnale di svolta a destra, stava per attuare la svolta a destra, onde accedere in un'area di parcheggio e che in quel momento era sopraggiunta da 3 b tergo la HE dell'attore la quale, nonostante fosse stata sottoposta ad azione frenante, urtava contro la fiancata destra della Opel Vectra, insospingendola - che la colpa del sinistro avanti per alcuni metri;
era, quindi, da ascrivere al conducente della HE ER ON. Espletata la necessaria istruttoria, il Giudice di Pace adito, con la sentenza nr.23/97, ritenuto che l'incidente era da iscrivere a colpa concorrente, nella misura del 50% ciascuno, dei conducenti dei due auto- veicoli coinvolti, condannò i convenuti in solido a pa- gare all'attore la somma complessiva di DM 5.940,50, oltre le spese processuali. Proposto gravame dalla ditta ER, si costituì la sola Sai s. p. a., chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza in data 20 ottobre 1998, il Tribunale di Bolzano respinse l'appello, osservando, in parte mo- tiva: che, а norma dell'art.2054, 2° comma C.C., " nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a pro- va contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concor- SO ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli"; - che, nella specie, come esattamente rileva- to dal Giudice di Pace, nessuna delle parti in causa aveva fornito tale prova liberatoria, posto che, quanto alla dinamica dell'incidente, vi era contraddizione 4 piena fra le dichiarazioni rese dai due testi oculari OS ON e AL NI, avendo il primo di- chiarato che il conducente dell'Opel Vectra avrebbe azionato l'indicatore di direzione sinistro e si sareb- alla strada, mentre il be poi portato quasi in mezzo secondo aveva riferito che il D'UR aveva azio- nato esclusivamente il lampeggiatore di destra per por- tarsi in quella direzione;
che, dal rapporto dei Ca- rabinieri intervenuti, era emerso come i veicoli coin- volti avessero proseguito la marcia sino ad uscire qua- si completamente dalla carreggiata, mentre, essendo en- trambi i veicoli dotati di dispositivo antibloccaggio dei freni, gli stessi non avevano lasciato alcuna trac- cia di frenata;
in più non era stato rilevato sulla carreggiata alcun punto d'urto; che nessun elemento - di prova poteva desumersi dall'entità dei danni ripor- tati dall'autovettura Opel;
- che, infine, non era pos- sibile supplire alla suindicata assoluta carenza di prove con il giuramento suppletorio richiesto dall'ap- pellante. Per la cassazione della suindicata sentenza la dit- ON ER ha proposto ricorso, sulla base di ta due motivi illustrati da memoria, cui hanno resistito con controricorso TI e EL D'UR, mentre la società S. A. I. Assicurazioni S. p. a. non ha 5 svolto attività difensiva. Motivi della decisione Pregiudizialmente va disattesa l'eccezione, formu- lata dai resistenti, di inammissibilità del ricorso, per tardività del ricorso medesimo. Invero, rilevato che la sentenza impugnata risulta depositata in data 20 ottobre 1998 e che il termine di sospensione ex art.1 Legge 7 ottobre 1969 n.742 non è di quarantacinque, ma di quarantasei giorni (dal 1 agosto al 15 settembre), ne consegue la tempestività della notifica del ricorso in esame, effettuata in data 6 dicembre 1999, in quanto il 5 dicembre 1999 cadendo di domenica, era festivo. Con il primo motivo, la ditta ON ER, la- mentando violazione e falsa applicazione dell'art.2054 erroneamente, il giudice di merito C.C., deduce che, aveva ritenuto che nella specie nessuna delle parti aveva fornito la prova liberatoria di cui al secondo comma dell'art.2054 C.C.. Al contrario il giudice a quo, nel ricostruire la dinamica del sinistro, aveva trascurato completamente gli elementi oggettivi di pro- va raccolti, dai quali era dato desumere che l'inciden- te era da ricondurre a colpa esclusiva dell'odierno re- sistente. Dalla deposizione del OS ON, in primo luogo, emergeva che il conducente dell'Opel, che, dopo avere azionato il lampeggiatore di sinistra ed avere 6 effettuato uno spostamento verso il centro della stra- da, aveva poi improvvisamente effettuato svolta а de- stra, per parcheggiare la propria autovettura sul lato destro della strada. Inoltre, tali circostanze trovava- no conferma negli accertamenti dei verbalizzanti, i quali, mentre non avevano minimamente censurato il com- portamento del ricorrente, avevano provveduto ad eleva- re contravvenzione a carico del conducente del veicolo rilevando, altresì, che il sinistro era da avversario, verosimilmente all'andatura indecisa dello ricondurre stesso. Inoltre, il giudice di merito non aveva consi- derato la dichiarazione resa dal resistente, in sede di interrogatorio formale, davanti al giudice di pace, nella quale lo stesso aveva ammesso di non avere visto, dallo specchietto retrovisore, l'autovettura del ricor- rente. Infine, non era stato considerato che la deposi- zione del teste AL TZ doveva ritenersi com- piacente, essendo quest'ultimo coetaneo ed amico del resistente, mentre non era stata presa in alcuna consi- derazione la consulenza tecnica esperita in prime cure, alla stregua della quale risultava confermato l'assunto del ricorrente sulla dinamica del sinistro. Il motivo è infondato. In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giu- 7 dice di merito, in ordine alla ricostruzione delle mo- dalità di un incidente ed al comportamento delle perso- ne alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta in- sindacabile in sede di legittimità quando sia adeguata- mente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art.2054 C.C. (cfr., ex plurimis, Cass.21 aprile 1990 n.3343). Rileva, in proposito, la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed insinda- cabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art.116 - primo comma- C. p. C., sancendo la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giu- dice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. E' devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze pro- cessuali, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter se- guito per addivenire alle proprie conclusioni, ben po- 8 tendo disattendere taluni elementi ritenuti incompati- bili con la decisione adottata. A norma della menziona- ta disposizione di legge, appartiene al potere discre- zionale del giudice di merito scegliere tra le varie risultanze istruttorie quelle ritenute idonee e rile- vanti. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di que- sta Suprema Corte, la violazione dell'art. 360 n.5 c. p. c., per i vizi di omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione, denunziabili con il ricorso per cassa- zione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giu- dice di merito sia riscontrabile il mancato o il defi- ciente esame di punti decisivi della controversia, pro- spettati dalle parti о rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedi- mento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un ap- prezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza, sce- gliendo tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. 9 Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore ○ minore rispondenza della rico- struzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglio- re coordinamento dei dati o, ancora, un loro collega- mento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezza- mento dei fatti e, non contrastando con la logica o con convincimento del leggi di razionalità, appartiene al giudice senza renderlo viziato. Per quanto attiene alla dedotta violazione del se- condo comma dell'art.2054 cod. civ., va rilevato che tale norma dispone che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino а prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il dan- no. La norma è stata costantemente interpretata da que- sta Corte nel senso che, in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'ac- certamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata in con- creto da questo fornita la prova liberatoria dell'as- senza di ogni possibile addebito a suo carico. Da ciò consegue che solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito che l'incidente si sia verificato per colpa 10 esclusiva di uno dei conducenti e che, al contrario, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento del- l'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dal- la presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, te- nuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Poiché, nella specie, il tribunale, con una motiva- zione congrua e assolutamente esente da vizi lo- gico giuridico, ha accertato che, alla stregua degli elementi acquisiti, entrambi i conducenti hanno concor- so in misura uguale nella produzione dell'incidente, ne consegue che non sussiste la dedotta violazione del se- condo comma dell'art.2054 c.c.. Ritiene, pertanto, la Corte che non sia censurabile l'impugnata sentenza, at- teso che il motivo tende, in modo evidente, ad una va- lutazione del fatto diversa da quella operata dal giu- dice di merito, con adeguata e congrua motivazione, CO- me tale insindacabile in questa sede. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la man- cata ammissione del giuramento suppletorio, ad opera del giudice di merito. La censura è manifestamente infondata, atteso che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte rego- latrice, è del tutto pacifico il principio relativo al- l'assoluta discrezionalità dell'ammissione о meno del ་ མ 11 giuramento suppletorio da parte del giudice di merito, coon conseguente incensurabilità della relativa pronun- zia sul punto. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle 109T129,11 spese del giudizio di cassazione in favore delle parti 456T 29,99 costituite. тот. 160,10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento, in favore dei resistenti costituiti, giudizio di cassazione, delle spese del F.65,00 ' oltre onorari liquidati in lire 3.000.000 (= Euro 1.549,37). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- la AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 29011 2007 il 10 dicembre 2001. ne, an. 66037 4 versate C 160.10 (euro CENTOSESSANTA/10 Il ConsigliereConsiglier relatore ed estensore шпо p. Il Dirigente Area Servizi Il Presidente (Dott.ssa Maria G razia DI FILIPPO (Dr. M. RACCIGHINVirfients Il Responsabile Servizio Atti Gudari мой H. DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero T 002 Depositata in Cancelleria oggi, 25 AUG 2002 A O T N IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero 12