CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2026, n. 18838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18838 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da La SO LU, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 25-09-2025 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IO NI;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata rispetto alla misura, con inammissibilità del ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18838 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bologna confermava l’ordinanza del 9 settembre 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di Ravenna aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di LU La SO, in quanto gravemente indiziato di aver commesso il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione alla detenzione illecita di 200 grammi di hashish confezionato in due involucri;
in Ravenna il 7 settembre 2025. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale felsineo, La SO, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria, osservando in primo luogo che sono stati indebitamente attribuiti all’indagato quantitativi di stupefacente non in suo possesso, a ciò aggiungendosi che l’effettiva capacità drogante della sostanza sequestrata non può ritenersi adeguatamente accertata, non essendo stati ritualmente eseguiti i relativi rilievi tecnici, riverberandosi tale profilo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, dolendosi al riguardo la difesa del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. Il secondo motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevandosi che doveva escludersi nel caso di specie il pericolo attuale di reiterazione dei reati, posto che l’ultima condotta illecita contestata al ricorrente risale al 2020, ossia a cinque anni prima dalla commissione dei fatti di causa. Con il terzo motivo, si contesta la scelta della misura, rimarcandosi il mancato confronto da parte dei giudici del riesame con le doglianze difensive articolate sul punto, fondandosi l’ordinanza impugnata su mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. 3 proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto all’ascrivibilità a La SO della condotta descritta nella provvisoria imputazione non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici dell’impugnazione cautelare (cfr. pagine 1-2-3-4 dell’ordinanza impugnata) hanno richiamato gli accertamenti della Squadra Volante, da cui è emerso che il 7 settembre 2025, durante un controllo ordinario, l’odierno ricorrente, già noto alle forze dell’ordine, disattendendo alla richiesta di fornire un documento, si allontanava a forte velocità a bordo di un monopattino, gettando nel corso dell’inseguimento, nei pressi di una palestra, un involucro di plastica che veniva recuperato dagli operanti e che conteneva due panetti di hashish dal peso complessivo di 197 grammi. 4 Gli agenti contattavano quindi la sorella del fuggitivo, il quale si faceva trovare nella zona dove era avvenuto l’inseguimento, avendo l’indagato nell’immediatezza ammesso ciò che gli operanti avevano già constatato di persona, ossia il possesso dello stupefacente di cui egli aveva provato a disfarsi durante l’operazione di P.G. Quanto all’accertamento della natura stupefacente della sostanza sequestrata (dal peso tutt’altro che trascurabile), il Tribunale ha osservato che, in attesa della esecuzione di una consulenza tossicologica, doveva valorizzarsi l’esito positivo del narcotest, per come attestato dagli operanti di P.M. tramite il richiamo al reagente Swipper 3300, esito peraltro coerente con il comportamento dell’indagato. Tale impostazione si pone del resto in sintonia con l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Rv. 270486), secondo cui, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari e ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della Polizia. 1.2. In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura degli arresti domiciliari. E invero il Tribunale del riesame (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata) ha ragionevolmente ritenuto concreto e attuale il pericolo di condotte recidivanti, in ragione del fatto che il ricorrente, tra il 2007 e il 2025, è stato condannato sei volte in via definitiva per violazioni della normativa in tema di stupefacenti, essendo avvenuto l’arresto in flagranza per i fatti di causa a distanza di appena due mesi dal passaggio in giudicato dell’ultima condanna, relativa a un episodio 5 del 2020, ciò a riprova di una qualificata e specifica propensione a delinquere, per il cui contenimento gli arresti domiciliari sono stati ritenuti il presidio cautelare minimo, tanto più che l’indagato annovera a suo carico anche un precedente penale per il delitto di evasione. Dunque, anche rispetto alla valutazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, si è in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di La SO deve essere dichiarato inammissibile, con onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.02.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO NI NE ND
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IO NI;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata rispetto alla misura, con inammissibilità del ricorso nel resto. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18838 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 18/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Bologna confermava l’ordinanza del 9 settembre 2025, con cui il G.I.P. del Tribunale di Ravenna aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di LU La SO, in quanto gravemente indiziato di aver commesso il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione alla detenzione illecita di 200 grammi di hashish confezionato in due involucri;
in Ravenna il 7 settembre 2025. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale felsineo, La SO, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa censura la valutazione della gravità indiziaria, osservando in primo luogo che sono stati indebitamente attribuiti all’indagato quantitativi di stupefacente non in suo possesso, a ciò aggiungendosi che l’effettiva capacità drogante della sostanza sequestrata non può ritenersi adeguatamente accertata, non essendo stati ritualmente eseguiti i relativi rilievi tecnici, riverberandosi tale profilo sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, dolendosi al riguardo la difesa del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. Il secondo motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevandosi che doveva escludersi nel caso di specie il pericolo attuale di reiterazione dei reati, posto che l’ultima condotta illecita contestata al ricorrente risale al 2020, ossia a cinque anni prima dalla commissione dei fatti di causa. Con il terzo motivo, si contesta la scelta della misura, rimarcandosi il mancato confronto da parte dei giudici del riesame con le doglianze difensive articolate sul punto, fondandosi l’ordinanza impugnata su mere clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. 3 proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. 1.1. Alla luce di tali premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto all’ascrivibilità a La SO della condotta descritta nella provvisoria imputazione non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative, i giudici dell’impugnazione cautelare (cfr. pagine 1-2-3-4 dell’ordinanza impugnata) hanno richiamato gli accertamenti della Squadra Volante, da cui è emerso che il 7 settembre 2025, durante un controllo ordinario, l’odierno ricorrente, già noto alle forze dell’ordine, disattendendo alla richiesta di fornire un documento, si allontanava a forte velocità a bordo di un monopattino, gettando nel corso dell’inseguimento, nei pressi di una palestra, un involucro di plastica che veniva recuperato dagli operanti e che conteneva due panetti di hashish dal peso complessivo di 197 grammi. 4 Gli agenti contattavano quindi la sorella del fuggitivo, il quale si faceva trovare nella zona dove era avvenuto l’inseguimento, avendo l’indagato nell’immediatezza ammesso ciò che gli operanti avevano già constatato di persona, ossia il possesso dello stupefacente di cui egli aveva provato a disfarsi durante l’operazione di P.G. Quanto all’accertamento della natura stupefacente della sostanza sequestrata (dal peso tutt’altro che trascurabile), il Tribunale ha osservato che, in attesa della esecuzione di una consulenza tossicologica, doveva valorizzarsi l’esito positivo del narcotest, per come attestato dagli operanti di P.M. tramite il richiamo al reagente Swipper 3300, esito peraltro coerente con il comportamento dell’indagato. Tale impostazione si pone del resto in sintonia con l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Rv. 270486), secondo cui, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari e ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della Polizia. 1.2. In definitiva, occorre rilevare che, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 2. Ugualmente immune da censure, infine, è il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura degli arresti domiciliari. E invero il Tribunale del riesame (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata) ha ragionevolmente ritenuto concreto e attuale il pericolo di condotte recidivanti, in ragione del fatto che il ricorrente, tra il 2007 e il 2025, è stato condannato sei volte in via definitiva per violazioni della normativa in tema di stupefacenti, essendo avvenuto l’arresto in flagranza per i fatti di causa a distanza di appena due mesi dal passaggio in giudicato dell’ultima condanna, relativa a un episodio 5 del 2020, ciò a riprova di una qualificata e specifica propensione a delinquere, per il cui contenimento gli arresti domiciliari sono stati ritenuti il presidio cautelare minimo, tanto più che l’indagato annovera a suo carico anche un precedente penale per il delitto di evasione. Dunque, anche rispetto alla valutazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, si è in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, a fronte del quale non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive, in quanto volte a veicolare differenti apprezzamenti di merito che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di La SO deve essere dichiarato inammissibile, con onere del ricorrente di provvedere al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.02.2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO NI NE ND