Sentenza 24 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10073 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
IN NIME DIL POPOLO ITALIANO1007 3 01 REPUBBLICA ITALIANA A CORT DI ASSA ZYO Oggetto Pr ents SEZIONE TERZA CIVILE deuni Capecite love the Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: youp✓ R.G. N. 8541/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere - Cron. 22 677 Rep. 3366 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 30/01/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: NI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL SOLE 24 ORE COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato 3000 24 LUG. 2001 DETTORI GARAU RAMONDO, difesa dall'avvocato ANGIONI FRANCESCO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente - Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS contro per diritti L3000 MILANO ASSIC SPA, CARTA ROBERTO;
2407 01 il IL CANCELLIERE intimati avversO la sentenza n. 133/97 della Corte d'Appello di LIRE 3000 CANCELLERIA CAGLIARI, SEZIONE CIVILE, emessa il 14/2/1997, 2001 depositata il 28/03/97; RG.295/1995; 185 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CD673513 14 1 udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora NI AN, con citazione del lu- glio 1985, convenne dinanzi al Tribunale di Cagliari, il conducente proprietario danneggiante Roberto Carta e l'assicuratrice CARD agendo per il ristoro dei danni conseguenti ad un tamponamento avvenuto in Cagliari il 9 maggio 1984 e la cui responsabilità era riferita al tamponante. A questa prima lite era riunita altra proposta dall'INAIL per il recupero di somme corrisposte alla dipendente NI. Con sentenza del 12 gennaio 1995 il Tribunale ac- certò che il Carta era unico responsabile del sinistro, considerò che la NI aveva riportato il cd. colpo di frusta, con esiti permanenti del 3% а titolo di danno biologico e del 4 % a titolo di perdita della capacità lavorativa di dattilografa), e quindi liquidò le somme ancora dovute dai solidali (v. amplius in dispositivo). La decisione era appellata dalla assicuratrice Mi- lano assicurazioni, incorporante della CARD, che ne 2 chiedeva la riforma. Resisteva la NI, restava con- tumace 31 Carta. La Corte di appello riformava la prima decisione sul punto relativo al danno patrimoniale fu- turo, osservando che la NI, quale dipendente dell'INAIL aveva conservato il posto e lo stipendio. Contro la decisione ricorre la NI con unico mo- tivo di gravame. Non hanno svolto difese le controparti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in relazione al motivo dedotto. Decuce il ricorrente "violazione e falsa applica- zione degli artt. 2054, 2056 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc;
il vizio della motivazione su punto deci- sivo, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio". E così argomenta: "La Corte di merito ha erronea- mente valutato la insussistenza dei presupposti per la liquidazione, in favore della NI, di un danno da permanente specifica, partendo dall'erratoinvalidità presupposto che un dipendente pubblico, che ha conser- vato posto e stipendio, non può ritenersi possa subire un danno futuro se non nel caso in cui lo dimostri. In verità la Corte di merito ha omesso di valutare che, quando la riduzione della capacità lavorativa spe- cifica sia tale da far fondatamente prevedere una per- 3 M dita 0 diminuzione futura di reddito, non può negarsi anche l'emergenza di un danno patrimoniale da lucro cessante, seppure in termini di più o meno forte proba- bilità, onde non può esigersi una prova rigorosa. Sul presupposto che la NI, per le peculiari ca- ratteristiche della sua attività e per la sua esperien- za come tecnica addetta alla dattilografia non fatiche- rebbe, secondo l'id quod plerumque accidit а trovare una occupazione in costanza di quella attuale о anche dopo aver acquisito la pensione, doveva e deve esserle riconosciuto l'anzidetto danno da lucro cessante, cor- rettamente liquidato dai primi giudici”. In senso contrario si osserva che nessun errore di diritto e nessun vizio della motivazione hanno compiuto i giudici d'appello, in quanto la Corte risponde con una doppia motivazione, che è per la prima parte giuri- dicamente errata (e come tale vale lo ius corrigendi di questa S. Corte) e per la seconda parte corretta ed in- censurabile, in quanto attiene al prudente apprezzamen- to del a valutazione delle prove (e tale punto non infatti oggetto di specifica impugnazione). La motivazione errata concerne la distinzione tra il lavoro "pubblico" e "privato" della dipendente (ff. 11 motivaz.), ammettendosi 1'incidenza della perdita della capacità lavorativa specifica sui redditi di la- 4 3 voro privato, e negandosi tale incidenza sui redditi di lavoro pubblico. Tale modo di ragionare, determina una presunzione de iure sfavorevole al lavoratore pubblico, quasi che questi, avendo un posto di lavoro garantito, sia posto istituzionalmente nelle condizioni di "lavorare di me- no" così assorbendo la eventuale menomazione fisica, sia pure di modesta entità. Non è dunque la qualità del lavoratore, pubblico o privato, tale da incidere pregiudizialmente sulla sua integrale tutela. In tale senso l'asserzione della Corte cagliaritana deve ritenersi come non validamente data;
ma il gravame carente sul secondo punto della motivazione (che si regge dunque sua una autonoma ratio decidendi) là dove si precisa che i giudici hanno riesaminato attentamente le prove ed hanno rilevato che la NI "non ha in al- cun modo provato di aver subito di poter subire. in futuro una qualsiasi riduzione di reddito, magari per la diminuzione di compensi straordinari o per ripercus- sioni negative sulle sue aspettative pensionistiche, circostanze questo che non sono state per la verità nemmeno dedotte". Tale giudizio, in fatto, appare adeguatamente moti- vato (sicchè non sussiste il dedotto vizio di motiva- 5 zione) e non è sindacabile in questa sede. Nulla per le spese non avendo svolto difesa le con- troparti.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 30 gennaio 2001. fim ex 14 IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Fiducia Дойл IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 4000 Depositata in Cancelleria 290000 oggi, li 24 LUG, 2001 - IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 19.08.01 Iscritto a ruolo il Art. 11. 6