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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21884 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UI AH ID, nato in [...], il [...]; avverso la sentenza del 20 settembre 2022, della Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE SS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria deposita il 25 marzo 2023, dall'avv. Dario Masini, nell'interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha assolto IS BA BD dal reato di cui all'art 474 cod. pen., confermandone la condanna per quello di cui all'art. 473, comma 2, e rimodulando, conseguentemente, la pena. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21884 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 30/03/2023 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi di censura, entrambi afferenti al trattamento sanzionatorio irrogato. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel rideterminare la pena, perché la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, concretamente individuata per il solo reato di cui all'art. 473 cod. pen., unico ritenuto in sentenza, sarebbe superiore a quella determinata in primo grado, in presenza anche della concorrente imputazione per il reato di cui all'art. 474. E ciò in evidente violazione del divieto di reformatio in pejus. Il secondo deduce, in termini sovrapponibili al primo, l'adozione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, di criteri differenti (e peggiorativi) rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice. 3. Entrambi i motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. La corte territoriale ha dato atto, con motivazione ampiamente condivisibile, di come il primo giudice, pur omettendo la relativa statuizione nella parte dispositiva della sentenza, avrebbe in realtà condannato l'imputato per il solo reato contestato nella prima parte dell'imputazione, riconducibile alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 473 del codice penale. E su tale presupposto, dando poi atto dell'errato calcolo operato anche in relazione a tale ultimo reato e dell'erroneità del giudizio di comparazione (in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, operata in violazione del disposto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.), non più modificabile (in assenza di una relativa impugnazione da parte del Pubblico Ministero) ha rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base di anni uno e mesi sei ed euro 4.500 di multa, diminuita per le attenuanti generiche ad anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa ed ulteriormente diminuita per la scelta del rito alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. Peraltro, giungendo ad una pena finale inferiore a quella ritenuta in primo grado. Cosicché, pur a voler ritenere che in primo grado sia stata ritenuto anche il diverso reato di cui all'art. 474 cod. pen., in assenza di specifiche contrarie deduzioni, formulate dallo stesso ricorrente in termini dubitativi ("probabilmente maggiori"), alcuna reformatio in peius è stata operata. D'altronde, ben può il giudice d'appello integrare la motivazione specificando (o modificando) l'originaria valutazione, purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato (Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999, dep. 2000, Rv. 220529), afferendo il divieto di reformatio in peius alla parte dispositiva e non già alla motivazione della sentenza. 2 Il Presidente 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TE SS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria deposita il 25 marzo 2023, dall'avv. Dario Masini, nell'interesse del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha assolto IS BA BD dal reato di cui all'art 474 cod. pen., confermandone la condanna per quello di cui all'art. 473, comma 2, e rimodulando, conseguentemente, la pena. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21884 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 30/03/2023 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi di censura, entrambi afferenti al trattamento sanzionatorio irrogato. Il primo, formulato sotto i profili della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel rideterminare la pena, perché la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, concretamente individuata per il solo reato di cui all'art. 473 cod. pen., unico ritenuto in sentenza, sarebbe superiore a quella determinata in primo grado, in presenza anche della concorrente imputazione per il reato di cui all'art. 474. E ciò in evidente violazione del divieto di reformatio in pejus. Il secondo deduce, in termini sovrapponibili al primo, l'adozione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, di criteri differenti (e peggiorativi) rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice. 3. Entrambi i motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. La corte territoriale ha dato atto, con motivazione ampiamente condivisibile, di come il primo giudice, pur omettendo la relativa statuizione nella parte dispositiva della sentenza, avrebbe in realtà condannato l'imputato per il solo reato contestato nella prima parte dell'imputazione, riconducibile alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 473 del codice penale. E su tale presupposto, dando poi atto dell'errato calcolo operato anche in relazione a tale ultimo reato e dell'erroneità del giudizio di comparazione (in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, operata in violazione del disposto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.), non più modificabile (in assenza di una relativa impugnazione da parte del Pubblico Ministero) ha rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base di anni uno e mesi sei ed euro 4.500 di multa, diminuita per le attenuanti generiche ad anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa ed ulteriormente diminuita per la scelta del rito alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. Peraltro, giungendo ad una pena finale inferiore a quella ritenuta in primo grado. Cosicché, pur a voler ritenere che in primo grado sia stata ritenuto anche il diverso reato di cui all'art. 474 cod. pen., in assenza di specifiche contrarie deduzioni, formulate dallo stesso ricorrente in termini dubitativi ("probabilmente maggiori"), alcuna reformatio in peius è stata operata. D'altronde, ben può il giudice d'appello integrare la motivazione specificando (o modificando) l'originaria valutazione, purché da ciò non derivi un trattamento penale più grave per l'imputato (Sez. 6, n. 2922 del 25/10/1999, dep. 2000, Rv. 220529), afferendo il divieto di reformatio in peius alla parte dispositiva e non già alla motivazione della sentenza. 2 Il Presidente 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023