Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2002, n. 14628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14628 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT, 46 B 39 L. 21-11-1998 N.374 (IST.NE GIUDICE DEPACE) REPUBBLICA ITALIANA 8 4022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 ASSAZIONE 6 LA CORTE SUP E 4 CIVILE SERVI NEURTURIR Composta da Ill i Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 10910/00 Cron..34070 Dott. TO VELLA Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere- Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud.10/07/02 Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo procuratore dott.IODICE RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IA IO;
- intimato avverso la sentenza n. 48/99 del Giudice di pace di 2002 SPEZZANO ALBANESE, depositata il 23/11/99; 1130 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- 14 udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 25 febbraio 1999 TO UR conveniva davanti al Giudice di pace di Spezzano Albanese l'ENEL s.p.a., per risarcimento dei danni subiti per l'abusiva ottenere il installazione nel suo fondo di un palo di sostegno per una linea elettrica. L'ENEL s.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace con sentenza in data 23 novembre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo illustrato da memoria. R Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che il Giudice di pace non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di accertamento della usucapione della servitù di elettrodotto, con conseguente devoluzione della intera controversia al giudice superiore ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace, infatti, ha ignorato tale questione e si è, invece, occupato esclusivamente della infondatezza della eccezione di costituzione di un servitù coattiva di elettrodotto secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva. La fondatezza della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle ulteriori censure con le quale l'ENEL s.p.a. deduce che comunque il Giudice di pace era incompetente per materia, 簪 coinvolgendo la domanda l'accertamento di diritti reali, e che la domanda era infondata. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con spese del anche per le rinvio al Giudice di pace di Cosenza, giudizio di cassazione. Roma, 10 luglio 2002. Pres Plut Tu " CANCELLIERE 01 Talaneo"rece DEPOSITATO ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO TATO5"1'5″OTT.2002 ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 Roma (IST.NE GIUDICE DI PACE) IL CANCELLIERE C toleric