CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 24767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24767 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di: GL RO nato a [...] il [...] inoltre: ET IA PE BE avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Lette le conclusioni dell'avv.Gallico Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24767 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATI-0 1.1 Con ordinanza in data 22 novembre 2022 il Tribunale di Brescia parzialmente riformava il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari di Brescia aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di AN AT fino alla concorrenza di C 386.288,00 di cui oltre C 70.000,00 e C 134.000,00 nella disponibilità rispettivamente di OB EZ e di NC SI, moglie e suocera del AT. Alla suocera ed al AT venivano altresì sequestrate due vetture. La decisione del tribunale, quale giudice del riesame, confermava il provvedimento nei confronti dell'indagato ma lo annullava nei confronti delle due congiunte di costui, ritenendo insussistente il periculum in mora, poiché « il patrimonio delle ricorrenti è risultato ampiamente capiente rispetto al profitto dalle stesse percepito ..., né sono documentate condotte volte a disperdere la garanzia patrimoniale» (pg.5). 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore presso il tribunale di Brescia con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. ove si lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla assenza del periculum in mora. E' contraddittorio riconoscere il periculum nei confronti di AT ed escluderlo nei confronti delle sue congiunte. Il menzionato parametro va valutato nei confronti dell'indagato, del suo comportamento e del suo patrimonio. Sotto tale profilo, il AT ha posto in essere condotte dirette ad aggravare le conseguenze dannose del delitto rendendo più difficoltoso il recupero delle somme accreditate alle familiari. Il provvedimento di sequestro è stato emesso nei confronti del solo AT e soltanto in sede esecutiva è stato eseguito sui conti di NC e EZ sui quali parte del profitto del reato era confluito. La motivazione è contraddittoria ed illogica perché la valutazione del parametro indicato va eseguita solo in relazione al soggetto destinatario del sequestro e non di coloro nei coi confronti sia stato solo eseguito. Il provvedimento che si impugna è altresì abnorme poiché interviene sulla fase esecutiva, che è demandata al pubblico ministero, con impugnabilità dinnanzi al giudice dell'esecuzione ovvero, in caso di diniego di istanza di revoca da parte del pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari con successiva impugnazione innanzi al tribunale del riesame. 1.3 Dal 30 aprile, il procedimento è stato rinviato all'udienza 16 maggio d'ordine del Collegio per disporre l'integrazione del contraddittorio a favore di OB EZ e NC SI. 1.4 Le due congiunte dell'imputato, costituendosi congiuntamente in giudizio con memoria 3 maggio 2023 del difensore Avv.Gallico chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni: - inammissibilità per violazione dell'art.325 comma 1 cod. proc. pen.: i motivi di ricorso (asserita contraddittorietà ed illogicità di motivazione) esorbitano dal concetto di violazione jk_. di legge, unico profilo evocabile in sede di legittimità nei confronti di un provvedimento di sequestro;
- insussistenza dei difetti motivazionali dedotti dal Pubblico ministero. Il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato che valuta compiutamente la sussistenza dell'esigenza cautelare sia con riguardo alla posizione dell'indagato, sia nei confronti dei terzi;
- insussistenza della denunciata abnormità. Sussiste contraddittorietà estrinseca tra l'atto di impugnazione, da un lato, e la richiesta cautelare nonché il provvedimento cautelare, dall'altro. Infatti, il provvedimento cautelare è perfettamente 'ritagliato' sulla originaria richiesta di misura reale di tal che risulta del tutto infondata la denunciata abnormità per essere intervenuto il provvedimento sulla fase esecutiva della cautela piuttosto che sulla decisione di sequestro in sé. 1.5 Con memoria 26 aprile il Procuratore Generale a chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché i vizi lamentati non sono deducibili come vizi di motivazione. 1.2 Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta la «motivazione contraddittoria ed illogica in relazione all'assenza del periculum ed abnormità». Appare allora necessario preliminarmente ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argonnentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 1.3 Nel caso di specie, il vizio motivazionale denunciato risiederebbe nell'aver prima valorizzato e riconosciuto la sussistenza del periculum nei confronti dell'indagato per poi negarlo in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale della moglie e della suocera. A prescindere dalla correttezza della motivazione, che pare invero adeguatamente giustificata nel provvedimento impugnato, si tratta di una censura che esula dal perimetro dell'impugnabile, in questa sede ed in relazione al tipo di provvedimento oggetto della censura. 1.4 Infine, in merito alla lamentata abnormità è opportuno precisare, per quanto solo in (íV passing attesa l'evidente infondatezza della critica, che tale categoria di patologia procedurale estrema può essere evocata solo nel caso in cui il provvedimento sia avulso dall'intero ordinamento processuale -cd. "abnormità strutturale"- ovvero adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi irrimediabile del processo -cd. "abnormità funzionale"- (ex multis Sez. 3, sent. 29594 del 28 maggio 2021, Rv. 281718 - 01. E' appena il caso di osservare che nessuna delle due ipotesi ricorre né è stata per vero dedotta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 16.5.2023
lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Lette le conclusioni dell'avv.Gallico Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. Penale Sent. Sez. 2 Num. 24767 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATI-0 1.1 Con ordinanza in data 22 novembre 2022 il Tribunale di Brescia parzialmente riformava il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari di Brescia aveva disposto il sequestro preventivo nei confronti di AN AT fino alla concorrenza di C 386.288,00 di cui oltre C 70.000,00 e C 134.000,00 nella disponibilità rispettivamente di OB EZ e di NC SI, moglie e suocera del AT. Alla suocera ed al AT venivano altresì sequestrate due vetture. La decisione del tribunale, quale giudice del riesame, confermava il provvedimento nei confronti dell'indagato ma lo annullava nei confronti delle due congiunte di costui, ritenendo insussistente il periculum in mora, poiché « il patrimonio delle ricorrenti è risultato ampiamente capiente rispetto al profitto dalle stesse percepito ..., né sono documentate condotte volte a disperdere la garanzia patrimoniale» (pg.5). 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore presso il tribunale di Brescia con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. ove si lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla assenza del periculum in mora. E' contraddittorio riconoscere il periculum nei confronti di AT ed escluderlo nei confronti delle sue congiunte. Il menzionato parametro va valutato nei confronti dell'indagato, del suo comportamento e del suo patrimonio. Sotto tale profilo, il AT ha posto in essere condotte dirette ad aggravare le conseguenze dannose del delitto rendendo più difficoltoso il recupero delle somme accreditate alle familiari. Il provvedimento di sequestro è stato emesso nei confronti del solo AT e soltanto in sede esecutiva è stato eseguito sui conti di NC e EZ sui quali parte del profitto del reato era confluito. La motivazione è contraddittoria ed illogica perché la valutazione del parametro indicato va eseguita solo in relazione al soggetto destinatario del sequestro e non di coloro nei coi confronti sia stato solo eseguito. Il provvedimento che si impugna è altresì abnorme poiché interviene sulla fase esecutiva, che è demandata al pubblico ministero, con impugnabilità dinnanzi al giudice dell'esecuzione ovvero, in caso di diniego di istanza di revoca da parte del pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari con successiva impugnazione innanzi al tribunale del riesame. 1.3 Dal 30 aprile, il procedimento è stato rinviato all'udienza 16 maggio d'ordine del Collegio per disporre l'integrazione del contraddittorio a favore di OB EZ e NC SI. 1.4 Le due congiunte dell'imputato, costituendosi congiuntamente in giudizio con memoria 3 maggio 2023 del difensore Avv.Gallico chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni: - inammissibilità per violazione dell'art.325 comma 1 cod. proc. pen.: i motivi di ricorso (asserita contraddittorietà ed illogicità di motivazione) esorbitano dal concetto di violazione jk_. di legge, unico profilo evocabile in sede di legittimità nei confronti di un provvedimento di sequestro;
- insussistenza dei difetti motivazionali dedotti dal Pubblico ministero. Il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato che valuta compiutamente la sussistenza dell'esigenza cautelare sia con riguardo alla posizione dell'indagato, sia nei confronti dei terzi;
- insussistenza della denunciata abnormità. Sussiste contraddittorietà estrinseca tra l'atto di impugnazione, da un lato, e la richiesta cautelare nonché il provvedimento cautelare, dall'altro. Infatti, il provvedimento cautelare è perfettamente 'ritagliato' sulla originaria richiesta di misura reale di tal che risulta del tutto infondata la denunciata abnormità per essere intervenuto il provvedimento sulla fase esecutiva della cautela piuttosto che sulla decisione di sequestro in sé. 1.5 Con memoria 26 aprile il Procuratore Generale a chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché i vizi lamentati non sono deducibili come vizi di motivazione. 1.2 Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta la «motivazione contraddittoria ed illogica in relazione all'assenza del periculum ed abnormità». Appare allora necessario preliminarmente ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argonnentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 1.3 Nel caso di specie, il vizio motivazionale denunciato risiederebbe nell'aver prima valorizzato e riconosciuto la sussistenza del periculum nei confronti dell'indagato per poi negarlo in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale della moglie e della suocera. A prescindere dalla correttezza della motivazione, che pare invero adeguatamente giustificata nel provvedimento impugnato, si tratta di una censura che esula dal perimetro dell'impugnabile, in questa sede ed in relazione al tipo di provvedimento oggetto della censura. 1.4 Infine, in merito alla lamentata abnormità è opportuno precisare, per quanto solo in (íV passing attesa l'evidente infondatezza della critica, che tale categoria di patologia procedurale estrema può essere evocata solo nel caso in cui il provvedimento sia avulso dall'intero ordinamento processuale -cd. "abnormità strutturale"- ovvero adottato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi irrimediabile del processo -cd. "abnormità funzionale"- (ex multis Sez. 3, sent. 29594 del 28 maggio 2021, Rv. 281718 - 01. E' appena il caso di osservare che nessuna delle due ipotesi ricorre né è stata per vero dedotta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 16.5.2023