Sentenza 27 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2003, n. 10225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10225 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
5 8 IN NO B EL OPOL ITALIANO1 0225/03 9 1 5 / ་ 65603 . 4 / M 6 2 ་ ་ ་ R . B A A . P L T . L P U A L B . E I B D R A I T T S A I N 1 E 3 R S LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E I Oggetto . T A N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 15243/99 Consigliere Cron.22854 Dott. Michele D'ALONZO Dott. Stefano SCHIRO' Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.31/01/03Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere Dott. Guido RAIMONDI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 65603 sul ricorso proposto da: GR LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO N. 8, presso lo studio PIETRO SCIUBBA, che lo difende dell'avvocato unitamente all'avvocato ROBERTO VENTUROLI, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso 2003 rappresenta e difende ope legis;
311 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 233/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 04/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo SI LA ricorre per cassazione deducendo tre motivi, poi illustrati da memoria, avverso la sentenza 17 maggio 1999, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana, accogliendo il ricorso dell'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Pontremoli contro la sentenza di primo grado, ha ritenuto congruo l'ammontare dei ricavi di esso ricorrente per l'anno di imposta 1986, accertato in via induttiva dall'Ufficio predetto ai fini dell'IRPEF e, conseguentemente, dell'ILOR. L'Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Motivi della decisione Devesi preliminarmente rilevare come le plurime dettagliate integrazioni apportate, con la memoria illustrativa, dal ricorrente agli argomenti esposti con i motivi di ricorso non possano essere prese in considerazione, giacché gli scritti consentiti ex art. 378 c.p.c., come ha ripetutamente evidenziato la giurisprudenza di questa Corte, possono essere utilizzati esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso o a confutare le tesi avversarie, ma non per dedurre nuove censure, o sollevare nuove questioni non rilevabili anche d'ufficio, e neppure per integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di impugnazione né tampoco per specificare censure che nel ricorso siano state accennate in maniera vaga ed indeterminata (cfr. Cass. nn. 6756/1995, 1699/1996, 4445/1197, 8373/1997, 14167/1999, 15112/2000). Con il primo motivo il SI denuncia omessa o insufficiente motivazione, perché la C.T.R. si sarebbe limitata ad affermare genericamente l'applicabilità dei criteri presuntivi adottati dall'Ufficio senza 2 esaminare i numerosi e articolati motivi di lagnanza mossi contro l'avviso di accertamento. Il motivo è inammissibile per genericità della censura svolta. Il ricorrente non specifica in relazione a quali punti decisivi della controversia la motivazione del giudice a quo risulterebbe omessa o insufficiente. In ogni caso, la C.T.R. ha con motivazione congrua sottolineato la legittimità dell'accertamento induttivo eseguito dall'Ufficio, pacifica essendo l'applicabilità dei criteri presuntivi quando essi, come nell'avviso di accertamento de quo, siano stati esplicitati e si palesino non solo realistici sul piano logico e giuridico, per i risultati economici cui portano, ma anche condivisibili sul piano causale. Ha aggiunto il giudice a quo, con argomentazione di rincalzo, che nessun elemento concreto del calcolo del reddito è stato contestato dal contribuente per dimostrare l'erroneità dei presupposti di fatto sui quali poi l'Ufficio ha applicato i c.d. criteri presuntivi. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 29, D.L. 853/1984 convertito in legge n.17/1985, in quanto l'Ufficio non avrebbe indicato specificamente i fatti che hanno dato fondamento alle proprie presunzioni e l'accertamento non sarebbe stato preceduto da apposita richiesta di chiarimenti al contribuente. Anche tale motivo contiene censure inammissibili. E' detto in sentenza che nell'avviso di accertamento risultano esplicitati gli elementi di fatto (locali, retribuzioni, consumi, acquisti) sui quali l'Ufficio ha applicato i c.d. criteri presuntivi ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, sottolineandosi che detti criteri, per i risultati economici 3 cui portavano, si palesavano realistici sul piano logico e giuridico, nonché condivisibili sul piano causale. Per il giudice di merito, dunque, l'ammontare dei ricavi in misura superiore a quella dichiarata era stato induttivamente determinato sulla base di presunzioni desunte da elementi indicati nell'atto impositivo in maniera sufficientemente chiara e comprensibile. Trattasi di accertamento di fatto insindacabile in questa sede. Del resto lo stesso ricorrente, nel momento in cui contesta in altro motivo l'applicabilità dei coefficienti presuntivi, dà implicitamente atto che essi erano idonei a definire la materia del contendere. Peraltro, la eventuale non corrispondenza a verità di tale accertamento avrebbe dovuto essere sindacata quale vizio revocatorio della sentenza, deducendosi in sostanza un travisamento, da parte del giudice a quo, dei dati contenuti nell'avviso di accertamento. E' noto, infatti (cfr., e plurimis, Cass. nn. 4610/1997, 6038/1995, 6086/1991), che il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile col mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.. La questione relativa all'omessa richiesta di chiarimenti ex art. 2, comma 29, D.L. 583/84, non risulta trattata dalla sentenza. Era pertanto, onere del ricorrente specificare in quale atto o scritto difensivo del giudizio di appello l'avesse sollevata. Di vero, qualora una determinata questione 4 che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in giuridica - alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e multis, Cass. nn. 12025/2000, 7194/2000, 9861/1998, 12393/1997, 9941/1996). Non avendo il ricorrente minimamente assolto un tale onere, la doglianza va ritenuta siccome dedotta per la prima volta nella presente sede e come tale, per l'appunto, inammissibile. Con il terzo motivo si ascrive alla C.T.R. di avere applicato retroattivamente i coefficienti previsti dal D.P.C.M. 28 luglio 1989 in violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1, D.L. n.69/1989, convertito in legge n.154/1989, prevedente in maniera espressa che le disposizioni in materia "hanno effetto (solo) dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988". Il motivo è destituito di fondamento. Da tempo questa Corte ha chiarito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito adottati con disposizioni normative successive al periodo di imposta da verificare, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti 5 redditometri agli anni anteriori deve ritenersi insita nell'articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 mentre non assume rilievo il generale principio dell'irretroattività della legge (art.11 disp. legge in generale), poiché il potere in concreto disciplinato è quello di accertamento, rispetto al quale non viene a incidere il momento della elaborazione (cfr. e plurimis, 12731/2002, 8372/2001, 13415/2000). Infondato in ogni sua parte, il ricorso va pertanto respinto con la conseguenziale condanna del suo proponente alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1.050,00, di cui € 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Vo Favara lovefers. All fore Dott. Sergio Del Core 27 GIU 2003 A бл о olds Ques ONE ESMITTS IA LE AI SENSI DEL D.P. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B M. 5 MATERIA TRIBUTARIA