Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 1
Anche dopo la modifica dell'art. 460 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 20 della legge 6 marzo 2001 n. 60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché nella fase dell'emissione del decreto di condanna non è richiesta la presenza del difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2004, n. 16002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16002 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/03/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1622
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000757/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TRIB. BERGAMO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) RE MA;
ORDINANZA del 17/12/2003 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi, del P.G. Dr. Aurelio Galasso;
OSSERVA
Con ordinanza in data 17 dicembre 2003, il G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e segg. c.p.p. rilevando che il Tribunale, in sede di dibattimento, aveva dichiarato la nullità del decreto penale di condanna opposto da RE RC, nonché del conseguente decreto di citazione a giudizio, avendo il G.I.P. omesso di nominare il difensore d' ufficio all'imputato e avendo quindi omesso la notifica allo stesso, in violazione di quanto prevede l'art. 460 comma 3 c.p.p.. Il Giudice del dibattimento aveva quindi disposto la restituzione degli atti al GIP.
Rileva il G.I.P. che il Giudice del dibattimento non avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto penale, poiché nella specie non si tratterebbe di nullità generale e assoluta di cui all'art. 179 comma 1 c.p.p. poiché per l'emissione del decreto di condanna non è
prevista la presenza del difensore;
in ogni caso, la violazione in questione avrebbe potuto impedire soltanto la decorrenza del termine per l'opposizione. In ogni caso la pretesa nullità non si sarebbe comunicata al decreto di citazione a giudizio, trattandosi di atto non collegato da un rapporto di causalità necessaria, logica e giuridica rispetto al decreto di condanna. Ritenuta quindi l'abnormità della regressione degli atti all'ufficio del G.I.P., insiste per la soluzione del conflitto.
Rileva la Corte che le osservazioni del G.I.P. appaiono in sostanza corrette, dal momento che la mancata indicazione del difensore d'ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 comma 1 c.p.p., anche dopo la modifica dell'art. 460 comma 3 c.p.p. ai sensi dell'art. 20 legge 6 marzo 2001 n. 60,
poiché nella fase della emissione del decreto di condanna non è richiesta la presenza del difensore.
Deve essere quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo, Giudice del dibattimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, in sede dibattimentale. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004