Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9879 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA ITALIANO987.9 0 IN NOM EL POI LA CORTE SU A DI CASSAZIONI SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N.21080/99 MILEO Consigliere Dott. Vincenzo Cron.22482 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI FILADORO Cons. Rel. Ud. 08/05/01 Dott. Camillo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI MAGRI Geom. Anselmo s.p.a., in persona del Curatore, rag. RG CI, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 87, presso l'avv. Bruno Belli, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. prof. Luigi Angiello del Foro di Parma, giusta autorizzazione e nomina del 2262 Giudice delegato del Tribunale di Parma del 16 novembre 1999; ricorrente
contro
IK AR
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Parma, del 6 maggio 14 luglio 1999, n. 111 del 1999, RGAC 139 del 1997, cron. 305; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 8 maggio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Bruno Belli per delega dell'avv. Luigi Angiello;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6 maggio-14 luglio 1999, il Tribunale di Parma rigettava l'appello proposto dal Fallimento Impresa GR avverso la sentenza 11 marzo 1997 del locale Pretore che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento dell'ing. HA AR, intimato dalla società datrice di lavoro in data 24 novembre 1994, e ordinato la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro. I giudici di appello osservavano che l'HA, assunto come impiegato tecnico di V livello, era stato inquadrato nel VI livello nel corso del rapporto, durato circa sette anni, ed aveva svolto in prevalenza mansioni di "assistente al sistema informatico". 2 La società aveva inizialmente avviato le pratiche di collettivo, passando poi ad licenziamento un licenziamento individuale dell'HA per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito di un drastico ridimensionamento dell'organico. I giudici di appello concordavano con quanto già ritenuto dal Pretore e cioè che il posto di lavoro dell'HA non era stato soppresso in maniera pretestuosa, concludendo tuttavia che era mancata la prova dell'impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti. Nel caso di licenziamento per giustificato motivo ricordava il Tribunaleoggettivo grava infatti sull'imprenditore l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragioni poste a fondamento dello stesso, quanto della concreta impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell'ambito della organizzazione aziendale in mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte. I giudici di appello segnalavano ancora una recente decisione di questa Corte, resa a sezioni unite, secondo la quale è possibile, almeno nel caso di lavoratore licenziato per sopravvenuta inidoneità, la sua ricollocazione in mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo 3 l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Con riferimento al caso di specie, i giudici di appello Osservavano che "in seno ad una impresa edile, all'epoca di buone dimensioni, quale la GR, un incarico tecnico-progettuale, simile a quelli espletati nel primo biennio di lavoro, non poteva certo configurare la dequalificazione che la giurisprudenza ha posto come elemento utile a dimostrare 1'impossibilità di altro utilizzo del lavoratore". L'HA, infatti, pur essendo stato adibito, nell'ultimo periodo, alla gestione del sistema informatico, era comunque in grado di svolgere altri incarichi tecnici, non dequalificati, e poteva essere utilizzato anche al di fuori dell'ambito informatico. I giudici di appello osservavano che tale argomento era sufficiente, da solo, а configurare la dedotta illegittimità del licenziamento, confermata dalla circostanza che poco prima del licenziamento dell'HA, era stato assunto seppur con contratto a termine un altro impiegato tecnico, ON Vincenzo (inquadrato nel quinto livello) per compiti che ben avrebbero potuto essere affidati all'appellato senza alcuna violazione dell'art. 2103 codice civile. Il Tribunale precisava che la giurisprudenza di questa 4 Corte si riferisce, in gran parte, ad ipotesi di assunzioni di altri lavoratori disposte successivamente licenziamento per giustificato motivo oggettivo. al Tuttavia, secondo i giudici di appello, le conclusioni cui è pervenuta tale giurisprudenza ben potevano essere estese anche al caso di specie, nel quale l'assunzione dell'altro dipendente aveva preceduto di solo un mese il licenziamento dell'HA. Quanto alle mansioni già affidate а quest'ultimo, giudici di appello precisavano che con contratto del 30 novembre 1994 (successivo quindi di una settimana al licenziamento dell'HA) la società aveva affidato ad un consulente esterno, il rag. Carlo Grazi, il compito di consulente ed assistente software, con l'incarico di curare tutto quanto necessario per una migliore efficienza del sistema gestionale. Avverso tale decisione, propone ricorso il Fallimento Impresa Grassi con due distinti motivi. L'HA non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, dell'art. 2103 codice civile, e dell'art. 2697 codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della 5 controversia (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). possibilità di utilizzazione La valutazione della dell'HA, secondo il ricorrente, doveva essere effettuata tenendo conto della posizione professionale del lavoratore all'atto del licenziamento (e non con riferimento a remote esperienze lavorative maturate presso la stessa azienda in mansioni di livello inferiore). Dopo aver individuato l'esatta posizione rivestita dal lavoratore licenziato al momento del licenziamento Occorreva poi verificare l'eventuale sussistenza di posizioni professionali equivalenti, ai sensi dell'art. 2103 codice civile, cui fosse possibile adibire il lavoratore. In questa prospettiva, il passaggio di un dipendente responsabile dei servizi informatici, ancorché ingegnere ad un lavoro di assistente di cantiere edile appariva chiaramente in contrasto con le disposizioni dell'art. 2103 codice civile. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'onere della prova della possibilità di ricollocare il dipendente eccedente in posizioni e mansioni equivalenti deve essere assolto nei limiti della ragionevolezza, facendo riferimento 6 anche a dati presuntivi. Tra l'altro, rileva il ricorrente, nella sentenza impugnata è possibile individuare, sia pure per implicito, l'affermazione di un principio del tutto inaccettabile, secondo il quale il datore di lavoro per rendere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovrebbe collocare il dipendente il cui posto di lavoro sia stato soppresso, in altra posizione a prescindere dall'esistenza di un posto vacante. L'accoglimento di tale principio -sottolinea però il ricorrente equivarrebbe nella pratica a rendere impossibile per il datore di lavoro il ricorso al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in contrasto con la previsione contenuta nell'art.3 della legge n. 604 del 1966. I giudici di appello, d'altra parte, non avevano preso in esame le risultanze istruttorie, limitandosi alla affermazione che la prova in ordine alla impossibilità di ricollocazione del lavoratore da licenziare non era stata fornita dal datore di lavoro. Se tale esame fosse stato effettuato dal Tribunale, si sarebbe emerso che ilこ - perin quanto sarebbe giunti conclusioni opposte,a le ragioni esposte licenziamento concerneva la soppressione di un posto di 7 lavoro specifico (che non era stato coperto da altro dipendente) e che non vi erano, in concreto, altri posti disponibili per il dipendente licenziato. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe innanzi tutto errato nel ritenere legittima l'adibizione del destinatario del licenziamento a mansioni inferiori, al di fuori dell'ipotesi eccezionale dell'incapacità sopravvenuta del lavoratore. In questa prospettiva, l'assunzione a tempo determinato di altro lavoratore effettuata addirittura prima del licenziamento dell'HA in mansioni inferiori costituiva circostanza priva di qualsiasi rilevanza. Inoltre, i giudici di appello avevano equiparato l'assunzione a termine effettuata prima del licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo (peraltro per la copertura di un posto di livello nettamente inferiore e con mansioni del tutto diverse) all'assunzione di un lavoratore effettuata dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed in mansioni di pari livello. 8 Appariva in tal modo evidente la contraddizione interna del ragionamento seguito dai giudici di appello che, da un lato, avevano ritenuto sussistenti le ragioni addotte а sostegno del licenziamento (ritenuto infatti non pretestuoso) e dall'altro ne avevano posto in dubbio la validità, affermando -seppur per implicito che la nuova assunzione, effettuata a termine, era collegata con il licenziamento impugnato. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono fondati. La sentenza del Tribunale appare contraddittoria ed è incorsa nei vizi di motivazione, puntualmente denunciati dal Fallimento ricorrente. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto della effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto dell'impossibilità di impiego del 9 dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale. L'onere probatorio relativo a tale ultimo elemento, concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabilmente occupati о il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non sia assunzione nella stessa stata effettuata alcuna qualifica (Cass. 29 marzo 1999 n. 3030). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che le ragioni che indussero la società a licenziare 1'HA non furono pretestuose e che il posto di lavoro dello stesso era stato effettivamente soppresso. Su tale punto della decisione non vi è censura del lavoratore che non ha svolto difese in questa sede. Quanto all'impossibilità di reimpiego del lavoratore licenziato, i giudici di appello hanno semplicemente affermato che lo stesso avrebbe potuto essere eventualmenteutilizzato in mansioni differenti ed R analoghe a quelle svolte all'inizio del suo rapporto di lavoro con la società Geom. Anselmo GR. A conferma di tale conclusioni, i giudici di appello hanno Osservato che poco prima del licenziamento 10 dell'ing. HA, avvenuto nel novembre 1994 era stato assunto altro dipendente, con incarico di assistente edile. In tal modo, ad avviso del Collegio, il Tribunale è incorso nel vizio di motivazione denunciato. I principi affermati in diritto dai giudici di appello sono corretti, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. cuiI problema del superamento della disposizione di all'art.2103 codice civile, prima parte, almeno in casi impossibilità di assegnazione di mansionieccezionali di equivalenti al dipendente (per ragioni attinenti alla sua anche per ragioni connesse all'attività persona, о produttiva) è stato affrontato e risolto dalla giurisprudenza di questa Corte in modo contrastante negli ultimi anni. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7755 del 7 agosto 1998, hanno ritenuto di condividere la giurisprudenza più recente della Sezione Lavoro, secondo la quale il divieto di adibire il lavoratore а mansioni inferiori, posto dall'art. 2103 codice civile, non opera quando egli chieda ○ accetti il mutamento in peggio al fine di evitare un licenziamento, collettivo о individuale, comunque motivato da ragioni oggettive. Il riferimento a tale indirizzo giurisprudenziale, contenuto nella sentenza impugnata, può essere inteso come un semplice obiter dictum. 11 Infatti, i giudici di appello hanno, dapprima, affermato senza alcun elemento di prova - che all'interno di una azienda di buone dimensioni, come appunto la GR non poteva non esistere una posizione non dequalificata, nella quale inserire incarico a tempo1'HA con un indeterminato. Quindi, sempre senza alcuna motivazione, gli stessi giudici hanno affermato che la posizione del lavoratore assunto а termine prima del licenziamento dell'HA doveva ritenersi equivalente a quella già rivestita da quest'ultimo subito prima del licenziamento. Quindi il riferimento alla decisione delle Sezioni Unite, in ordine alla contrastata interpretazione della norma di cui all'art.2103 codice civile appariva, nel caso di specie, non rilevante ai fini della decisione. In effetti, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, il Tribunale non ha svolto alcuna indagine in crdine alle reali possibilità di inserire il lavoratore nell'organico aziendale e soprattutto non ha tenuto affatto conto del profilo professionale e delle pregresse esperienze del lavoratore. Tra l'altro, si ignora persino quali siano state, le mansioni temporaneamente affidate concretamente, all'ON. ん Può tranquillamente escludersi che allo stesso fossero stati affidati gli incarichi già svolti dall'HA, poiché i giudici di appello hanno accertato che il posto di questi venne soppresso all'atto del suo licenziamento e sul punto non sono state mosse contestazioni dal lavoratore (che non ha svolto difese in questo grado). 12 Tale affermazione, in ogni caso, non tiene conto del siparticolare momento attraversato dalla società, che ricorda aveva inizialmente fatto ricorso alla procedura prevista per il licenziamento collettivo, optando, infine, per un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Per attribuire un qualche fondamento alle proprie argomentazioni, il Tribunale ha osservato che poco prima del licenziamento dell'HA. era stato assunto un altro impiegato (1'ON) per mansioni che avrebbero potuto svolte dall'appellatoessere senza alcuna violazione dell'art. 2103 codice civile. Tale argomento, tuttavia, appare del tutto irrilevante. Esso, infatti, non tiene conto della circostanza che: - il lavoratore era stato assunto prima del licenziamento dell'HA e non dopo di esso (sul punto, cfr. Cass. 13 ottobre 1997, n. 9967); - lo stesso era stato assunto a termine per il periodo di un anno (la giurisprudenza di questa Corte fa riferimento ad assunzioni di lavoratori avvenute con contratto di lavoro а tempo indeterminato e a licenziamento già avvenuto); non era stata svolta alcuna indagine di fatto in ordine alla compatibilità delle mansioni svolte dall'HA e quelle affidate, seppure nell'ambito di un contratto a termine, all'ON (cfr. Casss. 9 luglio 1997 n. 6253). Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice che deciderà anche in ordine alle spese di questo giudizio. 13
P.Q.M.
ilaccoglie ricorso. Cassa la sentenza la Corte impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna anche per le spesedel presente giudizio di legittrunta: филь Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Моїмо в торомий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Quali OL oggi 20 LUG. 2001 E R E I D , O L L O B A I S S D 0 2 A 1 0 A T . , 6 T T S A . R E A N 3 I 7 3 14