Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano } La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro. Magistrati:composta dai Presidente R.G.n.16037/ dr. Giuseppe Tannituberto 2000 Crom. 3804 dr. Ettore Mercurio Consigliere Rep. dr. Alberto Spanò Consigliere Ud.
6.11.2002. dr. Fernando Lupi Consigliere rel. dr. Donato Figurelli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ferrovie dello Stato, Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del suo procuratore e rappresen- tante avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferi- tigli dell'Amministratore Delegato della Società medesi- हूँ ma con procura per notar dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale posta a margine del ricorso, dal prof. avv. Renato Scognamiglio, ed elettivamente domicilia ta presso lo studio del medesimo in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 326, ricorrente;
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CONTRO
TO IS, elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 195 presso lo studio dell'avv. Sergio Vacirca, che lo rappresenta e difende in virtù di procu- ra speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Geno- - 3 agosto 1999, n.10773/1999, va in data 30 giugno R.G. n. 743/99; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 novembre 2002; udito l'avv. Vincenzo Porcelli per delega dell'avv. Rena- to Scognamiglio per la società ricorrente;
udito l'avv. Sergio Vacirca per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rele dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso rivolto al Pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro, depositato il 28/11/1997 il signor IS TT esponeva: di essere stato dipendente delle FF.SS. dal 26/2/1969 all'1/10/ 1993, data in cui accedeva a prepensionamento, addetto all'im- pianto dirigente centrale, coordinamento movimento di Genova Rivarolo dal 1992 alla cessazione del rapporto;
di essere stato inquadrato dall'1/1/1993 all'1/10/1993, data nella quale accedeva al prepensionamento in V area, VIII cate- goria, profilo capo stazione sovraintendente e di aver goduto, come tale, dall'1/1/1990 al 30/12/1992, del premio risultati quadri ex art. 49 punto 5 del CCNL 90/92; che nel 1993 la produttività dell'OML di Rivarolo era stata su- periore a quella del 1992 e, ciononostante, non gli era stato corrisposto il premio risultati;
che tale mancata corresponsione non poteva dirsi giustificata dalla soppressione del premio, a far data dall'1/1/1993, operata con il CCNL da valere sino al 31/12/1995; che, infatti, tale soppressione era prevista alla voce competen- ze accessorie, ove era parallelamente prevista, per il personale in forza alla data di stipulazione dell'accordo ((18/11/1994), la corresponsione di una indennità una tantum di lire 3.500.000 lorde;
che la imprescindibile correlazione fra la soppressione del premio 3 risultati e la suddetta indennità una tantum comportava il permanente diritto del ricorrente al premio, non essendo egli in servizio alla data di stipulazione dell'accordo ed essen- dogli pertanto applicabile, sino alla fine del rapporto, il CCNL 90/93, mai disdettato;
che allo stesso risultato conduceva la considerazione della non operatività, nei suoi confronti, di accordi sindacali conclusi dopo la sua cessazione dal servizio, non avendo i sindacati rappresentanza del personale in pensione. руш Chiedeva, quindi, la condanna delle FF.SS. al pagamento del premio risultati quadri per il periodo relativo al 1993, pari a lire 1.578.899 o altra sommma meglio vista, previa eventuale assunzione di informative sindacali e prove per interrogatorio e testi. Si costituivano le FF.SS, rilevando come il premio risultati quadri costituisse una voce aggiuntiva della retribuzione, rimesso, quanto alla sua periodica spettanza e quantificazione, alla contrattazione integrativa annuale ex art. 3 del CCNL 1990/93, contrattazione alla quale era affidata la valutazione di compatibilità di tale premio con i programmi di produzione e con lo stato di attuazione del piano di risanamento e sviluppo. Ciò era espressamente sancito dall'art. 49 del CCNL 1990-92, punto 5, ed era stato oggetto di appositi accordi sindacali, che ne avevano sancito l'entità nonchè criteri e metodi di ero- gazione, sia per l'anno 1991 che per il 1992. - 4 -- Nel 1993, a causa delle esigenze di attuazione del piano di ri- sanamento, la direzione aziendale aveva deciso di soprassedere alla stipula di accordi per la corresponsione del premio risul- tati e le stesse 00.55. si erano astenute dal contestare tale determinazione. Coerentemente, dall'1/1/1993, la società non corrispose più nemmeno il cosiddetto "integrative" per il re- stante personale, facente anch'esso parte del sistema di retri- buzione premiante inserito nella contrattazione annuale ex art. 3 CCNL;
quindi, la cessazione di ogni trattamento economico connesso con la contrattazione integrativa era stata sancita con il nuovo CCNL 94/95. La società deduceve come,in mancanza della contrattazione inte- grativa, fosse impossibile quantificare il premio, meramente indicativo essendo il valore medio a regime di cui all'art. 49 n. 5 CCNL, da integrarsi con la contrattazione collettiva, come era avvenuto in occasione degli accordi per gli anni 1990, 1991 e 1992, che escludeva la possibilità di vantare il diritto al premio in forza della pretesa ultrattività del CCNL 90-92. D'altronde, la non debenza di qualsiasi trattamento integrativo a far data dall'1/1/1993 era confermata dal fatto che l'accordo per il rinnovo del CCNL prevedeva non solo la soppressione di tali trattamenti, ma anche la ripetizione di quanto eventual- mente già erogato a tale titolo, tramite riduzione dell'importo di nuova istituzione in misura corrispondente aforfetario - 5- quanto già eventualmente già percepito dall'1/1/1993 (fra l'altro) a titolo di premio risultati quadri. Chiedeva, quindi, la reiezione del ricorso, in subordine de- ducendo, a sua volta, prove testimoniali sulle circostanze di cui in narrativa. Il Pretore decideva accogliendo la domanda e condannando le FF.SS. alla corresponsione del premio nella misura di lire 1.140.000. Riteneva il giudice di prime cure che il diritto alla perce- zione del premio risultati quadri non dipendesse dalla contrat- tazione integrativa, tant'è vero che questa si era sempre e solo occupata della quantificazione del premio medesimo, stabilendo degli importi minimi, medi e massimi e rimettendo la scelta al- la valutazione del dirigente dell'ufficio (dal quale non poteva certo dipendere l'esclusione del diritto tout court). D'altra parte, se l'attribuzione del diritto fosse dipesa dalla contrat- tazione integrativa, non vi sarebbe stata necessità alcuna di abolire il premio con il CCNL 93-95, giacchè da tempo la società non addiveniva più ad accordi per l'erogazione del premio stesso. Affermata, quindi, l'esistenza di un'obbligazione a carico delle FF.SS., discendente direttamente dal contratto collettivo (che il premio in discussione contemplava fra gli elementi obbligatori della retribuzione), il giudice evidenziava come, in mancanza di disdetta, al ricorrente dovesse applicarsi, anche per l'anno 1993, - 6 - il CCNL 1990-92, indifferente essendogli il CCNL, stipulato nel novembre 1994, allorquando egli non era più in servizio. Per la quantificazione della prestazione, ritenuta la inutiliz- zabilità di alcuni dei parametri suggeriti da parte ricorrente (così quello basato sull'indennità percepita nel 1992, non po- tendosi presumere un'uguale valutazione dell'operato del ricor- rente da parte del dirigente dell'ufficio, come quello fondato sui risultati concretamente raggiunti, stante la mancanza di norme contrattuali di definizione dei fattori di correlazione fra l'importo dell'indennità e gli obiettivi di produzione e produttività), riteneva applicabile l'importo minimo pattuito dalle contrattazioni collettive, lire 95.000 al mese. Avverso tale decisione proponeva appello la società, ribadendo le circostanze di fatto già esposte in primo grado e l'afferma- zione di totale dipendenza del premio in parola dalla contratta- zione integrativa;
contestava l'affermazione pretorile che il premio risultati rientrasse nell'indennità quadri e affermava che, a differenza di quest'ultima, esso costituiva un compenso meramente eventuale;
assumeva che con il CCNL 93-95 non si era inteso cancellare con effetto retroattivo una prestazione già vigente, ma semplicemente darsi atto che non vi era volontà di procedere ad una determinazione a posteriori dei criteri di quan- tificazione del premio o direttamente della sua misura, come era avvenuto in passato;
escludeva l'esistenza di un potere di determinazione giudiziale di un simile compenso, che le parti -- 7 - si erano accordate di rinviare ad una propria successiva deter- minazione. Resisteve TT IS, difendendo la correttezza della deci- sione pretorile alle luce di molteplici argomenti. Con sentenza in data 30 giugno - 3 agosto 1999 il Tribunale di Genova confermava integralmente l'impugnata sentenza e condannava l'appellante alle spese del grado. Osservava il Tribunale che il diritto del ricorrente alla eroge zione del premio risultati quadri per l'anno 1993 derivava direttamente dalle previsioni del CCNL 1990-92, applicabili al rapporto di lavoro dedotto in causa anche per detto anno, stanti la mancata disdetta del contratto medesimo da alcuno dei contraenti, la sua automatica proroga a sensi dell'art. 107 comma secondo, ' nei confronti di dipendente medio tempore e la inoperatività cessato dal servizio, del successivo accordo 18/11/1994, con il quale il premio risultati quadri veniva retroattivamente abolito. Si trattava in primo luogo di interpretare l'art. 49 punto 5 -del predetto CCNL, dovendosi ritenere contrariamente a quanto ritenuto dalla società - che con quella statuizione le parti in- tendessero attribuire ai lavoratori un diritto perfetto, da a tribuirsi ad opera del dirigente sulla base di criteri concor- dati fra le parti collettive;
sembrava corretto individuare il "referente" dell'espressione utilizzata nell'art. 49 punto 5 nell'integrativo di cui all'accordo 19/5/90, menzionato al punto n) dell'art. 33 quale elemento aggiuntivo della retribuzione, - 8 - ma previsto ad esclusivo beneficio del personale non quadro, ed il premio risultati costituiva per i quadri voce retributi- va corrispondente all' "integrativo" riconosciuto agli altri dipendenti. Non vo teve condividersi l'assunto della società che la norma di cui all'art. 49 punto 5 costituirebbe un esplicito ed in- confutabile riferimento alla contrattazione integrativa ex art.
3. Non era certo che la determinazione degli obiettivi di produzione e produttività, da definirsi a livello di microstruttura come desumibile dall'accordo 23.3.1991 -, fosse devoluta alla contrattazione integrativa;
comunque ciò non significherebbe necessariamente che alla realizzazione di tali accordi fosse subordinata l'effettività del ciritto. Ferma l'esistenza dell'obbligazione, ne risulterebbe indetermi- nato unicamente l'oggetto, carenza sopperibile attraverso l'intervento del giudice. La norma contrattuale collettive sanciva, come evidenziato dal Pretore, che il premio risultati venisse senz'altro attribuito dal Dirigente;
il comportamento successivo delle parti indiriz- zava verso tale soluzione, in conformità all'originaria volon- tà dei contraenti. Scaduto il periodo dell'originaria validità del CCNL, gli accordi per l'attuazione dell'art. 49 CCNL 1990/1992 non vennero più stipulati, ma ciò non significa che se ne fosse implicitamente - 9 esclusa la debenza per gli anni successivi. Tanto è vero che con l'applicazione del nuovo contratto, all'esplicita aboli- zione del premio risultati con decorrenza dall'1.1.1993 e alla sua sostituzione con il premio di produttività (a decor- rere dall'1.1.1995) fu affiancata l'erogazione di un'indennità una tantuma, dalla quale avrebbero dovuto essere diffalcati i trattamenti corrisposti medio tempore in relazione agli isti- tusi economici cessati (e quindi anche a titolo di premio ri- sultati), tale importo forfetario dovendo costituire il ristoro, fra l'altro, per la macata percezione ed abolizione del premio. E' quindi vero che la "copertura" di tale voce retributiva venne continuativamente garantita al personale in servizio sia pure in modo surrettizio per il 1993 e 1994 per l'intera vigenza del CCNL - 1990-92; non si vede allora per quale ragione dipendenti cessati dal servizio a fine 1993, come il resistente, dovrebbero essere privati di tale trattamento. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 21 luglio 2000, la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. Il TT ha resistito con controricorso notificato l'11 agosto 2000. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione. Con l'unico complesso motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 Cost., 1362 ss., - 10 .- 1372, 2099 c.c., carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. Secondo la ricorrente, l'interpretazione della clausola
contro
- versa, condotta alla stregua dei criteri ermeneutici di legge, doveva condurre irresistibilmente alla conclusione che spettasse alla contrattazione integrativa accordare anno per anno ai quadri il diritto al premio per i risultati. Il tenore letterale dell'art. 49 p.5 del CCNL non si presta ad altra lettura se non quella di ritenere che la determinazione di Questo premio, nell'an oltre che nel quantum, costituisse una funzione esclusiva del contratto integrativo. La individuazione del "referente" dell'espressione adoperata nell'art. 49 punto 5 da parte del Tribunale in un altro istituto retributivo, previsto soltanto a beneficio dei lavoratori non appartenenti alla categoria dei quadri, è carente e contradditto ria, nonostante l'affermazione dei giudici di merito non perti nente ed immotivata - che il premio risultati costituisce per i quadri la voce corrispondente all'integrativo attribuito agli altri dipendenti;
trattasi invero di istituti distinti. Non basta osservare, secondo la ricorrente, che una clausola può sancire il diritto all'an, rimettendo ad altra sede la determi- nazione del quantum, perchè il problema rimane quello di stabilire se così sia avvenuto nel caso di specie, e la dimostrazione deve avvenire a cura del resistente che se ne è fatto carico. Infondata è la deduzione del Tribunale ai fini della prospetta - 11 zione da esso proposta in ordine al richiamo della disposizione - collettiva al potere del dirigente di attribuire il premio risul- tati "in considerazione con gli obiettivi di produzione e con determinazione condizionata dagli accordi nella sola parte relativa alla individuazione dei fattori di valutazione" (con riferimento agli elementi letterali); la deduzione non spiega quali siano questi elementi letterali, e l'unico indicato dai giudici la - frase infelice dell'art. 49 cit. esprime invece la volontà delle parti di legare strettamente l'attribuzione del premio alle mansio- ni ed alle speciali esigenze e/o possibilità, che caratterizzano, la figura del quadro. Erronee sono le considerazioni del Tribunale non pertinenti - nè convincenti - circa il comportamento successivo delle parti, essendo prive di rilievo le circostanze evidenziate dal Tribunale medesimo, se non decisive in senso opposto, dovendo il premio essere pattuito anno per anno, per cui il relativo diritto non poteva sorgere negli anni in cui l'accordo integrativo non fosse stato raggiunto. Non è comprensibile come si può argomentare a favore dell'esistenza del diritto al premio dalla considerazione che, scaduto il periodo di originaria validità del CCNL, gli accordi a livello integrativo non vennero stipulati. Incongrua è la considerazione del Tribunale che con la stipula del nuovo contratto si pervenne all'abolizione del premio risultati dal 1.1.1993, e alla sua sostituzione con il premio produttività - 12. fu affiancata l'erogazione di una indennità una tantum, salva la de trazione dei trattamenti corrisposti indebitamente medio tempore. Ma le lettura della nuova clausola collettiva condotta secondo i criteri esegetici di legge conduce a conclusioni del tutto opposte a quelle del Tribunale, che erroneamente ha ar- gomentato che l'importo forfetario doveva costituire il ristoro per la mancata percezione e abolizione del premio, cosicchè l'attribuzione della voce retributive venne continuativamente garantita al personale in servizio, sia pure in modo surrettizio per il 1903-94, ed anche il resistente, cessato dal servizio nel 1993, avrebbe dovuto percepire la sua quota. Le parti sociali con il CCNL 1993/95 non hanno pensato di poter sopprimere retroattivamente un diritto spettante ai quadri. In definitiva il diritto dei quadri al premio per i risultati sorgeva anno per anno in forza degli accordi raggiunti in sede integrativa e, essendo venuto meno tale diritto per alcuni anni in mancanza della sua fonte, le parti si avvalsero ex post del rimedio dell'una tantum da corrispondere ai quadri tuttora in servizio, con la detrazione delle somme indebitamente e casual- mente percepite. Il disposto dell'art. 2099 2° comma c.c. non può trovare appli- cazione quando si tratta di determinare il quantum di una singola componente del trattamento economico, potendo l'entità del premio per i risultati essere stabilita soltanto dall'accordo integrativo unitamente all'attribuzione del diritto. - 13 - Sulla base di tali considerazioni la ricorrente società chiede l'accoglimento del ricorso. Osserva la Corte che il ricorso è infondato (v. Cass. 29 novembre 2001 n. 15153 ed altre). L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneu- tica contrattuale (Cass. 8 giugno 2001 n. 7828, Cass. 22 gennaio 2000 n. 709). In tema di interpretazione di contratti l'art. 1362, ancorchè prescriva all'interprete di non limitarsi al significato lette- rale delle parole, non svaluta tale criterio, che costituisce mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della comune intenzione delle parti, attribuendo ad ogni frase o parola il significato che loro è proprio. Ne deriva che il giudice di merito, prima di accedere a successivi e sussidiari parametri di interpretazione, deve dare ragione dell'equivocità o della insufficienza del dato letterale, a meno che l'inidoneità di tale dato non sia di palmare evidenza (Cass. 20 marzo 1996 n. 2372 ed altre). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale, che si è posto anzitutto il problema della identificazione della norma collettiva da applicare nel caso in esame caratteriz-" zato dalla prestazione in favore delle Ferrovie dello Stato della propria attività, fino al 1° ottobre 1993, data del 14 - pre pensionamento, da parte del TT, inquadrato in V area, VIII categoria, profilo capo stazione sovraintendente. Sul punto l'impugnata sentenza ha affermato che al rapporto di lavoro de quo doveva applicarsi, anche per l'anno 1993, l'art. 49, punto 5, del CCNL 1990-92, stanti la mancata disdetta del contratto medesimo, la sua automatica proroga ai sensi dell'art. 107, comma 2°, e la inoperatività nei confronti del lavoratore cessato medio tempore dal ser- vizio del successivo accordo del 18 novembre 1994, che aveva retroattivamente abolito il premio risul- tati quadri. Quindi il Tribunale, dopo aver operato la ricognizione dell'anzi- detto art. 49, che prevede che "il contratto integrativo per i quadri è rappresentato dal premio annuale per risultati", ha dato atto, ai fini interpretativi, dell'ambiguità del testo nel pro- filo letterale, passando quindi ad esaminare, ai sensi dell'art. 1363 c.c., le disposizioni di natura negoziale non già atomisti- camente, bensì nel loro complesso e nelle interrelazioni, per trarne la ratio e la logica della volontà delle parti. In tale operazione ermeneutica ha ravvisato il referente dell'espressio- ne usata nello "integrativo di cui all'accordo 19 maggio 1990", menzionato al punto n) dell'art. 33, quale elemento aggiuntivo della retribuzione, ma previsto ad esclusivo beneficio del per- sonale non quadro, affermando così il valore non programmatico dell'art. 49, che viene a configurare un diritto perfetto alla 15 - attribuzione del premio de quo,. devolvendo alla contrattazione integrativa soltanto la determinazione relativa al concreto contenuto di tale voce aggiuntiva della retribuzione. Sempre ai fini della identificazione della comune intenzione delle parti, ha infine trat o argomenti di conferma, ai sensi del comma secondo dell'art. 1362 c.c., dal comportamento com- plessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, rilevando che effettivamente le stesse, successiva- mente all'approvazione dell'art. 49, avevano stipulato intese riguardanti l'individuazione di parametri per la determinazione in concreto del diritto perfetto al premio risultati quadri, già attribuito in sede di contrattazione collettiva ai lavora- tori. Ed invero, con l'accordo 23 marzo 1991, le parti, preso atto della mancata definizione degli obiettivi di produzione e di produttività e del mancato accordo sui fattori di valuta- zione ad opera del dirigente, non avevano messo in discussione la debenza del premio, ma ne avevano convenuto la corresponsio- ne sulla base degli stessi criteri adottati per l'attribuzione de superminimo. Così, dopo la scadenza del periodo di origina- ria validità del CCNL 1990-92, non erano stati più stipulati accordi collettivi per la determinazione concreta del beneficio, ma per gli anni fino alla sua sostituzione, attuata con il CCNL 1993-95, era incontestato il diritto alla percezione del premio risultati. Alla sua sostituzione con il premio di pro- duttività, a decorrere dal 1° gennaio 1995, era stata, infatti, - 16 - affiancata l'erogazione di una indennità una tantum, dalla quale avrebbero dovuto essere defalcati i trattamenti even- medio tempore in relazione agli isti-tualmente corrisposti tuti economici cassati, e quindi anche a titolo di premi ri- sultati. Tale importo forfetario aveva costituito il ristoro, tra l'altro, per la mancata percezione e abolizione del premio per l'anno 1993, che poteva essere assegnato in via equitati- va, ai sensi dell'art. 2099, secondo comma, C.C. Trattasi di giudizio congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità. Oltretutto l'interpretazione sul valore non programmatico dell'art. 49, configurante un diritto perfetto al conseguimento del premio de quo, con devoluzione alla contratta- zione integrativa di ogni determinazione concreta relativa a tale voce aggiuntiva della retribuzione, risponde al principio di non discriminazione retributiva nell'ambito dello stesso settore produttivo (v. in tema Cass. 11 maggio 2000 n. 11280). D'altro canto le censure formulate non colgono il significato complessivo della operazione ermeneutica, perchè incentrate su singole fasi, finendo così con il contrapporre in modo apoditti- co una diversa interpretazione della norma fondata sulla sua natura meramente programmatica. Per quanto riguarda la denuncia di violazione dell'art. 2099, 2° comma, c.c., si rilevano profili di inammissibilità della doglianza. La norma assegna al giudice il potere di determinare --17 - la retribuzione spettante al lavoratore in mancanza di accordo tra le parti. Ma nel caso in esame la ricorrente non ha denuncia- to l'illegittimo esercizio di tale potere da parte del Tribuna- le nella individuazione della retribuzione, bensì l'intervento di tale organo, in sostituzione della volontà delle parti, nella determinazione dell'an (e del quantum) della indennità aggiunti- va. Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 novembre 2002. Il Presidente (dr. Giuseppe Manniruberto) Il Consigliere estensore (dr. Donato Riguralli) Houato Himelk CANCELLIERE Deposit fancelloria FEB. 2003 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ANZELLISRE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533