Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
In tema di azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. , perché si verifichi l'ipotesi dell' ingiustificato arricchimento senza causa è necessario il concorso simultaneo di due elementi : l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, provocate da un unico fatto costitutivo, e la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro. Ne consegue che l'azione di arricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita.
Commentario • 1
- 1. Mandato senza rappresentanza, azioni esperibili verso i terziAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11051 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. TO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH TT, elettivamente domiciliato in ROMA LRE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE VILLINI DEGLI SPOSI IS SRL, FA UL, FA VI, FA LA, quali coeredi di FA TO, AT FA NA, quale coerede di FA TO, OS IE;
- intimati -
FA UL, in proprio e quale procuratore speciale delle sigg.re VI FA e CL FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FAZZALARI, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO CAUSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
CH TT, AT NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2168/99 della Corte d'Appello di ROMA, SEZIONE PRIMA CIVILE emessa il 17/6/1999, depositata il 05/07/99;
RG.3288/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;
udito l'Avvocato ROBERTO CAUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Immobiliare Villini degli Sposi - IS - S.r.l., che aveva ottenuto nei confronti di MA BO sequestro conservativo sino all'importo di lire 200.000.000 dal Presidente del tribunale di Roma, nel successivo giudizio di convalida e di merito esponeva che il BO, amministratore e socio per la quota di un trentesimo, dopo essersi dimesso dall'incarico, aveva redatto un falso verbale di assemblea di nomina ad amministratore di PI OS, avvalendosi del quale costui aveva proceduto alla vendita di quattordici appartamentini di essa società, il cui ricavato era stato incassato dallo stesso BO. Costui aveva sostenuto di avere incassato il prezzo delle vendite nella qualità di creditore della società e per effettuare versamenti alla s.n.c. NI e BO, anche in virtù di istruzioni in tal senso ricevute da AN NI, socio per gli altri ventinove trentesimi della IS s.r.l..
Con sentenza del 29.11.1977 il tribunale di Roma condannava MA BO e PI OS al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, a favore della società.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23.1.1979, dichiarava la inesistenza della delibera assembleare di nomina ad amministratore di PI OS;
dichiarava che MA BO non era titolare di alcun credito nei confronti della IS s.r.l.;
convalidava la misura cautelare a favore della società. Questa Corte di Cassazione, con sentenza del 28.11.1981 n. 6340, rigettava la impugnazione di MA BO, il quale, intanto, con citazione notificata il 15, 17 e 19 aprile 1980, aveva adito il tribunale di Civitavecchia chiedendo che venisse accertato che nulla era dovuto alla IS s.r.l. da lui e da PI OS a titolo di risarcimento dei danni;
che fosse dichiarata la inefficacia del sequestro accordato dal Presidente del tribunale di Roma;
che la IS s.r.l. ed AN NI fossero condannati a risarcirgli i danni derivati dalla esecuzione in suo danno della misura cautelare;
che il NI fosse dichiarato tenuto a manlevarlo e garantirlo in ordine alle eventuali conseguenze sfavorevoli dell'azione di accertamento negativo esperita nonché a risarcirgli i danni conseguenti, tra essi quelli derivanti dall'eseguito sequestro.
Il tribunale di Civitavecchia rigettava tutte le domande del BO, che proponeva appello.
Il giudizio di gravame, nel quale la IS s.r.l. ed AN NI chiedevano l'improponibilità ovvero il rigetto dell'appello, riassunto nei confronti degli eredi di AN NI nelle more deceduto, era deciso con sentenza non definitiva in data 16.10.1995 della Corte di appello di Roma, che confermava la condanna al NI- BO, in relazione al fatto che, secondo dichiarazione di un teste, interessati al finanziamento ricevuto dalla predetta società erano anche, col BO, gli altri soci ER e AY. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso MA BO, che affida la impugnazione ad unico mezzo di doglianza, cui resistono con controricorso gli eredi di AN NI, che avanzano ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi. La parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo di impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2041 e 2291 e segg. cod. civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente principale assume che il giudice di merito, riconosciuto l'arricchimento a vantaggio della società in nome collettivo, da ciò avrebbe dovuto trarre la conseguenza necessaria che gli effetti favorevoli dell'arricchimento medesimo si erano riverberati anche a vantaggio del socio NI, giacché la società, seppure dotata di soggettività giuridica, era priva di personalità giuridica, venendo così la sua autonomia patrimoniale a qualificarsi come "imperfetta", con la caratteristica che in essa la correlazione tra il patrimonio del socio e quello della società comporta che ogni accrescimento dei beni della società va ad incrementare la quota del socio, il quale realizza così a suo favore un vantaggio economico, che, agli effetti della norma di cui all'art. 2041 cod. civ., non deve necessariamente risolversi in un diretto ed immediato incremento patrimoniale. Aggiunge ancora il ricorrente, ferma la censura di cui innanzi di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., che, sotto il diverso profilo della carenza di motivazione ex art. 360 n. 5 stesso codice, la impugnata sentenza, nella parte in cui esclude che il NI si sia potuto in qualche modo arricchire di quanto la società aveva realizzato, non avrebbe tenuto conto del complesso delle deposizioni testimoniali acquisite (in particolare quelle dei testi AL ed LL) dalle quali si ricavava che, pur prescindendo dalla sua qualità di socio, lo stesso NI si era, comunque, personalmente avvantaggiato delle erogazioni compiute dal BO anche a suo favore.
La censura, nel suo complesso, non è fondata.
In tema di azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ. - secondo la uniforme e risalente giurisprudenza di questo giudice di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 1686/93: Cass., 5236/83; Cass., n. 6664/81; Cass., n. 2603/75; Cass., n. 183/63) - per l'applicazione della norma occorre il concorso simultaneo dei due seguenti elementi: a) l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale in pregiudizio di altro soggetto, tali eventi collegati dal nesso di causalità; b) la mancanza di causa giustificatrice dell'arricchimento dell'uno e della perdita patrimoniale dell'altro. Perché si ravvisi il requisito, di cui al primo elemento, è indispensabile la sussistenza di un fatto costitutivo unico, dal quale vengano a dipendere tanto l'incremento quanto la correlativa diminuzione del patrimonio, per cui quando lo spostamento patrimoniale, sia pure ingiustificato, tra due soggetti sia determinato da una successione di fatti costitutivi distinti, che incidono su due diverse situazioni patrimoniali soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro, il depauperamento di un soggetto non è l'effetto del correlativo arricchimento dell'altro, per cui, in mancanza di unico fatto genetico, viene meno la richiesta di correlazione tra vantaggio e decremento economico e non sussiste, perciò, il rapporto di causalità diretta, che costituisce il fondamento dell'azione ex art. 2041 cod. civ.. Di conseguenza, se l'azione di arricchimento, presupponendo il suddetto unico fatto produttivo del vantaggio e del correlato decremento, non può essere esercitata quanto il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale colui che compie la prestazione abbia un rapporto diretto, sicché l'arricchimento medesimo costituisce un effetto solo indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito di tale rapporto;
detta regola non può non applicarsi anche nella ipotesi in cui, nell'ambito della disciplina societaria - con riferimento alle società prive di personalità giuridica e dotate, tuttavia, di autonomo patrimonio vincolato allo scopo sociale - l'arricchimento senza causa venga a riguardare direttamente l'autonomo centro di imputazione del patrimonio della società, rispetto al quale il patrimonio del socio potrebbe solo di riflesso risultarne avvantaggiato. E tale è il caso di specie della società in nome collettivo a vantaggio della quale il giudice di merito ha accertato essersi realizzato senza causa un incremento patrimoniale a seguito di prestazione diretta ad accrescerne l'entità, in rapporto alla quale una utilità per il distinto patrimonio del socio (che i creditori della società possono, peraltro aggredire solo dopo la escussione del patrimonio sociale) può derivare, oltre che in modo solo eventuale, comunque in via del tutto riflessa e mediata in base allo "status" di socio.
Disattesa la censura circa la dedotta violazione di legge, rileva, nel resto, questa Corte, in ordine al motivo di impugnazione relativo a preteso vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., che la censura è inammissibile, giacché essa non prospetta illogicità o contraddittorietà della impugnata sentenza, ma sollecita in questa sede sostanzialmente un diverso apprezzamento del materiale probatorio al fine di farne derivare una conclusione, difforme da quella adottata, di un arricchimento direttamente conseguito dal NI per effetto di prestazioni effettuate nel suo esclusivo interesse.
Il giudice di merito non ha pretermesso l'esame delle deposizioni testimoniali dei testi indicati dal ricorrente;
ne ha valutato compiutamente il contenuto;
ha aggiunto che interessati al finanziamento della società erano altri tre soci (tra essi il BO), ma non il NI, così escludendo la stessa possibilità di ogni arricchimento.
Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato e in detta pronuncia resta assorbito il ricorso incidentale, il cui esame, per entrambi i motivi allegati a sostegno, gli eredi di AN NI avevano subordinato all'accoglimento della impugnazione incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa per intero tra le parti costituite le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002