Sentenza 19 maggio 2004
Massime • 1
La specificazione dei doveri che incombono sul lavoratore ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 implica che al lavoratore non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla prevenzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive che gli provengono dai soggetti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto. Pertanto, il lavoratore dipendente non ha il dovere di rifiutare la prestazione di lavoro ove l'imprenditore non adempia alle disposizioni delle leggi di prevenzione degli infortuni: la posizione di soggetto più debole del rapporto contrattuale impedisce la possibilità concreta di opporre un simile rifiuto, e nessuna responsabilità penale può ipotizzarsi a suo carico qualora abbia usato una macchina priva dei prescritti dispositivi di sicurezza quando tali dispositivi non gli siano stato forniti dal suo datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2004, n. 32925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32925 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO NN - Presidente - del 19/05/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 835
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 039275/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH NI TA N. IL 29/05/1947;
avverso SENTENZA del 02/07/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. NN D'Angelo che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
CH NN TT fu condannato con sentenza della Corte di Appello di Milano 2 luglio 2002, confermativa della precedente sentenza del Tribunale di Pavia del 18 dicembre 2001, alla pena di otto mesi di reclusione e pena pecuniaria, quale responsabile del delitto di omicidio colposo con violazione di norme specifiche in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Infatti, in data 6 gennaio 1998, a causa di ponteggi del tutto fuori norma perché instabili e privi di protezione, installati in un cantiere edile nel quale il TI stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile, il lavoratore dipendente AN AR precipitava al suolo e procurandosi lesioni dalle quali derivava la morte.
Testimoni oculari riferivano che il ponteggio era allestito in modo che le tavole sulle quali gli operai poggiavano i piedi fossero di misura inferiore alla larghezza del piano di appoggio, e per di più il ponteggio era privo di parapiedi;
sicché le dette tavole, che per altro non erano assicurate in alcun modo, aprendosi sotto il peso dell'operaio, fecero si che questi cadesse senza potersi avvalere nemmeno della protezione verso il vuoto che non era stata allestita. Contro quella prima sentenza di condanna faceva appello l'imputato deducendo: nullità del decreto di citazione a giudizio;
assoluzione in merito avendo egli contestato la natura di appalto del contratto che lo legava ai committenti dell'opera e proprietari dello stabile;
assoluzione dai reati contravvenzionali stante che l'operaio deceduto non era stato "regolarizzato", e dunque non dovesse considerarsi dipendente (!);
La Corte di Appello ha rigettato tutti i motivi, confermando, come si è detto, la prima sentenza.
Ricorre l'imputato e deduce ulteriormente nullità del decreto di citazione a giudizio;
questo, emesso in data antecedente alla entrata in vigore della legge 479/99 ma notificato successivamente, risultava conseguentemente riportare il termine di quindici giorni, non più attuale, per la scelta dei riti alternativi (essendo poi questo termine protratto fino alla apertura del dibattimento); deduce inoltre mancata prova della responsabilità del fatto, riproponendo il rapporto che legava lui, Boschetto, ai committenti, ed ambedue tali parti al dipendente infortunato;
deduce ancora una volta non responsabilità per le contravvenzioni contestate stante la mancanza di rapporto subordinato del lavoratore deceduto nei suoi confronti.
OSSERVA
LA CORTE Preliminarmente deve rilevarsi la intervenuta prescrizione delle contravvenzioni contestate, essendo decorso in termine di anni quattro e mezzo dalla data del commesso reato (6 gennaio 1998) ex art. 157, comma primo, n. 5 Cp;
e pertanto ne va dichiarata la estinzione, mentre deve del pari essere eliminata la sanzione applicata. In relazione ai motivi di ricorso, va detto che, in presenza della reiterazione del tutto sovrapponibile delle stesse censure di appello (ed in larga parte anche di primo grado, secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata) giova premettere il seguente insegnamento costantemente affermato da questa Corte: "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. Infatti, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell'art. 591, comma uno, lettera c), del Cpp, all'inammissibilità" (ex plurimis, Cass. pen. Sez. 2^, n. 24296/2003 in processo Curcillo). Alla luce di tale principio, è del tutto ripetitivo il primo motivo di ricorso in quanto, proposto nei medesimi termini che nei precedenti gradi di giudizio (non facendo, esso, nemmeno riferimento specifico al punto della sentenza di secondo grado;
la qualcosa appare particolarmente esplicativa), è stato già respinto dalla Corte di appello la quale ha osservato che in ogni caso nemmeno nel termine di cui al decreto di citazione (quindici giorni) era stata avanzata richiesta alcuna di rito diversificato. La qualcosa comprovava il mancato interesse dell'imputato a tale rito. Ed, inoltre, già in primo grado la medesima eccezione era stata respinta con altro ragionamento, altrettanto valido a parere di questo Collegio, e secondo il quale, sulla base del principio "tempus regit actum" vigente sul piano processuale, quando il decreto venne emesso la legge del tempo disponeva il termine di quindici giorni indicato in atto, dal che si trae l'assenza del vizio dedotto. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo di ricorso è tutto dedotto in fatto;
e questa Corte, quale Giudice di legittimità, non si interessa del "fatto" se questo è ricostruito in maniera adeguata, ragionevole e convincente. Inoltre vi si reiterano questioni già proposte, esaminate e decise dai precedenti Giudici. Il motivo è, per tali ragioni, inammissibile.
Il terzo motivo di ricorso, oltre che censurabile sul piano giuridico, lo è anche sul piano dei valori etici, non meno di quelli socio-giuridici, tutelati dall'Ordinamento; esso tende a dimostrare che l'assunzione di lavoratore "in nero" esimerebbe da responsabilità i soggetti istituzionalmente debitori di sicurezza (datore di lavoro, dirigenti e preposti a qualsiasi titolo). Ciò contrasta con l'insegnamento pacifico e costante di questa Corte per il quale tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno potere direttivo - e conseguente obbligo di controllo - nell'ambito di una qualunque attività di lavoro, sono titolari del debito di sicurezza alla luce di quanto disposto dall'art. 2087 CC e dalle norme che dettano disposizioni specifiche, quali quelle che sono state contestate, a titolo di violazione specifica, al ricorrente. Il così delineato sistema tende a tutelare la parte più debole del rapporto, appunto il lavoratore, che, come nella fattispecie qui dedotta, può venirsi a trovare innanzi alla alternativa: accettare qualunque condizione di lavoro, o non lavorare. Questo tanto più quando il prestatore d'opera non può rifiutare di eseguire gli ordini imposti, nemmeno se in assenza di protezioni di sicurezza (Infatti, è stato insegnato che "Dalla specificazione dei doveri che incombono sul lavoratore ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 discende che al lavoratore non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla prevenzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive che gli provengono dai .... (dato mancante) indicati nell'art. 4 dello stesso decreto. Pertanto il dipendente non ha il dovere di rifiutare la prestazione di lavoro ove l'imprenditore non adempia alle disposizioni delle leggi di prevenzione degli infortuni: la posizione di soggetto più debole del rapporto contrattuale impedisce la possibilità concreta di opporre un simile rifiuto, e nessuna responsabilità penale può ipotizzarsi a suo carico qualora abbia usato una macchina priva dei prescritti dispositivi di sicurezza quando tali dispositivi non gli siano stati forniti dal suo datore di lavoro". Così Cassazione penale, sez. 6^, 23 gennaio 1979, Morana) Dalle superiori osservazioni, discende la infondatezza complessiva del ricorso cui fa seguito il rigetto e la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi B), C) e D) essendo gli stessi estinti per prescrizione. Elimina le pene relative. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004