CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29640 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto nel resto;
lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita De IM Domenico, avv. CARMELINA PELLINO, il quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, anche quanto alle statuizioni civili, e la condanna dell'imputato alle spese del giudizio di legittimità, come da nota depositata;
lette le conclusioni del difensore delle altre parti civile costituite, avv. NI LI, il quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, anche quanto alle statuizioni civili, e la condanna dell'imputato alle spese del giudizio di legittimità, come da nota depositata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. PATRIZIO DELLO RUSSO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29640 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta prescrizione in ordine ai capi 1), 30), 41) e 45), confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata e condannandolo al pagamento delle spese del grado di giudizio a favore delle parti civili costituite. La vicenda per cui è processo si fonda sulla prospettazione accusatoria della partecipazione del PA ad un'associazione a delinquere volta alla commissione di plurimi reati di falso e di truffa mediante la promessa alle persone offese dell'assunzione presso enti pubblici e privati, realizzando un profitto di Euro 217.950,00. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. AT Dello Russo, articolando tre motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 159, comma 1, cod.pen., e dell'art. 83, comma 7, lett. g) e comma 9, del d.l. n 18 del 2020, nonché, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., contraddittorietà della motivazione nel calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione. Il Palumbo evidenzia, a sostegno di tali doglianze, che la Corte d'Appello, pur riconoscendo la fondatezza del motivo di gravame proposto dallo stesso quanto alla sospensione della prescrizione per l'emergenza da Covid-19 solo nel periodo sino all'H maggio 2020, aveva poi escluso dal relativo computo il solo periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 e non anche quello dal 1° al 30 luglio 2020 per i quali parimenti la sentenza di primo grado aveva illegittimamente considerato la c.d. seconda sospensione Covid. Conseguenza di tale vizio sarebbe stata la valutazione in ordine alla non maturata prescrizione del delitto ex art. 416 cod.pen. alla data del 18 novembre 2020 di pronuncia della sentenza di primo grado in quanto l'avvenuto decorso del termine di prescrizione era stato erroneamente individuato nella data del 2 dicembre 2020. 2.2. Il ricorrente assume, poi, con il secondo motivo, che la sentenza della Corte d'appello sarebbe incorsa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in omessa motivazione rispetto alla determinazione della data di cS2, 2 cessazione della permanenza del reato associativo nonché, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in erronea applicazione dell'art. 158 cod.pen. Secondo il Palumbo, infatti, la data di cessazione del reato permanente di associazione a delinquere sarebbe stata erroneamente individuata in quella del 31 marzo 2012 e non già del 16 marzo 2012, data nella quale era stata presentata la querela da parte di uno dei tre compartecipi al vincolo associativo nei confronti di un altro imputato. La Corte territoriale su questo, peraltro, avrebbe omesso di rispondere a uno specifico motivo di appello. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., omessa motivazione rispetto alla necessità di rigettare la domanda risarcitoria delle parti civili e di qui, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione dell'art. 538 cod.proc.pen. In sostanza, nella prospettazione del Palumbo, a fronte della prescrizione dei reati fine già prima della sentenza di primo grado, i giudici di merito non avrebbero potuto condannarlo, permanendo il solo reato associativo, alla condanna del risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato poiché, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03). Successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo nel quale i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Peraltro, la Corte territoriale - che ha richiamato puntualmente i riferiti principi - non si è poi avveduta che, in distonia rispetto agli stessi, la decisione di primo grado, come dedotto dal BA nei motivi di appello, aveva considerato una sospensione della prescrizione in ragione dell'emergenza pandemica addirittura fino alla data del 30 luglio 2020 (a fronte, come emerge dalla lettura 3 & dei verbali del giudizio, di un rinvio dall'udienza del 27 maggio 2020 a quella del 23 settembre 2020). Pertanto, il termine di prescrizione del delitto associativo doveva essere determinato nella data del 2 novembre 2020 e quindi era già spirato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado il 18 novembre 2020. 2. All'accoglimento del primo motivo consegue anche quello del terzo, dovendosi revocare le statuizioni in favore delle parti civili poiché la prescrizione era ormai intervenuta quando è stata resa la sentenza di primo grado. 3. Resta invece assorbito il secondo motivo. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili. 5. Stante la soccombenza della stessa, in ragione dell'intervenuto annullamento senza rinvio della decisione impugnata, non possono essere liquidate le spese richieste dalle parti civili, atteso che, come noto, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, sicché il regime delle spese va regolato secondo il criterio generale della soccombenza sancito dall'art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Rv. 276627 - 01; Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Rv. 216462 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili nei confronti del ricorrente PA GI, che elimina. Così deciso in Roma il 23 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Présidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto nel resto;
lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita De IM Domenico, avv. CARMELINA PELLINO, il quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, anche quanto alle statuizioni civili, e la condanna dell'imputato alle spese del giudizio di legittimità, come da nota depositata;
lette le conclusioni del difensore delle altre parti civile costituite, avv. NI LI, il quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, anche quanto alle statuizioni civili, e la condanna dell'imputato alle spese del giudizio di legittimità, come da nota depositata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. PATRIZIO DELLO RUSSO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29640 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta prescrizione in ordine ai capi 1), 30), 41) e 45), confermando le statuizioni civili della sentenza impugnata e condannandolo al pagamento delle spese del grado di giudizio a favore delle parti civili costituite. La vicenda per cui è processo si fonda sulla prospettazione accusatoria della partecipazione del PA ad un'associazione a delinquere volta alla commissione di plurimi reati di falso e di truffa mediante la promessa alle persone offese dell'assunzione presso enti pubblici e privati, realizzando un profitto di Euro 217.950,00. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. AT Dello Russo, articolando tre motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 159, comma 1, cod.pen., e dell'art. 83, comma 7, lett. g) e comma 9, del d.l. n 18 del 2020, nonché, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., contraddittorietà della motivazione nel calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione. Il Palumbo evidenzia, a sostegno di tali doglianze, che la Corte d'Appello, pur riconoscendo la fondatezza del motivo di gravame proposto dallo stesso quanto alla sospensione della prescrizione per l'emergenza da Covid-19 solo nel periodo sino all'H maggio 2020, aveva poi escluso dal relativo computo il solo periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 e non anche quello dal 1° al 30 luglio 2020 per i quali parimenti la sentenza di primo grado aveva illegittimamente considerato la c.d. seconda sospensione Covid. Conseguenza di tale vizio sarebbe stata la valutazione in ordine alla non maturata prescrizione del delitto ex art. 416 cod.pen. alla data del 18 novembre 2020 di pronuncia della sentenza di primo grado in quanto l'avvenuto decorso del termine di prescrizione era stato erroneamente individuato nella data del 2 dicembre 2020. 2.2. Il ricorrente assume, poi, con il secondo motivo, che la sentenza della Corte d'appello sarebbe incorsa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., in omessa motivazione rispetto alla determinazione della data di cS2, 2 cessazione della permanenza del reato associativo nonché, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in erronea applicazione dell'art. 158 cod.pen. Secondo il Palumbo, infatti, la data di cessazione del reato permanente di associazione a delinquere sarebbe stata erroneamente individuata in quella del 31 marzo 2012 e non già del 16 marzo 2012, data nella quale era stata presentata la querela da parte di uno dei tre compartecipi al vincolo associativo nei confronti di un altro imputato. La Corte territoriale su questo, peraltro, avrebbe omesso di rispondere a uno specifico motivo di appello. 2.3. Il ricorrente lamenta, inoltre, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., omessa motivazione rispetto alla necessità di rigettare la domanda risarcitoria delle parti civili e di qui, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione dell'art. 538 cod.proc.pen. In sostanza, nella prospettazione del Palumbo, a fronte della prescrizione dei reati fine già prima della sentenza di primo grado, i giudici di merito non avrebbero potuto condannarlo, permanendo il solo reato associativo, alla condanna del risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato poiché, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'il maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03). Successivamente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo nel quale i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Peraltro, la Corte territoriale - che ha richiamato puntualmente i riferiti principi - non si è poi avveduta che, in distonia rispetto agli stessi, la decisione di primo grado, come dedotto dal BA nei motivi di appello, aveva considerato una sospensione della prescrizione in ragione dell'emergenza pandemica addirittura fino alla data del 30 luglio 2020 (a fronte, come emerge dalla lettura 3 & dei verbali del giudizio, di un rinvio dall'udienza del 27 maggio 2020 a quella del 23 settembre 2020). Pertanto, il termine di prescrizione del delitto associativo doveva essere determinato nella data del 2 novembre 2020 e quindi era già spirato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado il 18 novembre 2020. 2. All'accoglimento del primo motivo consegue anche quello del terzo, dovendosi revocare le statuizioni in favore delle parti civili poiché la prescrizione era ormai intervenuta quando è stata resa la sentenza di primo grado. 3. Resta invece assorbito il secondo motivo. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili. 5. Stante la soccombenza della stessa, in ragione dell'intervenuto annullamento senza rinvio della decisione impugnata, non possono essere liquidate le spese richieste dalle parti civili, atteso che, come noto, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, sicché il regime delle spese va regolato secondo il criterio generale della soccombenza sancito dall'art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Rv. 276627 - 01; Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Rv. 216462 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili nei confronti del ricorrente PA GI, che elimina. Così deciso in Roma il 23 giugno 2023 Il Consigliere Estensore Il Présidente