Sentenza 13 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di condono edilizio di cui alla legge n. 724 del 1994, il silenzio assenso si forma a seguito: a) del pagamento integrale dell'oblazione ritenuta congrua secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 47 del 1985, ora d.P.R n. 380 del 2001; b) del versamento degli oneri di concessione come determinati in via definitiva dal comune; c) dell'adempimento delle altre condizioni richieste dalla norma, come la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento, d) del decorso del termine di uno o due anni dalla data di scadenza di quello per la presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2007, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2007 |
Testo completo
4749 /08 Udienza camerale del 13 dicembre del 2007
Registro Gen. N 17939/07 Sentenza 1270
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Guido de Maio presidente Dott. Agostino Cordova consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Maria Silvia Sensini consigliere Dott. Giulio Sarno consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sul ricorso proposto dai difensori di IN AR, nato a [...] il 7 maggio del 1941, avverso l'ordinanza della corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione del 12 gennaio del 2007; udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro
Petti; letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Mario Iannelli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata Osserva "
quanto segue
IN FATTO
Con sentenze del 29 giugno del 1998 dell'allora pretore di Pozzuoli e del 1° febbraio del 2002 della corte d'appello di Napoli, IN AR era condannato per reati бель 1
Pozzuoli. Con le sentenze era disposta anche la demolizione dei manufatti abusivamente realizzati.
Divenuta irrevocabile la sentenza,il IN, ricevuta l'ingiunzione a demolire da parte del pubblico ministero, proponeva incidente d'esecuzione sulla premessa che aveva presentato la domanda di condono,sia a norma della legge n 724 del 1994 che a norma della legge n 326 del 2003. L'istanza era respinta con ordinanza del 12 gennaio del 2007 dalla corte partenopea, la quale osservava che l'opera non era condonabile né in base alla legge n 794 del 1994, perché ultimata nel 1995, né in base alla legge n 326 del 2003, perché per tale legge il condono è limitato alle costruzioni residenziali mentre quella in questione non ha natura residenziale.
Ricorrono per cassazione i difensori con separati ricorsi ma con motivi in larga misura comuni, con cui denunciano la violazione dell'articolo 39 comma quarto della legge n 724 del 1994 .Assumono che a seguito della "
presentazione della domanda di condono il 17 febbraio del 1995 ed a seguito del decorso di un anno, l'istanza di condono si sarebbe dovuta considerare accolta per il principio del silenzio assenso non avendo il comune adottato alcun provvedimento negativo.
I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi. Anzitutto si osserva che la presunta sanatoria per silenzio assenso si sarebbe verificata prima del giudizio di primo grado e comunque prima della conclusione del giudizio di merito, avuto riguardo al fatto che gli stessi ricorrenti hanno ammesso di avere presentato la prima domanda di condono nel 1995. La questione quindi si deve ritenere coperta dal giudicato con la conseguenza che in fase esecutiva non possono essere prospettate questioni deducibili nella fase del giudizio di cognizione, peraltro in contrasto con il giudicato, in base al quale le opere risultano ultimate nel 1995. D'altra parte nella fattispecie non si è verificata alcuna sanatoria tacita per silenzio assenso. Invero, secondo l'orientamento di questa corte, il formarsi di una concessione in sanatoria tacita per il decorso del termine di un anno dalla data di scadenza di quello per la presentazione della domanda, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 39 legge n. 724 del 1994, come modificato dal D.L n. 285 del 1996, discende dalla necessaria attestazione da parte del Sindaco della congruità dell'oblazione dovuta, giacché la formulazione del quarto comma dell'art. 39 бель 2 legge cit. appare diversa da quella dell'art. 35 legge n. 47 del 1985 a causa della trasposizione di alcuni adempimenti e di termini, la quale trasposizione incide sulla configurazione dei requisiti perché possa formarsi il silenzio-assenso, in quanto il legislatore ha accolto la tesi, secondo cui il provvedimento silenzioso postula la liquidazione definitiva da parte del Comune dell'oblazione e l'accertamento della possibilità dell'opera di conseguire la sanatoria. Infatti nel sistema normativo attuale uno dei requisiti principali per il formarsi del provvedimento silenzioso consiste nel pagamento dell'oblazione dovuta, che non può essere equiparata a quella autodeterminata. Di conseguenza, il silenzio assenso si forma a seguito:a) del pagamento dell'oblazione ritenuta congrua secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 47 del 1985;b) del versamento degli oneri di concessione, il cui importo viene determinato in via definitiva dal Comune con richiesta di eventuale conguaglio entro il 31 dicembre 1996,c) dell'adempimento delle altre condizioni richieste dalla norma(accatastamento, ecc) ;d) del decorso del termine di uno o due anni, a seconda degli abitanti del Comune, dalla data di scadenza di quello per la presentazione della domanda senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del Comune(Cass 2 luglio 1996 n2885;18 gennaio 2001 n10248)
In realtà il ricorrente proprio perché non si era formato il silenzio assenso ha presentato la domanda di condono anche in base alla legge n 326 del 2003
Il condono previsto da tale legge non ha però formato oggetto di censura nei ricorsi e comunque non poteva essere concesso per le ragioni già espresse dalla corte partenopea ossia perché trattasi di costruzione non residenziale Dall'inammissibilità dei ricorsi discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 1000,00, in favore della Cassa delle
Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p.
DICHIARA
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alInammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 13 dicembre del 2007
Il consigliere estensore Il Presidente
Guido De Maio Ciro Petti wellian делдlize set .
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3 0 GEN. 2008
IL CANCELLIERE 01 (Paolo Men
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