Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
Nella procedura esecutiva, avente ad oggetto il riconoscimento di un periodo di fungibilità, non può ravvisarsi nessun effetto pregiudicante della imparzialità del giudice in una pregressa pronuncia resa dal medesimo nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, in quanto il giudizio di fungibilità presuppone un duplice giudicato - rispetto al quale tutti i giudici sono in posizione di terzietà - e implica unicamente la valutazione in ordine all'anteriorità della condanna rispetto all'assoluzione o alla carcerazione senza titolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2003, n. 6957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6957 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Luciano DE RIU Consigliere
Dott. Bruno OLIVA Consigliere
Dott. Saverio Mannino Consigliere
Dott. Francesco P. Gramendola rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AM ZO;
avverso l'ordinanza 19/11/01 Corte d'Appello Reggio Calabria. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso. Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria del P.G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 19/11/01 la Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da MO ZO nei confronti del dott. Pasquale Ippolito, Presidente della Corte di Assise Appello di Reggio Calabria in relazione al procedimento penale n.35/01 R. E., per essere stato denunciato, nonché per essere stato giudicato nel giudizio di prevenzione dal predetto magistrato.
Riteneva la Corte che non sussistesse nè la causa di incompatibilità derivante dalla denunzia, giacchè l'ipotesi di "grave inimicizia" di cui all'art. 36, co. 1, lett. d) non era configurabile nel caso in esame, nè quella derivante dal precedente giudizio di prevenzione giacchè nessuna possibilità di interferenza vi poteva essere tra il precedente giudizio di prevenzione e l'attuale procedura esecutiva, avente ad oggetto il riconoscimento di un periodo di fungibilità. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione personalmente il MO, il quale ne chiede l'annullamento, deducendo nell'unico motivo a sostegno il vizio motivazionale, per avere la Corte dichiarato inammissibile il ricorso, nonostante la pronuncia della Corte costituzionale n. 283/00, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 co. 1, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato dalle parti il giudice che avesse espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, di guisa che, essendo stato giudicato per gli stessi fatti dal predetto magistrato come Presidente del Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Misure di Prevenzione -, non poteva nuovamente essere giudicato dal predetto anche nell'altro procedimento, sia pure riguardante la fase di esecuzione di quella pronuncia di condanna.
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. In primo luogo il giudice dell'esecuzione è per legge quello che ha emesso la sentenza, divenuta irrevocabile, per cui il problema della terzietà non può porsi, perché l'oggetto dei giudizi è del tutto diverso.
In secondo luogo nel giudizio di fungibilità nessun effetto pregiudicante può ravvisarsi in una pregressa pronuncia del giudice in sede di misura di prevenzione, perchè la fungibilità presuppone un duplice giudicato (di assoluzione e di condanna), rispetto la quale tutti i giudici sono in posizione di terzietà per definizione;
l'unica valutazione da compiere è l'esistenza del presupposto (anteriorità della condanna rispetto all'assoluzione o alla carcerazione senza titolo).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrenze al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione alla pretestuosità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 FEBBRAIO 2003 .