Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10517 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
6 E 8 N 9 1 O / I A 4 I Z / 6 A R 5 2 R . 0065303 A . T T N .R S I .P - U G B D B I E . L R R L E L REPUBBLICA ITALIANA T A A . B A P A A S I S T E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R A E T A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto M TRIBUTI IRPEF SEZIONE TREBUTARIA Composta dagli Ill.mi1 05 7/ 0 Premio Fedeltà agis rati R.G. N. 13883/99 Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron.28120 Consigliere Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud.04/04/02 Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA CAMP sul ricorso proposto da: N. 65303 Ministro -pro- MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CC NT;
intimato avverso la sentenza n. 486/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 15/07/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1426 consiglio il 04/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvo- catura Generale dello Stato, ricorre contro il sig. HI AN, per la cassazione della sentenza spe- cificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tri- butaria Regionale di Roma ha rigettato l'appello dell'Ufficio ed ha affermato che il "premio di fedeltà" erogato dalla B.N.A. in occasione del compimento del ventesimo anno di servizio, di cui si tratta, è una li- beralità eccezionale, e come tale non concorre a forma- così come dispone la lett. re il reddito imponibile, f), comma 2, art. 48 TUIR. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la vio- lazione e falsa applicazione della citata disposizione di legge e vizi di motivazione sul punto, in quanto i cc.dd. premi di fedeltà rispondono alla esigenza di at- tribuire ai dipendenti un emolumento aggiuntivo che ma- tura al compimento di un predeterminato periodo inin- terrotto di servizio. 2 Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. Il P.G. ha chiesto che il ricorso venga accolto per fondatezza, ai sensi dell'art. 375, c.p.c., manifesta novellato. Il ricorso è manifestamente fondato e merita acco- glimento, così come richiesto dal P.G./ E' noto che, ai sensi dell'art. 48, comma 1, TUIR "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro comprese le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti al- la produzione del reddito e le erogazioni liberali". Non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, "le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a fa- vore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti"(art.48, comma 2, lett. f, DPR 917/86, nel testo vigente all'epoca dei fatti). Nel caso di specie, le somme corrisposte al dipen- dente dalla B.N.A. in ragione del maturato ventennio del rapporto di lavoro, rientrano nella categoria dei CC. dd. premi di fedeltà. Questi hanno carattere di ge- neralità, in quanto non sono appannaggio esclusivo di talune specifiche persone e, comunque, sono generalmen- te previsti nei contratti collettivi di lavoro. Quindi, 3 hanno anche carattere di obbligatorietà e non rientrano nella categoria delle liberalità eccezionali. D'altra parte non risulta che il contribuente abbia fornito la prova contraria, che incombeva su di lui trattandosi di ripetizione di indebito (artt.38 DPR 602/73 e 2033 c.c.). Conforme è la giurisprudenza di questa Corte, se- condo la quale, appunto, il premio fedeltà, corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al compimento di un determinato periodo di servizio, deve essere assogget- tato ad IRPEF ai sensi del primo comma dell'art. 48 DPR 917/86, non rientrando tra le erogazioni ecceziona- li, e non ricorrenti, a favore della generalità dei di- pendenti o di categorie di dipendenti che, ai sensi del comma 2, lett. f), dello stesso art. 48, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (fattispecie relative ai premi corrisposti per raggiunta anzianità di servizio) (ex plurimis: Cass. Sez. V, n. 10473 del 2000, 4132 del 1999; conf. Cass. Sez. I, 12 gennaio 1999, n. 248, 26 gennaio 1999, n. 681 e 4 febbraio 1999, n. 966). La soluzione del quesito giuridico definisce anche nel merito il contenzioso. Infatti, stabilito che il premio fedeltà erogato dalla Banca di Roma non si sot- trae alla imposizione ai fini IRPEF, non Occorrono al- tri accertamenti di merito per rispondere (in maniera negativa) al quesito se competa o meno il rimborso ri- chiesto con il ricorso originario. Questo, infatti, de- ve essere respinto, per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto dell'esito dei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 4 aprile 2002 Il consigliere estensore (dr. Antonio Merone) Il Presidente Lak. Francesco Orestano Cristarella) Co lli ns IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 18 LUG. 2002 5