Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . ) B N E E , C E 1 9 A N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T S 2 C I I . G L D E 9 R U I 3 A G E D 6 E E 4 T N . N . T T E S T S REPUBBLICA ITALIANA E R I ( 0 1968 /02 A IN LA TE SUP MA SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G. 5925/00 Rep. dott. Ugo FAVARA Consigliere Cron. 4848 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 27.11.2001 dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Assitalia Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - in persona dell'am- ministratore delegato dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvato- re Iannotta, che la difende, giusta delega in atti. ricorrente
contro
LI PP S.r.l., LI PP in proprio, NA LI TA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Dante rt. 12, presso lo studio degli avvocati Federico Rafti e Tommaso Rafti, che li difendono giusta delega in atti. controricorrente 2038/2001 Oggetto: Polizza fideiussoria: pagamento premi avverso la sentenza n. 91/99 del Giudice di Pace di Bolzano, emessa il 9 febbraio 1999 e depositata il 10 marzo 1999 (R.G. 1800/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Salvatore Iannotta;
udito l'avv. Tommaso Rafti;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con decreto n. 809/97 il Giudice di pace di Bolzano ingiunse alla PP LI S.r.l. di pagare all'Assitalia Le Assicurazioni - d'Italia S.p.A. - la somma complessiva di Lit. 700.000 a titolo di rate scadute di premi relativi ad una polizza cauzionale emessa a garan- zia dell'adempimento degli obblighi relativi a contratto di appalto sti- pulato dalla S.r.l. LI PP con la Provincia autonoma di Bol- zano. er Contro il decreto propose opposizione l'intimata deducendo Ch che i premi non erano dovuti essendosi estinta la garanzia fideiusso- ria. Alla opposizione resistette l'Assitalia. Il Giudice di pace accolse l'opposizione, revocò il decreto in- giuntivo e condannò l'Assitalia alla rifusione delle spese in favore dell'opponente. Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha pro- posto ricorso l'Assitalia. Il ricorso è stato notificato anche a LI 2 PP e NA TA, soggetti non presenti nel giudizio di merito. Hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria, la PP LI S.r.l., LI PP e NA TA. Motivi della decisione Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei confronti di LI PP e NA TA poiché gli stessi non sono parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. Anche il ricorso proposto nei confronti della LI PP S.r.l. è inammissibile. Il ricorso, proposto - nella intestazione - contro la sentenza n. 91/99 del Giudice di pace di Bolzano, contiene dei riferimenti in punto di fatto che non trovano riscontro nella sentenza impugnata. Invero, mentre dalla sentenza impugnata si evince che il giu- dizio nasce dalla opposizione al decreto ingiuntivo n. 809 del 1997 del Giudice di pace di Bolzano per il pagamento della somma di lire 700.000, il ricorso fa riferimento al decreto ingiuntivo n. 810 del 1997 dello stesso giudice per il pagamento della somma di lire 1.115.000; inoltre nella esposizione in fatto del ricorso si fa riferi- mento alla sentenza n. 90 del 1999 del Giudice di pace, mentre la sentenza impugnata, secondo l'intestazione, è la n. 91 del 1999. La non coincidenza dei fatti esposti in ricorso rispetto a quelli riferiti dalla sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile per mancata esposizione dei fatti di causa relativi alla vicenda in relazio- ne alla quale si è inteso proporre impugnazione, non essendovi ele- 3 menti per ritenere, in base a quanto esposto nel ricorso, che le censu- re mosse contro la sentenza che si dichiara di volere impugnare siano effettivamente ad essa riferibili, né potendosi integrare il ricorso in base ad elementi ad esso estranei, in rispetto del principio della auto- sufficienza del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la : condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali in fa- vore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione che liquida in lire 120.000-68778- oltre a lire 600.000 (€ 309,87) per onorari di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 27 novembre 2001. Il Presidente time Il Consigliere est. С морни Deposlista In Cancelleria oggi. 12.12.02 IL CANCELLERE C1 # ANCELLIERE C* IN LI GI OU ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT, 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)