Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7159
CASS
Sentenza 9 maggio 2003

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Per i dipendenti della Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), la legge 29 gennaio 1992 n. 58, ha previsto il trasferimento alla società concessionaria appositamente costituita, con facoltà di optare per la permanenza nel pubblico impiego. Pertanto, al personale che abbia esercitato tale facoltà e che, con l'applicazione delle procedure di mobilità di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, sia transitato nell'amministrazione postale, non è dovuta l'indennità "una tantum" prevista, con finalità di incentivazione, dal d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, giacché la facoltà di opzione prevista dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58 non risponde ad una esigenza di perequazione del personale ma esclusivamente a criteri di mera convenienza per il lavoratore, il quale era lasciato libero di mantenere uno "status" di pubblico dipendente, assistito da maggiori garanzie, ovvero di transitare alle dipendenze della società concessionaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7159
    Data del deposito : 9 maggio 2003

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