Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 1
Per i dipendenti della Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), la legge 29 gennaio 1992 n. 58, ha previsto il trasferimento alla società concessionaria appositamente costituita, con facoltà di optare per la permanenza nel pubblico impiego. Pertanto, al personale che abbia esercitato tale facoltà e che, con l'applicazione delle procedure di mobilità di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, sia transitato nell'amministrazione postale, non è dovuta l'indennità "una tantum" prevista, con finalità di incentivazione, dal d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, giacché la facoltà di opzione prevista dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58 non risponde ad una esigenza di perequazione del personale ma esclusivamente a criteri di mera convenienza per il lavoratore, il quale era lasciato libero di mantenere uno "status" di pubblico dipendente, assistito da maggiori garanzie, ovvero di transitare alle dipendenze della società concessionaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7159 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI AV IC, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA MARRARI, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 336/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 15/01/00 R.G.N. 223/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MARRARI CONCETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 1999 il Pretore di Milano condannava L'Ente Poste Italiane (ora, Poste Italiane S.p.A.) a corrispondere a SA NI OL, ex dipendente della soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), la somma di lire 2.000.000, oltre ad interessi e rivalutazione, a titolo di compenso una tantum di incentivazione per la mobilità da detta soppressa Azienda alla amministrazione postale ex art. 21 d.P.R. n. 335/90. Secondo il Pretore, che aveva preliminarmente disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla difesa delle Poste, tale norma si applicava, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa medesima, anche in caso di passaggio volontario dalla ASST ad altra amministrazione anziché alle società concessionarie del servizio già effettuato dalla ASST stessa. Contro tale decisione, proponeva appello la Poste Italiane S.p.A., riproponendo la questione di giurisdizione e criticando la pronuncia del Pretore per avere equivocato sulle difese dell'Ente, volte a sostenere non che l'incentivo spettasse solo ai passaggi di ufficio, ma che la disciplina dell'art. 21 d.P.R. n. 335/90 non si applicava ai passaggi dall'ASST ad altre amministrazioni;
ciò trovava conferma nel bando emanato con D.M. 7 agosto 1993 - che aveva interessato il OL -, che non prevedeva il reclamato incentivo.
Con sentenza del 15 gennaio 2000 l'adito Tribunale di Milano, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta dal OL con il ricorso introduttivo del giudizio, compensando le spese del doppio grado.
Il Giudice d'appello, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva che quanto sottoposto al suo esame fosse vicenda diversa da quella riguardante la mobilità volontaria verso altre amministrazioni dei pubblici dipendenti "in esubero" e per la quale era previsto l'incentivo de quo dall'art. 21 del d.P.R. n. 335/90 e dai bandi emanati in sua attuazione;
nella specie, trovava invece applicazione l'art. 4, comma quarto, della legge n. 58/92, che nel prevedere l'opzione, da parte dei dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, per rimanere nel pubblico impiego, anziché transitare alle società concessionarie dei servizi dell'ASST, non contemplava alcun incentivo, così come il bando, riguardante la fattispecie concreta, emanato in attuazione della legge stessa.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre SA NI FI con un unico motivo.
Resiste la Poste Italiane S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo d'impugnazione, il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. 4 agosto 1990 n.335 in relazione all'art. 4 comma 3 legge 25 gennaio 1992 n.58, sostiene che una corretta interpretazione della richiamata normativa avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Milano a conclusioni opposte a quelle contestate ed a ritenere la sussistenza del diritto all'incentivo anche a favore di chi, come esso FI, avesse espresso la volontà di permanere nel pubblico impiego anziché passare alle dipendenze delle società concessionarie dei servizi facenti capo alla soppressa Azienda di Stato.
A sostegno del proprio assunto il ricorrente richiama il d.P.R. 4 agosto 1990 n. 335 (applicabile al personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68), a tenore del quale " Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988 n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure ... categoria o qualifica funzionale V ed inferiori lire 2.000.000".
In relazione a tale normativa, il ricorrente osserva che, per la mobilità del personale ASST soppressa furono (e dovevano essere, ex legge 58/92) utilizzate le procedure del DPCM 5 agosto 1988 e legge 554/88. per le quali, letteralmente, il d.P.R. 335/90 (art. 21)
prevede, senza limitazioni, l'incentivo di cui si discute. Tale enunciato legislativo - ad avviso del ricorrente - eliminerebbe ogni possibile diversa interpretazione, a nulla rilevando l'assenza di volontarietà nella mobilità, poiché cessando l'ASST, tutti i dipendenti erano da considerarsi in esubero, senza che potesse rilevare che il bando emanato con D.M. 7 agosto 1993 non prevedesse, nella procedura concorsuale, particolari incentivi, riguardando esso la copertura (ed i criteri per l'assegnazione) delle sedi e non la procedura di mobilità.
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato che la legge 29 gennaio 1992 n. 58, nel dettare le "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni", attribuisce, al primo comma del suo art. 1, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, il compito di affidare in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, sino ad allora gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una società appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI). Precisa poi al suo secondo comma che all'atto della concessione è annessa una convenzione, la quale deve contenere talune clausole specificamente determinate.
Stabilisce, ancora, al terzo comma che "L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925 n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926 n. 562, è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2".
L'art. 4 della stessa legge chiarisce, inoltre, che la Società concessionaria, per la durata della concessione, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonché del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data in vigore della predetta convenzione (comma 2). A tale personale è tuttavia attribuita la facoltà di optare, non oltre la scadenza della convenzione, per la permanenza nel pubblico impiego, con applicazione delle procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988 n. 554
(comma 3); in caso di mancata opzione il suddetto personale transiterà, salvo eccezioni specificamente indicate, alle dipendenze delle concessionarie.
Emerge con tutta chiarezza che la facoltà di opzione non rispondeva ad esigenza datoriale di perequazione del personale bensì a criteri di mera convenienza esclusiva per il lavoratore, il quale era lasciato libero di mantenere uno status di pubblico dipendente, assistito, nella comune considerazione, da maggiori garanzie di stabilità, oppure di transitare alle dipendenze delle società concessionarie. E, proprio perché una tale possibilità di scelta costituiva un vantaggio esclusivamente per il dipendente, si comprende anche, sotto un profilo di ordine logico, che non potesse prevedersi anche un incentivo quale quello preteso dal ricorrente. Tale ultima considerazione conduce anche a ritenere che sia la legge n. 58/92 che il D.M. del 7 agosto 1993 - successivi al d.P.R. n. 335/90 - non hanno previsto e, quindi, hanno escluso, per i dipendenti dell'ASST l'applicazione delle clausole relative alla concessione della indennità di incentivazione alla mobilità reclamata dal ricorrente.
Da quanto esposto emerge inoltre che la previsione di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 335/90, su cui il ricorrente fonda la sua pretesa,
non può applicarsi al caso in esame, presentando fondamentali differenze rispetto alla illustrata disciplina.
Il ricorso va pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2003