Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di disciplina della pesca, le sanzioni previste dall'art. 25 lett. b) della legge n. 963 del 1965, sospensione della validità del permesso di pesca e confisca degli attrezzi utilizzati per la pesca, possono concorrere stante le diverse finalità, relative per la prima ad impedire l'esercizio di ogni attività di pesca nel periodo per il quale viene disposta, e per la seconda a prevenire il reiterarsi dell'illecito anche dopo la cessazione del periodo di sospensione, impedendone per sempre l'utilizzo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2005, n. 46841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46841 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/12/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1385
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 29215/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro;
avverso l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 22/06/2005;
nel procedimento a carico di:
AC CO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione ratta dal Cons. Dr. Grassi;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IZZO G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. CAZZOLA F., difensore dell'indagato. La Corte Suprema di Cassazione:
OSSERVA
Nel corso del procedimento penale a carico di RA AC, indagato in ordine al reato di cui alla L. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15 lett. c) e art. 24, comma 1, per avere pescato e detenuto per il commercio, Kg. 510 di novellarne di "venus gallina" sotto misura, come accertato il 10/05/2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro disponeva, su richiesta del P.M., con decreto del 17/05/2005, il sequestro preventivo dell'attrezzo da pesca denominato "ex turbosoffiante", ritenendo che di esso sia prevista la confisca obbligatoria dall'art. 25 comma 1, lett. b) della L. n. 963 del 1965. Di tale decreto il AC chiedeva, in sede di riesame, l'annullamento sostenendo la non confiscabilità del menzionato attrezzo da pesca con riferimento sia alla L. 963 del 1965, art. 25, che all'art. 240 c.p., comma 3, essendo esso di proprietà non sua, ma dell'armatore del peschereccio, persona estranea al reato. Il Tribunale di Pesaro annullava il decreto di sequestro impugnato, con ordinanza del 22/06/2005, affermando e ritenendo, fra l'altro:
a) che la L. 963 del 1965, art. 25 prevede, lett. b), la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite nella stessa legge, mentre alla lett. d) prevede la sospensione della validità del permesso di pesca, disponendo che essa inibisce l'uso, per la pesca, della nave o del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stato commesso il reato;
b) che l'espressione "in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge" non dovrebbe essere interpretata, come fatto dal G.I.P., nel senso più ampio, riferito cioè non solo alle modalità intrinseche dell'uso dell'attrezzo secondo le proprie caratteristiche tecniche o secondo le limitazioni all'uopo specificamente previste ed, in termini più generali, al mero uso di esso a fini di pesca, bensì in modo compatibile con l'applicabilità di entrambe le disposizioni contenute nella L. n. 963 del 1965, lett. b) e d), vale a dire nel senso che l'uso dell'attrezzo in contrasto con le norme della legge da ultimo citata - che ne comporta la confisca - riguarderebbe soltanto le modalità intrinseche di uso dello stesso secondo le proprie caratteristiche tecniche o secondo le limitazioni specifiche dettate per l'uso di esso, come di qualsiasi altro attrezzo, dalla legge;
c) che l'interpretazione data dal G.I.P. comporterebbe, in caso di condanna dello imputato, l'applicazione di due "pene accessorie" fra loro incompatibili: la confisca dell'attrezzo da pesca e la inibizione dell'uso di esso per la durata della sospensione del relativo permesso;
d) che, quindi, il sequestro preventivo in esame doveva essere annullato a causa della errata interpretazione ed applicazione della norma di legge sulla confisca dello attrezzo da pesca. Avverso l'ordinanza di riesame il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge.
Deduce in particolare, il ricorrente, che l'interpretazione data alla L. 14 luglio 1965, n. 963, art. 25, dal Giudice del riesame non sarebbe condivisibile perché:
- impropriamente si è parlato della confisca e della sospensione del permesso di pesca come di due pene accessorie, mentre la prima è una misura di sicurezza patrimoniale;
- dette misura di sicurezza e pena accessoria non sarebbero applicabili sempre congiuntamente, ma sarebbero suscettibili anche di applicazione distinta, come nel caso di decreto penale di condanna non opposto o di applicazione di pena patteggiata, cui può conseguire la confisca di che trattasi o di condanna di persona diversa dal proprietario dell'attrezzo o del natante, nel qual caso può essere disposta soltanto la sospensione del permesso di pesca;
- la pena accessoria ha carattere soggettivo e, dunque, grava sull'autore del reato, mentre la confisca colpisce il proprietario della cosa che si intende sottrarre alla di lui disponibilità;
- la sospensione della validità del relativo permesso impedisce qualunque tipo di pesca, non solo quella effettuata o effettuabile con gli attrezzi oggetto della confisca, mentre la misura di sicurezza patrimoniale ha carattere oggettivo e toglie al proprietario della cosa la disponibilità di essa, senza privarlo del permesso e, quindi, della possibilità di esercizio della pesca con attrezzi diversi.
Il P.M. ricorrente aggiunge che l'uso dello strumento denominato "ex turbosoffiante" per pescare novellarne di pesce ne ha comportato l'utilizzazione per una finalità illecita, essendo dalla legge vietata la pesca del novellarne non autorizzata, sicché in tal caso l'utilizzo del detto attrezzo è avvenuto "in contrasto con le norme che prevedono il divieto" e conclude che la misura di sicurezza della confisca è stata ritenuta illegittimamente non applicabile nella fattispecie in esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. merita accoglimento, perché giuridicamente fondato.
Il Giudice del riesame, mutuando la inesatta rubrica della L. 14 luglio 1965, n. 963, art. 25, ha qualificato erroneamente la confisca e la sospensione della validità del permesso di pesca come pene o misure accessorie alla condanna, mentre la prima è una misura di sicurezza di carattere patrimoniale.
Come è noto, le pene accessorie hanno carattere afflittivo e colpiscono, nei casi previsti dalla legge, il condannato in sede penale, mentre la confisca ha carattere oggettivo e mira a prevenire la reiterazione dell'illecito penale, escludendo la possibilità dell'ulteriore utilizzo di cose per mezzo delle quali il reato è stato commesso.
La sospensione della validità del permesso impedisce l'esercizio di ogni attività di pesca nel periodo per il quale viene disposta, mentre la confisca degli attrezzi utilizzati per una pesca non consentita ne impedisce per sempre l'utilizzo, anche dopo la cessazione del periodo di sospensione del detto permesso, al fine di prevenire il reiterarsi dell'illecito penale.
Le due sanzioni, previste dalla L. n. 963 del 1965, art. 25, lett. b) e d), dunque concorrono avendo obiettività giuridica e finalità diverse.
Ciò premesso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso Tribunale, per nuova delibazione dell'istanza di riesame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza del Tribunale di Pesaro in data 22/06/2005 e rinvia allo stesso Tribunale per nuova delibazione dell'istanza di riesame presentata da RA AC.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2005