Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2001, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 745/99 UD. 05.12.2000 REPUBBLICA ITALIANA 0315 8 01 LA CASSAZIONE CRON.6564 SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 1928 Dott. Mario SPADONE Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Rafaele CORONA Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. Dott. NT ELEFANTE Consigliere rel. 5 M 2001 il IL CANCELLIERE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 745/99 proposto Oggetto: Esecuzione da preliminare vendita. DI SI NO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Corvisieri n. 46, presso lo studio dell' Avv. Domenico Cavaliere che unitamente all'Avv. AT Miceli lo rappresenta e di- 3000 NCELLERIA fende come da procura in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
TT VA, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA Roma, Via Lima n. 48, presso lo studio dell'Avv. Antonio Lan- 1999/80 zillotta, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Leone come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 969/97 del 14.11.1997 / 15.12.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05.12.2000 dal Cons. Dott. NT Elefante. Sentito l'Avv. Domenico Cavaliere. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. France- sco Mele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 23.06.1981, NT Di IS conveni- va in giudizio, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, Salva- tore BA e, premesso che questi con scrittura privata del 3.2.1981 aveva promesso di vendergli per il prezzo di £. 40.000.000 i 3/6 di un fabbricato sito nel Comune di Termini Imerese alla via Garibaldi n. 57, esponeva che l'atto pubblico di trasferimento non era stato stipulato, essendosi accertato che la quota di comproprietà del promittente venditore non era di 3/6 ma di 37/120. Chiedeva, pertanto, l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, ai sensi dell'art. 2932 c.c., previa riduzione del prezzo pattuito. 2 Il convenuto BA contestava il fondamento dell'avversa domanda e deduceva che oggetto del preliminare di vendita erano state le quote a lui spettanti del fabbricato e che il prez- zo era stato convenuto forfettariamente e a stralcio;
conclude- va, pertanto, per il rigetto delle domande dell'attore e in ricon- venzionale chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda dell'attore e, accogliendo in parte la riconvenzionale del convenuto, dichiarava risolto il contratto preliminare di compravendita. Il gravame proposto dal Di IS veniva respinto dalla Corte d'appello di Palermo, la quale osservava che la pretesa del promissario acquirente di ottenere una riduzione del prezzo proporzionale alla riduzione dei diritti che il promittente ven- ditore aveva promesso di trasferire non poteva trovare applica- zione in sede di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ai sensi dell'art. 2932 c.c., non potendo la sentenza costitutiva prevedere condizioni diverse da quelle contenute nel contratto preliminare. Inoltre, aggiungeva la Corte d'appello, l'applicazione della riduzione proporzionale del prezzo prevista per la vendita di cosa parzialmente altrui pre- suppone la buona fede del compratore o promissario acqui- rente: buona fede che nella specie non ricorreva perché in al- 3 tro preliminare stipulato con AN BA per la vendita di altra quota dello stesso fabbricato erano state precisate specificamente le quote di tutti i comproprietari proprietari e particolarmente la quota di AT, al quale spettavano 37/120 dell'intero. Con sentenza 27.10.1994 n. 8868, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, articolato in tre motivi, proposto dal Di IS cassava con rinvio l'impugnata sentenza d'appello, os- servando che i giudici di merito avevano valutato senza il do- vuto rigore logico e giuridico le risultanze processuali. Infatti l'assenza della buona fede del Di IS era stata ritenuta sulla base del fatto che questi nell'anno 1979, in occasione dell' ac- quisto di parte (61/120) dello stesso immobile, era venuto a conoscenza che la quota di AT BA era di 37/120, senza considerare che tale dato non era immutabile poiché nel lasso di tempo intercorso tra 1979 e il 1981 l'assetto della proprietà poteva aver subito delle modifiche. Inoltre la Corte di merito aveva del tutto ignorato la genesi delle obbligazioni as- sunte dalle parti con il contratto del 3.2.1981, atteso che que- sto risaliva agli originari contratti del 17 e 28 gennaio 1981 con i quali il BA aveva indicato in 3/6 la consistenza del fabbricato che si obbligava a vendere a IG MA, su- bentrando in tali contratti il Di IS per effetto della electio amici che il MA si era riservato di effettuare e che aveva 4 effettuato appunto con la scrittura del 3.2.198. Pertanto erro- neamente la Corte d'appello, ai fini dell'accertamento della buona fede, aveva fatto risalire il momento della conoscenza della effettiva consistenza del diritto di proprietà del venditore al contratto del 3.2.1981, anziché a quelli originari del 17 e 28.1.1981, rispetto ai quali il Di IS non era parte, intercorsi tra il BA e il MA, il quale di certo nulla sapeva della effettiva situazione del bene che gli veniva promesso in vendita. Infine la Corte di merito aveva errato nel ritenere che non era compatibile la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. con la riduzione del prezzo. La Corte d'appello di Palermo, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 969/97 del 14.11.1997 / 15.12.1997, accoglieva solo in parte il gravame del Di IS, limitatamente al punto del regolamento delle spese processuali, che dichiarava intera- mente compensate tra le parti, riformando in tali sensi la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che confermava nel resto. Riteneva il giudice di rinvio la totale autonomia della scrit- tura 17.1.1981, con la quale il BA aveva concesso al MA un'opzione di vendita, rispetto alla scrittura del 28.1.1981, con la quale le parti avevano stipulato un prelimi- nare di compravendita, per cui aveva perduto ogni valore l' af- 5 KIND fermazione contenuta nella prima scrittura che il BA era proprietario di una quota pari ai 3/6 del fabbricato. Il giudice del rinvio riteneva poi la mala fede del Di IS in quanto questi aveva avuto coscienza e conoscenza della reale consistenza della proprietà del promittente venditore. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NT Di IS in base a un solo motivo, articolato in tre punti. AT BA ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con motivo unico, deducendo violazione e falsa applica- zione degli artt. 2932 e 1480 c.c., in relazione all'art. 384 c.p.c. e all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente sostiene che: A) La sentenza impugnata non poteva rivisitare la genesi del contratto 3.2.1981 poiché ciò già era stato compiuto dalla Corte di Cassazione (con la sua pronuncia n. 8868 n. 1994) e non costituiva più un punto di fatto il cui accertamento era demandato al giudice di rinvio, poiché la Corte di Cassazione aveva affermato che "la genesi delle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto del 3 febbraio 1981... risale agli originali contratti del 17 e 28 gennaio 1981 con i quali il BA ob- bligandosi con IG MA indicò in 3/6 la consistenza della quota di fabbricato che si obbligava a vendere, contratti 6 nei quali il Di IS subentrò per effetto della electio amici che il MA si era riservato di effettuare e che effettuò con la scrittura del 3 febbraio 1981". B) La sentenza impugnata, inoltre, nell'affermare che il pre- liminare del 28.1.1981 era "del tutto differente" rispetto all' opzione del 17.1. 1981 e che tra le due scritture vi era "un profondo iato", ha del tutto omesso di spiegare le ragioni di tale convincimento, pur risultando il collegamento dal tenore letterale del richiamo contenuto nel preliminare del 28.1.1981. C) La sentenza impugnata, ritenendo che “il Di IS non po- teva errare sulla consistenza attuale delle quote promesse in vendita dal BA AT al MA, cui egli subentrò" e che quindi era in mala fede, ha disatteso il principio affer- mato dalla Corte di Cassazione (pag. 7-8) che “il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi, già prima della dichiarazione di nomina della persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi derivanti dal con- tratto, con effetto retroattivo", ed ha ignorato la conseguente censura mossa al giudice di merito per avere, ai fini dell' ac- certamento della buona fede, fatto "risalire il momento della conoscenza dell'effettiva consistenza del diritto di proprietà del venditore al contratto del 3 febbraio 1981, anziché a quelli ori- ginari intercorsi tra il BA e il MA, il quale di certo 7 non sapeva della effettiva situazione del bene che gli veniva promesso e rispetto ai quali il Di IS non era parte".
1.1. Il motivo merita accoglimento ed è fondato perché il giudice di rinvio non si è uniformato al dictum di questa Corte ed è incorso nelle denunciate violazioni di legge allorché, igno- rando gli arresti della pronuncia di legittimità, ha ritenuto che correttamente i primi giudici avevano dichiarato risolto il con- tratto preliminare e respinto la domanda ex art. 2932 c.c. del Di IS.
1.A) Questa Corte, accogliendo il ricorso del Di IS, aveva censurato la pronuncia dei giudici d'appello per aver ignorato "la genesi delle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto del 3 febbraio 1981 che risale agli originali contratti del 17 e 28 gennaio 1981, con i quali ...”. Secondo il dictum di questa Corte i due contratti del 17 e 28 gennaio 1981 costituivano, quindi, entrambi la genesi del contratto del 3 febbraio 1981 ed erano tra loro interconnessi. Il giudice di rinvio, invece, ha affermato che “i due contratti (del 17 e 28 gennaio 1981) seppure collegati per identità dei soggetti appaiono ontologicamente tutt'affatto diversi" e che tra gli stessi vi è "un profondo iato" che non consente di ridurli ad unità, giungendo alla conclusione che "poiché la 'electio amici' in favore del Di IS venne fatta in relazione al contratto preliminare stipulato con la scrittura del 28 gennaio, è quest' 8 ultimo che deve essere valutato per accertare le obbligazioni assunte...".
1. B) Ma così argomentando il giudice di rinvio non solo non si è uniformato al dictum di questa Corte ma ha anche igno- rato quanto affermato nel preliminare del 28.1.1981 laddove viene precisato che "con scrittura del 17.1.1981 il Sig. Batta- glia concedeva al Sig. MA una opzione delle sue quote di un fabbricato alle condizioni tutte in detta scrittura conve- nute e che qui si intendono riportate e trascritte". Precisazione che attesta il collegamento tra i due contratti, i quali devono essere considerati unitariamente e non separatamente, con esclusione di quel "profondo iato” che il giudice di rinvio ha ritenuto di scorgervi in base al semplice rilievo che col primo contratto (17.1.1981) il BA aveva concesso al MA “un'opzione di vendita sulla quota di sua proprietà pari a 3/6 circa del fabbricato" e con secondo (28.1.1981) era stato con- cluso un "preliminare di compravendita avente ad oggetto le quote di proprietà del BA sul fabbricato”.
1.C) Inoltre il giudice di rinvio si è discostato dal dictum di questa Corte in ordine al momento della conoscenza da parte del Di IS dell' effettiva consistenza del diritto di proprietà del BA sul fabbricato, allorché ha fatto esclusivo riferimento al contratto del 3 febbraio 1981 e non anche a quelli del 17 e 21 gennaio 1981, che ne costituivano la genesi, affermando 9 che "il Di IS era ben a conoscenza sin dal 1979 che il Batta- glia era proprietario solamente dei 37/120 del fabbricato" per cui avendo il BA nel contratto del 3 febbraio 1981 di- chiarato che le quote promesse in vendita gli erano "pervenute per la successione del padre deceduto circa trenta anni fa e per acquisto dagli eredi Longo circa 16 anni fa...", il Di IS , “doveva escludere assolutamente che il BA nell'intervallo di tempo tra il 1979 e il 1981 potesse essere venuto in posses- so delle quote mancanti a completare la differenza tra i 37/120 ed i 60/120”. Del tutto obliterando l'affermato princi- pio che il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi già prima della dichiarazione di nomina della persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli ob- blighi derivanti dal contratto. Infine del tutto sterile è l'assunto del controricorrente Bat- taglia che il contratto del 3 febbraio 1981 non integrerebbe una “electio amici", perché in evidente contrasto con quanto già affermato da questa Corte. B) In base alle considerazioni svolte, il ricorso va accolto;
l' impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa ad altro giudice che si designa nella Corte di Appello di Messina, che, quale sarà la sua decisione, si atterrà ai principi di diritto so- pra esposti e provvederà anche in ordine al regolamento delle 10 spese del giudizio di legittimità, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Ap- pello di Messina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 5 dicembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Autorino Eliferite Аритми IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri heges ₤ 310000 05 MAR. 2001 IL CANCELLIERE OF UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 9 OTT. 2001, one 4 44876 versare 010.000 al n. trecentodie g (lire p. Dirigente Are Dervizi (Dott.ssa Mia Grate HRILIPPO) 1 Responsabile Serviciotti Gludiziari (Dr. M. RACCHIN 11