Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi. Il principio della continuità nel possesso tra il "de cuius" e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie.
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Possesso pieno e minore, titolato o non titolato A seconda che la situazione possessoria corrisponda all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, si distingue il possesso c.d. "pieno" dal possesso "minore". Inoltre, in base all'esistenza o meno di una giustificazione giuridica, il possesso si dice titolato, quando trae origine da un atto o da una fattispecie giuridica idonei a trasferire la situazione possessoria, o non titolato, quando prescinde da qualsivoglia titolo giuridico costitutivo della situazione soggettiva possessoria. Elementi del possesso Per potersi configurare l'istituto de quo, tuttavia, rileva la presenza di due presupposti essenziali: il c.d. corpus …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6852 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA NT, NA AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato VIGGIANO GIOVANNI, che li difende unitamente all'avvocato CAROTTI GIULIANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DI TE NN IA, AR NI, AR LL EN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 60, presso lo studio dell'avvocato PLACCO G.V., difesi dall'avvocato PASSACANTANDO CLAUDIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 264/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 19/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 2/3/1992 NN IA Di MA, DO RT e EL EN RT, eredi di NC RT, proponevano azione di reintegrazione nei confronti di TO e RN DI avente ad oggetto un bosco sito in Pescorocchiano particella catastale 172. Le ricorrenti sostenevano di essere in possesso di detto fondo che i DI avevano recintato, unitamente ad altro fondo distinto alla particella 134, accorpando il tutto alla loro proprietà.
TO ed RN DI, costituitisi, deducevano che la recinzione esisteva da tempo immemorabile ed eccepivano di possedere i fondi in questione da oltre venti anni.
L'adito pretore di Rieti emetteva la richiesta ordinanza di reintegrazione che confermava poi con sentenza 13/2/1996 avverso la quale i soccombenti proponevano appello.
La Di MA ed i RT resistevano al gravame che il tribunale di Rieti, con sentenza 19/6/1998, rigettava osservando:
che, trattandosi di bosco ceduo e dovendo il possesso conformarsi alla naturale destinazione del bene, il taglio di tale bosco costituiva attività comportante il possesso;
che, come risultava provato in atti, sedici anni prima della proposizione della causa il bosco era stato tagliato su disposizione di RT NC il quale nel 1991 aveva dato alla cooperativa Nensino analogo incarico verbale poi formalizzato dalla vedova NN IA Di MA;
che, secondo quanto dichiarato dai testi escussi, nel 1980 TO DI aveva chiesto al RT di acquistare il terreno (così riconoscendolo proprietario e possessore) e nessuna recinzione era stata apposta sul fondo prima del 1991; che l'accertato possesso del fondo da parte del RT NC, deceduto il 26/4/1991, era stato "ipso iure" trasferito a tutte le eredi universali anche se una sola di esse aveva firmato il contratto di taglio del bosco;
che, pur se l'ordinanza interinale e la successiva sentenza confermativa avevano fatto riferimento alle particelle 135 e 172 mentre nel ricorso era stata richiamata solo la particella 172, i detti provvedimenti, indipendentemente dai dati catastali, erano tesi alla rimozione della recinzione apposta dal 1991.
La cassazione della sentenza del tribunale di Rieti è stata chiesta da DI TO e DI RN con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. NN IA Di MA, EL EN RT e DO RT hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso i DI denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1146, 1168 e 2697 c.c.. Il motivo risulta articolato sulle seguenti deduzioni: a) il tribunale non poteva riconoscere la qualifica di possessore alla Di MA ed alle RT sol perché eredi di RT NC, occorrendo a tal fine anche la prova, nella specie inesistente, della signoria di fatto sul bene non ravvisabile nella mera stipula (da parte della sola Di MA) del contratto di taglio del bosco;
b) i giudici del merito non hanno considerato che non era stata fornita la prova dello spoglio in quanto la particella 172 non era stata recintata per intero sì che l'ingresso al suo interno non poteva dirsi impedito, per cui tutto al più nella specie poteva trattarsi di turbativa del possesso;
c) l'ultrannalità della recinzione era stata dedotta non per introdurre profili petitori ma per eccepire la decadenza dall'azione possessoria.
Le dette censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.
In relazione alla censura sub a) è appena il caso di rilevare che l'articolo 1146 c.c., sancendo il principio della continuazione del possesso nell'erede senza soluzione di continuità, implica l'esclusione di una interruzione tra il possesso del de cuius e quello del suo successore a titolo universale ed importa che la qualificazione del possesso stesso non subisca alcuna modificazione. In particolare, come questa Corte ha avuto modo di precisare, per effetto di una "fictio iuris" il possesso si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione occorrendo solo la prova della qualità di eredi. Il principio della continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 24/1/2000 n. 742; 26/5/1998 n. 5221). Nella specie il tribunale si è puntualmente attenuto ai detti principi giurisprudenziali ed ha correttamente affermato che l'accertato possesso del bosco in questione da parte di RT NC alla morte di questi "deve ritenersi ipso iure trasferito in capo a tutte le eredi universali (art. 1146 c.c.) a prescindere dal fatto che solo una di esse abbia firmato il contratto di taglio del bosco ceduo". Al contrario di quanto sostenuto dai DI, le resistenti, al fine di dimostrare di essere subentrate nel possesso del de cuius e di aver continuato a possedere, dovevano solo fornire la prova della loro qualità (non contestata) di eredi del RT e non anche la concreta apprensione del fondo.
Le censure sub b) e c) sono invece inammissibili riguardando tesi difensive (mancanza di prova dell'avvenuto spoglio ed ultrannalità della recinzione) delle quali non si fa alcun cenno nella sentenza di cui si chiede l'annullamento. Le dette tesi non risulta che abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientranti tra le questioni sollevate nei motivi di appello. Incombeva invece ai ricorrenti dedurre di aver prospettato le riferite questioni onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Le problematiche esposte dai ricorrenti con le dette parti della censura in esame non sono quindi proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. È infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richiesti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgentì accertamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio (in ogni stato e grado del giudizio) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed apprezzamenti di fatto (sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882). Con il secondo motivo di ricorso i DI, denunciando violazione dell'articolo 112 c.p.c., deducono che il tribunale ha errato nel ritenere infondato il motivo di appello con il quale essi ricorrenti avevano lamentato che con l'azione possessoria era stata chiesta solo ed esclusivamente la rimozione della palizzata realizzata all'interno della particella 172, senza alcun riferimento alla particella 135 estranea al petitum ed inclusa invece dal pretore nell'ordinanza di reintegra confermata dalla sentenza di primo grado. Anche questo motivo non è fondato.
La Corte, letti gli atti processuali (attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura - in procedendo - del vizio denunciato con il motivo in esame) e interpretate le domande e le tesi difensive delle parti nel giudizio innanzi al pretore, ritiene insussistente la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c. e concorda con la decisione del giudice di secondo grado il quale, sollecitato da specifico motivo di gravame, ha proceduto all'interpretazione sia delle domande proposte dalla Di MA e dalle RT con l'azione possessoria, sia dell'ordinanza interinale pronunciata dal pretore (e poi confermata con la sentenza di primo grado) ed ha poi testualmente affermato che "in base ai comuni canoni ermeneutici, si rileva come il provvedimento sia teso, indipendentemente dai dati catastali, alla rimozione della recinzione apposta nel 1991".
Il giudice di appello è giunto a tale conclusione in virtù di una corretta applicazione delle regole ermeneutiche in proposito dettate dalla legge ed all'esito della ricerca e dell'identificazione della effettiva e concreta finalità del provvedimento pretorile che risulta del tutto conforme alla volontà della Di MA e delle RT come emergente dallo scopo perseguito con l'atto introduttivo del giudizio possessorio. In tale atto, al punto 3), si fa espresso riferimento alla illegittima recinzione dei fondi distinti con le particelle 172 e 134 e, nelle conclusioni, si chiede la reintegra nel possesso. Detta richiesta coerentemente è stata accolta dal pretore con l'ordine ai DI di rimozione della recinzione del bosco ceduo in questione senza indicazione delle particelle catastali. Occorre peraltro rilevare che nelle conclusioni riportate nelle note autorizzate depositate il 4/7/1992 risulta formulata dalle attuali resistenti (all'epoca ricorrenti nel giudizio possessorio) la richiesta dell'eliminazione della recinzione realizzata sulle dette particelle e ciò dopo la precisazione che i DI avevano posizionato due fili di ferro spinato sulla particella 172 e, in parte, sulla particella 135.
È quindi evidente la volontà delle istanti - emergente in modo chiaro dal contenuto dell'atto introduttivo dell'azione ex articolo 1168 c.c. complessivamente interpretato - di rientrare nel possesso del terreno a bosco e di ottenere l'eliminazione della recinzione illegittimamente posta su detto terreno e ciò a prescindere dall'esatta individuazione delle relative particelle catastali. L'interpretazione del giudice del merito è sorretta da adeguata motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto per cui si sottrae al sindacato di questa Corte. Peraltro i ricorrenti non hanno indicato quale canone ermeneutico sarebbe stato violato dal giudice di appello.
In definitiva deve affermarsi che, come ritenuto dal tribunale, il pretore è rimasto nell'ambito del petitum e della causa petendi e, pur richiamando nell'ordinanza di reintegra la particella 135, ha emesso una pronuncia corrispondente alle domande ed alle istanze delle parti - come formulate negli atti introduttivi e precisate nel corso del giudizio possessorio - che contenevano gli elementi di fatto oggetto della decisione di primo grado. Deve quindi escludersi che il giudice di appello abbia errato nel ritenere insussistente la violazione dell'articolo 112 c.p.c. come dedotto con il terzo motivo di appello con il quale i DI avevano sostenuto che il pretore aveva accolto una domanda nuova e non ritualmente proposta riguardando una pretesa diversa da quella azionata con l'atto introduttivo dell'azione possessoria.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 543.000=, oltre lire 3.000.000 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001