Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO 0042/01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott. Erminio RAVAGNANI Lavoro Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Consigliere R.G.N. 14964/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron. 1243 Rel. Consigliere Rep Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente Ud.28/11/00 ORD I NANZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale al Sig. A GESTINI persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti. • EB. 2001 domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZAelettivamente IL CANCELLIERE 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI CORTE SUPREMA DICASSAZIONE GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale giusta delega in atti;
INPS al Sig. ricorrente per diritti L.
contro
IL CANCELLIERE TORELLI MONICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in 2000 atti;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 579/98 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 28/05/98 R.G.N. 102/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. -2- ORDINANZA Premesso che l'INPS, con atto notificato in data 28 agosto 1998, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 28 maggio 1998 del Tribunale di Reggio Emilia, che, respingendo l'appello dell'Istituto, ha accertato il diritto di LL MO alla corresponsione della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ai sensi dell'art.7, terzo comma, d.l. 21 marzo 1988 n.86, convertito dalla legge 20 maggio 1988 n.160 e successive modificazioni ed integrazioni;
rilevato che, dopo la notifica del ricorso, al quale la LL ha resistito con controricorso notificato in data 10 ottobre 1998, l'INPS ha depositato in data 27 novembre 2000 presso la cancelleria di questa Corte atto di rinuncia, ritualmente sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore e comunicato all'avvocato della resistente che vi ha apposto il visto;
considerato che
, ricorrendo tutti i presupposti della fattispecie legale di cui all'art.390 c.p.c., il giudizio di cassazione va dichiarato estinto;
considerato, altresì, che non trova applicazione nella specie l'art.391, terzo comma, c.p.c., non essendovi stata adesione della controparte alla rinuncia con le modalità richieste da tale disposizione;
che, pertanto, l'INPS deve essere condannato al pagamento, in favore della medesima, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della tardività del controricorso, perché notificato oltre i termini prescritti dall'art.370, primo comma, c.p.c.; udite le conclusioni, favorevoli alla pronuncia di estinzione, formulate dal Pubblico Ministero all'udienza pubblica del 28 novembre 2000;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso;
condanna. l'INPS al pagamento, in favore della controparte, delle spese di tale giudizio, liquidate in lire 10,000, oltre lire 1.000.000 (unmilione) per onorari. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidente lumini. Ravagmanni Phill IL COLLABORATÓRE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 20 GEN. 2001 oggi, LABORATORE CANCELL ESENTE DA IMPOSTA REGISTRO, I DA OGNI S O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533