Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2002, n. 10533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10533 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
105 33 /0 2 IN NOME DEL POLONA 9 e l 8 a I 6 n E SUPREMA DI CASSAZIONE LA L e 7 L Oggetto p O N B a , 1 m E e 8 t E SEZIONE PRIMA CIVILE 9 s 1 i N - S O I 1 l Z 1 a - A e 4 R T 2 h dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp c S i . I f L i G d E 3 R o 2 m Presidente R.G.N. 2060/00 A . D Dott. Rosario DE MUSIS T E R T A N E S É - Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron.28136 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 30/01/02 - ConsigliereDott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GESUALDO ANTONIO PALA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CAMBRI ALESSANDRO;
- intimato avversO la sentenza n. 993/98 del Pretore di 2002 CIVITAVECCHIA, depositata il 10/12/98; 226 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 30/01/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Civitavecchia con la sentenza 10 di- cembre 1998, accoglieva la opposizione proposta a norma dell'art. 22 legge 689/1981 da RI Alessan- dro nei confronti del Comune di Civitavecchia e del Riscossione Tributi" avversO la cartella "Servizio esattoriale con la quale erano state posce in riscos- sione le sanzioni pecuniarie amministrative per viola- zione di norme sulla circolazione stradale accertate il 3 e il 30 aprile 1991 a carico del RI, e perciò de- chiarava la nullità della cartella e dei verbali di ac- certamento Sui quali si era fondata la iscrizione a ruolo. La opposizione si fondava sul documentato tra- - strumento della circolazione sferimento del veicolo dal RI trascritto nel Pubblico Registro Automobili- stico in tempo precedente agli accertamento e il Preto- re giudicava irrilevante la dedotta convenzione inter- corsa tra Comune e A.C.I. in base alla quale il Comune sarebbe rimasto esonerato da ogni responsabilità nella ipotesi di non aggiornate informazioni fornite dallo 2 stess A.C.I. in funzione della notificazione dei ver- bali di accertamento. 1 Pretore per altro disattendeva la eccezione pregiudiziale del Comune che aveva dedotto la tardività della opposizione proposta dal RI ben oltre i trenta giorni dalla ricevuta notificazione del verbale di accertamento, ritenuto - a differenza della cartella esattoriale "atto non definitivo non idoneo - a fondare la situazione di interesse ad agire in quanto pur sempre modificabile, in sede di autotutela, ad ope- ra della P.A. procedente". Contro questa decisione il Comune di Civitavecchia proposto ricorso per cassazione, argomentando tra ha motivi di impugnazione. Nè il RI nè il "Servizio Riscossione Tributi" hanno svolto difese in questa fa- se. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione" della legge 122/1989, della legge 890/1982 e dell'art. 18 1. 689/1981 e critica il punto della decisione nel quale il Pretore, rigettando la eccezione del Comune, ha ne- gato il carattere di definitività ed esecutività al verbale di accertamento della violazione, notificato e non impugnato e ha perciò ritenuto ammissibile - perchè non tardiva-la opposizione alla cartella. 3 La censura è fondata e nell'accoglimento di essa rimangono assorbiti gli altri motivi attinenti al meri- to della decisione impugnata. Palese è infatti l'errore del Pretore che, sul pre- supposto in fatto non controverso che nella specie fos- se stato notificato al presunto trasgressore il verbale di accertamento della violazione, ha negato la idoneità dello stesso verbale ad acquisire efficacia esecutiva, ignorando che secondo il disposto dell'art. 24 della legge 122/1989 (vigente al tempo dell'accertamento), riprodotto nell'art. 203, 0.3 , Nuovo Codice della Stra- da, il verbale, in difetto di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, "costituisce titolo esecu- tivo per una somma pari alla metà del massimo della (così derogate le disposizionisanzione amministrativa" di cui all'art. 17 della legge 689/1981). Si espone quindi a censura la affermazione del Pre- tore secondo cui la opposizione ex art. 22 legge 689/1981 al verbale di accertamento, ammessa (in con- interpretazione adeguatrice della Corte formità alla - sentenze nn. 255 e 311 del 1994 e 437 Costituzionale 1995 -) in alternativa al ricorso al prefetto, sia del in ogni caso proponibile contro la iscrizione a ruolo della sanzione e la cartella esattoriale che ne CO- stituisce l'estratto. Basti qui richiamare la giuri- 4 sprudenza di legittimità che ben può dirsi consolidata sul punto (a muovere dalle sentenze delle sezioni unite di questa Corte nn. 190 del 1992 e 12107 del 1995) se- condo cui la opposizione ex art. 22 1. 689/1981 avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale è ammissibile nelle (sole) ipotesi in cui sia dedotta la omessa notificazio- ne del verbale di accertamento, ovvero della ordinanza- ingiunzione prefettizia, giacchè il momento di garanzia perciò venuto meno non può essere recuperato che al mo- mento della cartella esattoriale. Sicchè tale esigenza non sussiste quando il pro- cesso verbale sia stato - come nella specie non è con- troverso notificato al presunto trasgressore, che non si sia avvalso nei previsti termini dei rimedi, à lui accordati, del ricorso amministrativo al prefetto ovve- ro della immediata tutela giurisdizionale con la oppo- sizione ex art. 22 1. 689/1981 e non abbia perciò impe- dito la formazione del titolo esecutivo Accolto dunque il primo motivo del ricorso (e rima- sti perciò assorbiti il secondo ed il terzo che criti- cano la decisione del Pretore sul merito della opposi- zione) e annullata la sentenza impugnata, 1 a controver- sia ben può essere decisa nel merito a norma dell'art. lo lon 5 384, ultimo comma, c.p.c. poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto con la dichiarazione di inammissibilità -per decadenza della opposizione proposta dal RI avverso (la cartella esattoriale) e i processi verbali di accertamento delle violazioni a lui contestate. Avuto riguardo alle ragioni nel merito della oppo- sizione, ravvisa la Corte motivi che giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giu- dizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e di- chiara assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sen- decidendo nel merito, dichiara tenza impugnata la della opposizione proposta dal RI inammissibilità ex art. 22 legge 689/1981; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, 30 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Rosario De Musis Medfc) Goranulosava NE CORTE SUPPE Prime B ELLIERE Andrea Bianchi Deposit IL CANCELLIERE