Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
In tema di reati edilizi commessi in area vincolata paesaggisticamente, l'omessa statuizione relativa all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, esclusa la possibilità di ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, non comporta nemmeno la necessità di impugnazione della sentenza quando detto ordine debba intendersi ricompreso nell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ciò che si verifica nel caso in cui quest'ultimo soddisfi pienamente anche le esigenze di ripristino del primo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che i due ordini possono avere un contenuto identico o differenziato a seconda della fattispecie concreta cui si riferiscono).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2007, n. 39001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39001 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 26/09/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00874
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 001512/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) EM EL, N. IL 02/01/1950;
avverso ORDINANZA del 13/11/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto: annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 13 novembre 2006, la Corte d'appello di Napoli, in sede di incidente di esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del Procuratore generale della medesima città di correzione dell'errore materiale della sentenza pronunciata in data 13 giugno 2002 dal locale Tribunale nei confronti di FA EM - confermata con la sentenza in data 23 settembre 2003 della medesima Corte territoriale - la quale, condannando l'imputato per il reato di violazione edilizia in area soggetta a vincolo paesaggistico- ambientale, aveva ordinato la demolizione del manufatto abusivo, ma omesso di emanare anche l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, conseguente ex lege alla condanna.
La Corte aveva argomentato la propria decisione con la considerazione che quest'ultimo ordine poteva ritenersi compreso in quello di demolizione dell'opera abusiva disposta con la sentenza del Tribunale.
Avverso tale provvedimento propone ora ricorso per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, chiedendone l'annullamento, con le conseguenze di legge. In proposito il ricorrente, ribadita la proponibilità dell'incidente con la procedura della correzione degli errori materiali (peraltro non messa in dubbio dalla Corte territoriale), sostiene che la sanzione amministrativa del ripristino dello stato dei luoghi ha un effetto lesivo più ampio ed economicamente più impegnativo di quella della demolizione, dalla quale può anche prescindere (quando ad es. non vi sia stata una costruzione, ma l'abbattimento di alberi da impiantare nuovamente).
Nella requisitoria scritta il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è infondato.
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo previsto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, u.c. e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi previsto per la violazione di bellezze naturali dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies - quando questa si esprima in (o anche in) una costruzione edile - possono avere un contenuto identico o differenziato a seconda della fattispecie concreta cui si riferiscono.
Così, per stare nell'esempio fatto dal ricorrente, se l'abuso edilizio ha comportato anche l'abbattimento di alberi in zona tutelata quale bene ambientale, il contenuto dell'ordine di rimessione in pristino presenta di per sè un contenuto più ampio del semplice ordine di abbattimento dell'edificio abusivo, che si può pertanto ritenere che ricomprenda.
Viceversa, quando l'abuso edilizio sia di per se solo altresì lesivo di bellezze naturali, l'ordine di demolizione dello stesso soddisfa pienamente anche alle esigenze di ripristino di queste ultime. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Napoli ha respinto l'istanza valutando che il Tribunale avesse ritenuto che in concreto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito esaurisse anche l'interesse al ripristino della situazione ambientale violata. In difetto fin dall'origine di una diversa specifica deduzione, del resto impossibile in sede di procedimento di correzione di errore materiale (la cui praticabilità in luogo dell'impugnazione per l'integrazione della sentenza con uno degli ordini suddetti è peraltro contrastata dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte: cfr., per tutte, le recenti Cass. 8 maggio 2007 n. 17380 e 10 ottobre 2006 n. 33939), il ricorso va respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2007