Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
L'art. 11, quinto comma, della legge n. 264 del 1949 impone l'assunzione dei lavoratori a mezzo del collocamento anche agli enti pubblici, in relazione al personale salariato per la cui assunzione non sia prescritto concorso pubblico. La deroga a tale regola, ammessa dall'art. 19 della stessa legge in caso di "urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti", è riconfermata, per la P.A., dall'art. 8, quarto comma, del D.P.C.M. 27 Dicembre 1988, nel caso in cui si verifichi una "straordinaria" urgenza, che implica anche l'imprevedibilità della necessità dell'assunzione. Con siffatto genere di urgenza non si concilia l'assunzione per chiamata diretta conseguente alla esigenza di far fronte a carenze di personale dovute alla limitatezza della pianta organica, ovvero prevedibili per sopravvenute cessazioni dei rapporti di lavoro. In tali ipotesi, l'urgente necessità che consente la chiamata diretta potrebbe riscontrarsi solo ove una situazione contingente abbia determinato l'impossibilità giuridica o di fatto di ampliare le piante organiche sulla base di norme di legge, ovvero di provvedere ad assumere secondo legge. Pertanto, il giudice di merito che ritenga sussistente la situazione che autorizza l'assunzione diretta di dipendenti, pur quando la prevedibilità delle ordinarie carenze di organico consenta di ricorrere al collocamento,è tenuto a dar conto del ritenuto carattere urgente della necessità di assumere dipendenti in deroga alle regole ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. Renato Sgroi Presidente
dr. Giovanni Olla Consigliere
dr. Mario Rosario Morelli Consigliere
dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 5907 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA, in persona del dirigente p. t. , per legge domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
E
COMUNE DI CARINARO (CE), in persona del sindaco p.t., domiciliato elettivamente in Roma, alla V. Sistina n. 121, unitamente all'avv. Ciro Centore, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e delibera della G.M. n. 26 del. 22 maggio 1997. CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza del PR di S. Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, n. 75 del 28 febbraio - 18 marzo 1996. Udita nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte. Udito il P.M., in persona del dr. Dario Cafiero, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il comune di Carinaro proponeva opposizione a ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro di Caserta per il pagamento di L. 65.020.000, per avere assunto personale negli anni 1989, 1990 e 1991 in violazione degli artt.11, 13 e 18 della L. 264/49, modificati dagli artt. 33 e 34 L. 300/70, 16 L. 56/87 e art. 8, 4^ co. D.P.C.M. 27.12.1988, perché le assunzioni per chiamata diretta erano state necessarie per esigenze pubbliche indifferibili, documentate in atti. L'Avvocatura distrettuale dello Stato, eccepiva l'incompetenza territoriale del PR e l'infondatezza dell'opposizione per essere le assunzioni dirette consentite solo in caso d'"urgente necessità di evitare danni alle persone, alle collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità", in cui non potevano entrare ne' la copertura di posti vacanti ne' le sostituzioni di dipendenti in congedo o a riposo compensativo. Il PR di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n. 75 del 28 febbraio -18 marzo 1996, dichiaratosi competente ex art. 22 L. n. 689/81, accoglieva l'opposizione, compensando le spese di causa, perché il comune aveva assunto bidelli per la scuola dell'obbligo, operatori ecologici o autisti d'automezzi della N.U., usando la procedura dell'art. 8, 4^ co. del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 legittimamente. Infatti non si era contestato all'ente locale il mancato rispetto di una o più modalità di assunzione (comunicazione all'Ufficio di collocamento, assunzione sostitutiva di soggetti inviati dal collocamento e per oltre dieci giorni) ma solo l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa, cioè la necessità urgente di evitare i aravi danni menzionati. Le mansioni cui erano destinati gli assunti erano funzionali ad evitare danni a persone e a beni della collettività, mediante controllo dei minori nella scuola dell'obbligo o pulizia e bonifica del territorio comunale, per cui l'illecito amministrativo non sussisteva, derivando il ricorso frequente a tali assunzioni da carenze delle piante organiche, irrilevanti per la risoluzione della questione.
Avverso tale sentenza propone ricorso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per due motivi;
il comune di Carinaro si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente può affermarsi l'irrilevanza dell'erronea denominazione di comune di "Carimano" anziché "Carinaro" data in ricorso all'ente controricorrente, essendo evidente l'instaurazione del contraddittorio per il raggiungimento del fine dell'atto introduttivo emergente dal controricorso dell'ente locale che si è difeso in questa sede con la propria denominazione, non rilevando neppure l'errore contenuto nell'impugnazione della controparte. È opportuno esaminare insieme i due motivi di ricorso, con cui si censura la decisione del PR per violazione e falsa applicazione dell'art.8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, e per insufficente motivazione sulla sussistenza della "urgente necessità" del 4^co. di tale norma in rapporto all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. Il Ministero deduce che il sistematico ricorso all'assunzione diretta di lavoratori dipendenti, giustificato da carenze delle piante organiche comunali, non è legittimo, poiché il rimedio eccezionale del 4^ comma dell'art. 8 del D.P.C.M. del 1988 è collegato a esigenze "urgenti", cioè imprevedibili e diversamente non superabili mentre nel caso, per le frequenti chiamate dirette di personale dal comune, è divenuto modalità ordinaria di superamento di dette carenze, per le quali il comune doveva procedere invece in base alla legislazione vigente in materia. Inoltre sul punto decisivo della controversia dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8 del citato D.P.C. M. , il PR non ha esaminato la norma nelle distinte articolazioni dell'assunzione a termine e diretta, rispettivamente previste nel 2^ e 4^ comma, e non ha individuato i motivi per cui il comune aveva disposto la chiamata diretta, da presumersi non chiariti dall'ente locale se non genericamente, in violazione degli stessi principi in materia di onere della prova in materia. Con il controricorso, il comune ha richiesto il rigetto dell'impugnazione, rilevando anche che il locale Ufficio di collocamento mai ha contestato le chiamate dirette operate dall'ente locale.
2. L'infrazione contestata è la seguente: "Violazione degli artt. 11, 13 e 18 della L. 264/49, come modificato dagli artt. 33 e 34 della legge 300/70, nonché dell'art. 16 della legge 56/87 e l'art.8, 4^ comma, del D.P.C.M. 27.12.88, per avere operato nel triennio
1889/91 assunzioni non conformi alle vigenti disposizioni legislative sopra citate".
L'art. 11 della L. 29 aprile 1949 n. 264, impone l'assunzione dei lavoratori a mezzo del collocamento anche agli Enti pubblici, per il personale salariato per la cui assunzione "non sia prescritto concorso pubblico" (5^ comma) e tale obbligo è confermato dagli artt. 13 e 18 di cui alla contestazione, come modificati dagli artt. 33 e 34 della L. 20 maggio 1970 n. 300 che vietano di regola le chiamate nominative dei lavoratori, salvo che nel caso dell'art. 19 della legge 264/49 per "urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti". La L. 28 febbraio 1987 n. 56 sul mercato del lavoro, all'art. 16, concernente assunzioni da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, sancisce: "Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" (40 comma), emanato il 27 dicembre 1988. L'art. 8 di tale Decreto riafferma che amministrazioni ed enti, ai quali è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, procedono ad assunzioni con selezione dei lavoratori iscritti nelle apposite graduatorie e avviamento dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego; al 2^ comma, la norma prevede che:
"Nei casi in cui, relativamente ai servizi di igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare, gli ordinamenti consentono l'assunzione a termine di personale di talune qualifiche, categorie o profili per sopperire tempestivamente ad imprevedibili ed indilazionabili esigenze." derivanti da temporanea assenza e da immediata sostituzione di dipendenti direttamente impegnati nell'erogazione dei servizi predetti, gli enti Procedono alla "richiesta urgente alla sezione circoscrizionale Per l'impiego" che provvede con "l'avviamento a selezione, secondo l'ordine di graduatoria, di un numero doppio di lavoratori rispetto ai posti da ricoprire" dando la precedenza ai lavoratori iscritti in lista ai sensi di legge. La previsione del 2^ co. dell'art. 8 regola il caso di chiamata di lavoratori a mezzo del collocamento a tempo determinato, anche superiore a dieci giorni e non l'ipotesi di chiamata diretta del l'ordinanza-ingiunzione disciplinata dal solo 4^ comma dell'art. 8, per il quale: "Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività, o ai beni Pubblici o di pubblica utilità, le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria"; la chiamata diretta per un massimo di 10 giorni non preclude il successivo avviamento al lavoro secondo le regole ordinarie. Il PR ha ritenuto che le mansioni funzionali degli assunti, bidelli nella scuola dell'obbligo, operatori ecologici e autisti di mezzi della nettezza urbana, evidenziassero da sole la sussistenza della necessità di assumere direttamente per evitare danno grave alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, per cui era legittima la chiamata diretta operata anche per sopperire a carenze di organico ovvero per sostituire altro personale. Poiché l'infrazione contestata non riguarda le modalità di assunzione del personale con la chiamata diretta (comunicazione motivata all'ufficio con indicazione della durata del rapporto o eventuale sostituzione di aventi diritto con soggetti chiamati fuori dal collocamento) ma il presupposto della necessità di evitare il danno grave di cui sopra l'opposizione, per il PR, era da accogliere.
3. Come questa Corte ha affermato: "La deroga all'assunzione tramite l'ufficio di collocamento è ammessa dall'art. 19 L. 29 aprile 1949 n. 24, anche per la P.A., ex art 3 D. P. C. M. 2 7 dicembre 988, nel caso in cui si verifichi una "straordinaria" urgenza, che implica anche l'imiprevedibilità del la necessità dell'assunzione, requisito questo che viene meno se la necessità si potrae nel tempo" (Cass. Sez. Lav. 9 settembre 1991 n. 9173). L'ipotesi che., per il PR, si è verificata nel caso è stata quella della chiamata diretta di lavoratori per dieci giorni, per sopperire all'urgente necessità di evitare aravi danni alle persone, alla collettività o a beni pubblici o di pubblica utilità in base al 4^ comma dell'art. 8 del citato D.P.C.M.; pur se la condotta contestata si ebbe per sostituire personale a riposo o in congedo, come dedotto dal la ricorrente e ammesso dall'ente locale, non necessariamente mancavano i presupposti per applicare l'art.8, 4^co. , in difetto della prova da parte del Ministero che nel caso concreto lo statuto del comune di Carinaro consentisse l'assunzione a termine del personale da assumere per le qualifiche, categorie e profili nel caso chiamati e per un periodo di tempo superiore a dieci giorni. Peraltro la sentenza collega "il frequente e sistematico ricorso a questo tipo di assunzione" a "carenze nella pianta organica", che "non consentono di provvedere alla sostituzione del personale di ruolo, non esaminando la conciliabilità logica della prevedibilità e reiterazione delle carenze stesse con la "urgenza" o straordinarietà del ricorso alla chiamata diretta. In sostanza se le indilazionabili esigenze, derivanti da temporanea improvvisa assenza di personale connessa ad eventi imprevedibili, evidenziano l'urgenza di assunzioni per chiamata diretta, alcuna urgente necessità può aversi in ipotesi di carenze dell'organico, conseguenti alla limitatezza delle piante organiche ovvero prevedibili per sopravvenute cessazioni dei rapporti di lavoro e anche reiterate. L'"urgente necessità" del 4^ comma dell'art.8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, è da connettersi sempre ad esigenze straordinarie e non prevedibili e, se tali possono essere i congedi per malattia o la cessazione dei rapporti per morte del dipendente, sicuramente non rientrano in tali ipotesi, le carenze di piante organiche, a meno che una situazione contingente abbia determinato l'impossibilità giuridica o di fatto, per il comune di Carinaro, di ampliare tali piante organiche sulla base delle norme di legge (art. 57 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29) ovvero di provvedere ad assumere secondo legge. Invero le carenze di organico connesse al pensionamento del personale determinano in genere la prevedibilità delle assunzioni da operare e quindi non possono qualificarsi straordinarie e urgenti, e quando danno luogo a più chiamate dei medesimi soggetti comportano pure la violazione dei limiti temporali del 4^ co. dell'art. 8 citato. La decisione pretorile motiva, in ordine alla necessità di evitare danni gravi alle persone o alle cose, sulla base delle qualifiche dei soggetti assunti le cui mansioni, a tutela dei bambini e degli edifici scolastici per i bidelli, dell'igiene e della salute pubblica per gli operatori ecologici e gli autisti della nettezza urbana, evidenziano il danno grave che impediscono;
la sentenza però non dà alcuna indicazione in ordine all'urgenza di tale necessità, in relazione alla prevedibilità delle carenze di organico in essa richiamate, che hanno determinato le assunzioni. Per tale profilo, il ricorso va accolto e la decisione pretorile deve cassarsi, con rinvio alla stessa Pretura di S. Maria C.Vetere, perché il giudice di merito, in base agli atti, chiarisca la natura "urgente" della necessità di assumere per chiamata diretta, pur quando la prevedibilità delle ordinarie carenze di organico consenta di ricorrere al collocamento e di evitare la reiterazione delle assunzioni dirette che tale situazione comporta.
Il giudice del merito provvederà alla disciplina delle spese dell'intero giudizio comprese quelle del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione,1^ sezione civile accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al PR di S. Maria Capua Vetere per le spese anche del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 2 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999