Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 237
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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L'esattore delle imposte può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento. Ne consegue che, allorquando egli, cessato il rapporto concessorio ed assunta la concessione da parte di altro esattore, si venga a trovare nella posizione di creditore verso l'ente impositore, in conseguenza della emergenza di un saldo attivo a suo favore dalla differenza tra l'importo effettivo e quello contabile dei tributi ancora da riscuotere al momento della cessazione del rapporto, il giudizio per il pagamento di quanto dovutogli dall'ente, va promosso innanzi all'autorità che normalmente giudica della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei Conti, deputata - in base alle norme degli artt. 13 e 44 del T.U. n. 1214 del 1934 ed alle successive di cui al d.P.R. n. 603 del 1973 ed al d.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla legge n. 657 del 1986 e dal successivo d.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti, e ciò anche allorché la controversia, essendo già avvenuta la riscossione per la sorte creditoria quanto al capitale, riguardi la pretesa dell'esattore relativa agli interessi, poiché questi costituiscono un accessorio del credito principale, da esso promanando e ricollegandosi ad esso in via immediata e diretta, onde ne seguono la qualificazione, inserendosi, pertanto, in presenza di contestazione dell'amministrazione sulla loro esigibilità e sul loro ammontare, nel rapporto di dare ed avere tra l'esattore e l'amministrazione finanziaria e dovendo essere necessariamente contabilizzati.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 07/02/2002 n° 1734Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 237
Data del deposito : 10 aprile 1999

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