Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
L'esattore delle imposte può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento. Ne consegue che, allorquando egli, cessato il rapporto concessorio ed assunta la concessione da parte di altro esattore, si venga a trovare nella posizione di creditore verso l'ente impositore, in conseguenza della emergenza di un saldo attivo a suo favore dalla differenza tra l'importo effettivo e quello contabile dei tributi ancora da riscuotere al momento della cessazione del rapporto, il giudizio per il pagamento di quanto dovutogli dall'ente, va promosso innanzi all'autorità che normalmente giudica della responsabilità contabile, cioè alla Corte dei Conti, deputata - in base alle norme degli artt. 13 e 44 del T.U. n. 1214 del 1934 ed alle successive di cui al d.P.R. n. 603 del 1973 ed al d.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla legge n. 657 del 1986 e dal successivo d.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti, e ciò anche allorché la controversia, essendo già avvenuta la riscossione per la sorte creditoria quanto al capitale, riguardi la pretesa dell'esattore relativa agli interessi, poiché questi costituiscono un accessorio del credito principale, da esso promanando e ricollegandosi ad esso in via immediata e diretta, onde ne seguono la qualificazione, inserendosi, pertanto, in presenza di contestazione dell'amministrazione sulla loro esigibilità e sul loro ammontare, nel rapporto di dare ed avere tra l'esattore e l'amministrazione finanziaria e dovendo essere necessariamente contabilizzati.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 07/02/2002 n° 1734Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/1999, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.A.TRI.S. - SOCIETÀ PER AZIONI TRIBUTARIA SICILIANA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell'avvocato RENATO CARCIONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO CALÌ FAZIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro, pro-tempore, ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2376/93 del Tribunale di PALERMO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Gaetano GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società S.A.TRI.S TRIBUTARIA SICILIANA in liquidazione, esattore delle imposte dirette di Palermo sino al 30 settembre 1982, con atto di citazione del 27 febbraio 1993 ha convenuto innanzi al tribunale della stessa città il Ministero delle Finanze e l'assessorato per le finanze della Regione Sicilia, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria (a decorrere dal 7 ottobre 1987) sul credito di lire 1.505.391.819 soddisfatto con ritardo, cioè solo il 28 marzo 1990, a titolo di differenza tra l'importo effettivo e quello contabile dei tributi ancora da riscuotere al momento della cessazione del rapporto. Le amministrazioni convenute hanno resistito ed hanno, tra l'altro, dedotto il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, affermando spettare la stessa alla Corte dei Conti o, comunque, al giudice amministrativo.
La società S.A.TRI.S. ha chiesto a queste Sezioni Unite il regolamento preventivo della giurisdizione.
Le amministrazioni hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente: a) che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, perché la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra essa e l'amministrazione finanziaria è stata da quest'ultima effettuata autonomamente, senza contrasti od interventi di essa società; b) che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, perché non è stato impugnato alcun provvedimento dell'amministrazione; c) che, avendo la controversia ad oggetto soltanto il pagamento degli interessi riguardanti un credito certo, liquido ed esigibile, non oggetto di contestazione, la giurisdizione compete al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Le amministrazioni osservano in contrario che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti perché la controversia riguarda i rapporti di dare ed avere tra l'amministrazione finanziaria ed il cessato esattore della imposte, dovendosi comprendere in detti rapporti anche l'asserto credito per interessi moratori;
e che, in ogni caso, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché il credito vantato dalla società ricorrente presuppone necessariamente la definizione di poteri e di obblighi derivanti da un rapporto di concessione - qual è quello esattoriale -.
2. Osserva questa Corte che l'esattore delle imposte può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato od enti pubblici e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento;
egli può anche trovarsi nella posizione di creditore quando, come nella specie, la differenza tra i "carichi" trasferiti al subentrante esattore ed i "discarichi" realizzi un saldo attivo che egli può far valere nei confronti dell'amministrazione titolare del tributo;
pertanto il giudizio che abbia ad oggetto il pagamento di quanto eventualmente dovutogli dall'amministrazione può essere promosso innanzi all'autorità che normalmente giudica della responsabilità contabile, cioè la Corte dei Conti, deputata ex lege alla definizione dei rapporti riguardanti i conti di coloro che abbiano od abbiano avuto maneggio di danaro dello Stato o di pubbliche amministrazioni (sul punto, tra le altre, sentenza 4.7.1973 n. 1866 di queste Sezioni Unite). Infatti le norme del T.U. 12.7.1934 n. 12145, sull'ordinamento della Corte dei Conti (artt. 13 e 44) e quelle successive di cui al d.P.R. 29.9.73 n. 603 ed al d.P.R. 15.5.63 n. 858 consentono di ritenere che rientri nella giurisdizione della Corte dei Conti la verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti;
ne' dette norme risultano abrogate dalla legge 4.10.1986 n. 657, che ha conferito delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi, e dal d.P.R. 28.1.1988 n. 43, attuativo di tale delega, restando quindi ferma la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ai rendiconti degli esattori e ricevitori delle imposte.
A diversa conclusione non potrebbe pervenirsi sul rilievo che, nel caso in esame, vertesi in tema di interessi (moratori) e non di sorta capitale, già riscossa, perché gli interessi costituiscono un accessorio del credito principale, dal quale promanano, si ricollegano a questo in via immediata e diretta, ne seguono la qualificazione e, soprattutto, si inseriscono inevitabilmente nel rapporto di dare ed avere tra l'esattore e l'amministrazione finanziaria e devono, quindi, essere necessariamente contabilizzati, considerato che l'amministrazione ne contesta l'esigibilità e l'ammontare.
3. Deve pertanto essere conclusivamente dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento di legittimità.
P. Q. M.
la Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Compensa le spese del procedimento di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999