CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2023, n. 23315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23315 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Sunny s.r.l. unipersonale in persona dell'amministratore unico Mauro Franzolin avverso l'ordinanza del 21/12/2022 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia;
lette le conclusioni della ricorrente, anche a mezzo del procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen. da "Sunny s.r.l.", in persona del legale rappresentante, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il Penale Sent. Sez. 3 Num. 23315 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 04/05/2023 liere estensore 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327. 2. Propone ricorso per cassazione la "Sunny s.r.l.", deducendo la violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti ed al periculum in mora. 3. Con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli il 27/3/2023, la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso per rinuncia;
lette le conclusioni della ricorrente, anche a mezzo del procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli, che ha dichiarato di rinunciare al ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava la richiesta presentata ex art. 322 cod. proc. pen. da "Sunny s.r.l.", in persona del legale rappresentante, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il Penale Sent. Sez. 3 Num. 23315 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 04/05/2023 liere estensore 19/10/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con riguardo al reato di cui all'art. 1161, r.d. 30 marzo 1942, n. 327. 2. Propone ricorso per cassazione la "Sunny s.r.l.", deducendo la violazione degli artt. 321 e 322 cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti ed al periculum in mora. 3. Con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale Avv. Nicola Capozzoli il 27/3/2023, la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2023 Il Presidente