Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3071 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME L ALIANO07 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 8644/99 Consigliere Cron..7175 Dott. Paolino DELL'ANNO | Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.30/10/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: CENTER LIFE BY CICCIO LE CLUB DI CECCHI in persona del socio accomandatario e legale rappresentante CECCHI UM e CECCHI ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIAN MICHELE, rappresentati e difesi dall'avvocato MEREU MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 4132 -1- Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati FONZO FABIO, rappresentato PULLI CLEMENTINA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 48/99 del Tribunale di PRATO, depositata il 26/01/99 - R.G.N. 907/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ⠀⠀ Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del Processo. Il Tribunale di Prato, confermando la sentenza di primo grado, respingeva l'opposizione proposta dalla Center Life, in persona del legale rappresentante, al decreto ingiuntivo dell'Inps per debito contributivo, ritenendo che la domanda di condono, nella specie proposta in pendenza del termine per l'opposizione, non è idonea alla estinzione della obbligazione contributiva, in quanto l'effetto estintivo si produce solo dal momento in cui sia avvenuto l'integrale pagamento dell'importo determinato nella procedura di condono. Invero, secondo quanto già affermato in prime cure, doveva ritenersi che, posto il titolo in esecuzione, la procedura esecutiva resterebbe sospesa sino a quando il debitore non paghi quanto previsto in sede di condono e, con l'integrale pagamento della somma più gli accessori, si produrebbe il fatto estintivo opponibile in sede esecutiva;
ove invece il debitore non porti a termine la procedura premiale, non potrebbe aversi lo stesso effetto estintivo della procedura esecutiva e i pagamenti eseguiti potrebbero valere ai più limitati effetti di una riduzione dell'ammontare del debito, come nella specie avvenuto con la parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto Avverso questa decisione ricorre per • Cassazione la Center Life censurandola con un motivo per violazione di lege e vizio di motivazione. Si è costituito l'Inps resistendo alle avversarie censure Motivi della decisione Deduce la società ricorrente vizio di motivazione, oltre a violazione degli artt. 615 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c. rilevando che né il Pretore né il Tribunale hanno spiegato come sia possibile, in presenza di una opposizione a precetto e di una revoca del decreto ingiuntivo, non accogliere la domanda proposta unitamente all'opposizione stessa. Rileva inoltre il ricorrente che la decisione del Tribunale ha violato l'art. 152 suddetto, trattandosi di controversia previdenziale, sì che le spese del giudizio dovevano essere compensate. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato, sotto il primo profilo, sia perché, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto si è automaticamente estinto anche il conseguente precetto, sia perché è esatto quanto affermato dal Tribunale circa la estinzione della procedura sol quando il debito, risultante dall'accoglimento della domanda di condono, sia stato integralmente pagato;
sotto il secondo profilo, perché, secondo la giurisprudenza richiamata dal controricorrente, anche se l'accoglimento parziale della opposizione implica la revoca del decreto opposto, è pur sempre vero che ja 1 non viene meno la soccombenza del debitore e quindi la possibilità di9 condanna di 2 z 0 41 i v questo alle spese relative alla procedura monetaria e di quelle attinenti alla esecuzione e r provvisoria del decreto. Pertanto la Corte rigetta il ricorso, le spese di questo giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che si liquidano in L oltre a L.
2.000.000 per onorari(price € 1032, 51) Così deciso in Roma il 30 ottobre 2001 Il Cons. Est. Il Presidente I , D LLO SSA DI BO , TA 10 дв ое . I SPESA T 33 R STA ELL'A 5 . PO GN N IM D 3 O SI 1-8-7 A DA IL CANCELLIERE SEN D TE , E Depositato in Cancelleria 1 I ISTRO oggi, 4 MAR. 2002 ESEN A E ITTO G EG *G D IL CANCELLIERE