Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5076
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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Massime1

L'offerta di risarcimento del danno rivolta dall'assicuratore al terzo danneggiato - implicita nell'invito a definire transattivamente l'entità del danno medesimo - concreta una proposta di espromissione e, ove sia accettata, dà vita al relativo contratto, il quale non è soggetto ad onere di forma (in relazione alla sua naturale volontarietà), sicché ne è possibile la conclusione tacita. L'accertamento circa l'avvenuta conclusione di un contratto di espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico - giuridici.

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  • 1Espromissione
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    https://www.brocardi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5076
Data del deposito : 5 aprile 2001

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