Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
L'offerta di risarcimento del danno rivolta dall'assicuratore al terzo danneggiato - implicita nell'invito a definire transattivamente l'entità del danno medesimo - concreta una proposta di espromissione e, ove sia accettata, dà vita al relativo contratto, il quale non è soggetto ad onere di forma (in relazione alla sua naturale volontarietà), sicché ne è possibile la conclusione tacita. L'accertamento circa l'avvenuta conclusione di un contratto di espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico - giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. AN LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. RI FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SPA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA, in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata, in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- controricorrente -
contro
LL RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CICCHIELLO, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO VIANA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UR AN, FERROVIE COMPLEMENTARI SARDEGNA, ER UR AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 204/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa l'8/5/1998, depositata il 20/06/98; RG. 241/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l'Avvocato FRANCO CICCHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT MA convenne innanzi al tribunale di Cagliari RU NI e le Ferrovie complementari della Sardegna per ottenerne la condanna con vincolo solidale al risarcimento dei danni, sostenendo che era stato investito con gravi conseguenze lesive, mentre si trovava alla guida di una Fiat 500, da autocorriera delle suddette Ferrovie condotta dal RU per colpa dello stesso consistente nell'invasione dell'opposta corsia di marcia.
I convenuti, costituitisi in giudizio, eccepirono la prescrizione e dedussero inoltre l'infondatezza della domanda.
Venne chiamata in causa la s.p.a. Riunione adriatica di sicurtà (R.A.S.), assicuratrice della responsabilità civile connessa alla circolazione dell'autocorriera, su istanza del TT, il quale dedusse che la chiamata si era volontariamente assunto l'obbligo di risarcire il danno solidalmente con i convenuti.
La RA eccepì il proprio difetto di legittimazione e subordinatamente la prescrizione del diritto fatto valere. Il tribunale accolse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla chiamata in causa e quella di prescrizione proposta dai convenuti.
Su gravame del TT la Corte di appello di Cagliari, con sentenza resa l'8.5.1998, rigettò le eccezioni, motivando come segue.
La RA ha assunto l'iniziativa di intavolare trattative per la definizione del danno senza esservi tenuta in base a prescrizioni legislative o clausole contrattuali.
In un siffatto comportamento va ravvisata espromissione alla stregua della giurisprudenza, che ha argomentato la mancanza di azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore dall'autonomia dei rapporti tra assicuratore ed assicurato e tra danneggiato e danneggiante.
La contraria opinione espressa dai primi giudici poggia sull'errore di ritenere che gli atti posti in essere dalla RA siano insufficienti a fare sorgere un obbligo diretto di pagamento;
errore reso palese dall'esame della corrispondenza epistolare, univoca nel senso che la società assicuratrice si è volontariamente e spontaneamente obbligata al risarcimento.
L'inquadramento della fattispecie nell'espromissione comporta come conseguenza l'insussistenza della prescrizione ed il rigetto della relativa eccezione.
La RA ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi;
la gestione governativa delle ferrovie della Sardegna ha aderito al ricorso;
il TT ha resistito con controricorso;
la RA ed il TT hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1272 e 1917 c.c. nonché dei principi che regolano la legittimazione passiva;
vizi di motivazione su punto decisivo in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. La Corte di merito - sostiene - ha individuato l'elemento idoneo a sorreggere il convincimento di sussistenza dell'espromissione nell'avere la società assicuratrice intavolato trattative per la liquidazione del danno, invitando il danneggiato a sottoporsi a visita medica e, quindi, a rivolgersi all'ufficio competente per la trattazione.
Senonché - prosegue - questa attività non è significativa, atteso che l'art. 1917 c.c. pone a carico dell'assicuratore l'obbligo positivo di adoperarsi per la soluzione della vertenza, comportandosi con correttezza e con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1175 e 1176 c.c.) e l'inadempimento genera responsabilità.
Inoltre, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dalla corte di merito, ai fini della realizzazione della fattispecie negoziale dell'espromissione non rilevano fatti ricollegabili, come quelli di che trattasi, a specifici obblighi derivanti da legge o da contratto, ma occorre l'offerta di una somma determinata;
offerta che nella specie è mancata.
Nè sotto il profilo logico-giuridico appare corretta l'operazione ermeneutica compiuta dalla corte di merito, la quale ha desunto che la società assicuratrice ha riconosciuto l'esistenza dell'espromissione dall'avere la medesima eccepito la prescrizione con lettera 18.2.1982, tenuto conto che l'eccezione non è incompatibile ne' preclude la contestazione circa l'esistenza del menzionato contratto e dell'obbligo che esso genera. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1310 e 2947 c.c. nonché dei principi che regolano la legittimazione passiva;
vizi di motivazione su punto decisivo in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. In particolare, sostiene che l'esclusione dell'espromissione comporta esclusione della legittimazione passiva, atteso che nel sistema precedente alla legge 990/1969 l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore è autonoma e distinta da quella risarcitoria dell'assicurato, di tal che il danneggiato non ha azione diretta contro l'assicuratore.
Ulteriore corollario dell'esclusione è che è inconfigurabile obbligazione solidale nei confronti dell'assicuratore e la richiesta di pagamento rivolta allo stesso non è idonea ad interrompere la prescrizione.
I motivi - che per l'evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente - sono privi di fondamento.
Occorre premettere che, essendosi il sinistro verificato anteriormente all'entrata in vigore della legge sull'assicurazione obbligatoria, trova applicazione la normativa codicistica. Questa Corte ha più volte affermato che, secondo tale normativa, l'assicurazione della responsabilità civile, pur potendo a norma dell'art. 1917 c.c. produrre effetti rispetto al terzo danneggiato, non si configura come contratto a favore di terzo e ha spiegato che dalla stipulazione non deriva alcun rapporto giuridico diretto ed immediato tra terzo danneggiato ed assicuratore (ex plurimis Cass. 27.7.1993 n. 8392; Cass. 25.7.1990 n. 7510).
In questo ordine di idee ha ritenuto che l'obbligazione dell'assicuratore, avente per oggetto il pagamento dell'indennizzo all'assicurato, è distinta ed autonoma dall'obbligazione di risarcimento del danno cui è tenuto l'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, derivandone la conseguenza che, salvo i casi di diversa previsione legislativa, come l'art. 18 L. 990/1969, il terzo danneggiato non ha azione diretta contro l'assicuratore (Cass. 26.3.1996 n. 2678; Cass.
3.10.1996 n. 8650).
Ciò non toglie che tra il diritto dell'assicurato all'indennità ed il suo debito verso il danneggiato esista una connessione economico- giuridica;
connessione che si esprime nel fatto che l'assicurato non può destinare a proprio piacimento l'indennizzo ricevuto, come avviene nelle altre assicurazioni contro i danni, ma è tenuto a destinarlo al soddisfacimento del danneggiato.
La questione si intreccia con quella relativa all'individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione dell'assicuratore di corrispondere l'indennità; questione risolta da questa Corte nel senso che l'obbligazione sorge quando il debito dell'assicurato diventa liquida ed esigibile e, cioè, nel momento in cui viene accertata giudizialmente o negozialmente la responsabilità dell'assicurato e quantificato l'ammontare della somma da cui dovuta al danneggiato (Cass.
7.5.1996 n. 4240; Cass.
1.7.1995 n. 7330; Cass. 18.2.1994 n. 1612). È ben vero che, così come sostenuto dalla ricorrente, è profilabile, ancor prima ed al di fuori dell'ipotesi di gestione della lite, una responsabilità dell'assicuratore in relazione ad ingiustificati ritardi nella liquidazione imputabili allo stesso, come nel caso in cui, essendo stato chiamato dall'assicurato nel giudizio intrapreso dal danneggiato, provochi ritardo nella definitiva liquidazione del danno attraverso una condotta processuale sostanzialmente rivolta a questo scopo, negando senza valide ragioni la garanzia assicurativa, formulando infondate eccezioni e così via (Cass.
9.1.1990 n. 7; Cass.
5.5.1980 n. 2937). Ed è altresì vero che siffatta responsabilità deve essere valutata alla stregua dei principi di correttezza e diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., trattandosi di principi che vengono in considerazione in qualsiasi rapporto obbligatorio di natura contrattuale (Cass.
5.5.1990 n. 3739; Cass. 18.4.1994 n. 1612). Senonché pure in questa cornice di responsabilità l'assicuratore non è tenuto ad assumere autonome iniziative per la liquidazione del danno, acquisendo gli elementi utili allo scopo mediante consulenza tecnica o altro e dichiarandosi disposto ad una transazione sul "quantum".
Nel pagamento del risarcimento del danno al terzo danneggiato previsto dall'art. 1917 c.c. sono state individuate tre modalità:
nella prima il pagamento è eseguito dall'assicurato e non coinvolge l'assicuratore; nelle altre è eseguito dall'assicuratore nell'esercizio di facoltà di legge o nell'adempimento di obbligo col legato alla richiesta dell'assicurato.
Come è stato chiarito, comunque avvenga, il pagamento eseguito dall'assicuratore al terzo danneggiato rappresenta modalità esecutiva della prestazione dell'assicuratore (Cass.
6.1.1999 n. 103;
Cass.
4.7.1969 n. 2465 in motivazione). In dottrina e prevalente l'opinione che il detto pagamento deve essere ricondotto alla figura dell'espromissione, con la conseguenza che l'assicuratore resta solidalmente obbligato con l'assicurato nei confronti del terzo danneggiato per le somme eventualmente dovute oltre quelle pagate.
Questa Corte ha ritenuto che, mancando un rapporto giuridico diretto tra assicuratore e terzo danneggiato, l'offerta di una determinata somma a titolo di risarcimento, liberamente e direttamente effettuata dal primo al secondo, è configurabile quale proposta di espromissione (Cass. 28.10.1977 n. 4646; Cass. 18.5.1963 n. 1281);
per la stessa ragione si deve ritenere che pure l'offerta di somma da determinare e, più in generale, del risarcimento del danno (Cass.
2.7.1977 n. 2894), implicita nell'invito a definire transattivamente l'entità del danno medesimo rivolto dall'assicuratore al terzo danneggiato, concreta una tale proposta e, ove sia accettata, da vita a contratto di espromissione, tenuto conto che si tratta di contratto che non è soggetto ad alcun onere di forma in relazione alla sua naturale volontarietà, di tal che ne è possibile la conclusione tacita.
Lo stabilire se vi sia espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di una indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico giuridici (Cass. 28.9.1979 n. 5003). Ai principi sopra esposti si è attenuta la Corte di merito che, dopo avere permesso che nessun obbligo aveva la RA di assumere iniziative per definire in via stragiudiziale la vertenza, ha proceduto all'interpretazione delle varie missive intercorse tra il TT e la detta società, pervenendo alla conclusione, corredata di motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, che la società, invitando il TT a sottoporsi a visita medica e poi a trattare, si è assunto l'obbligo del RU e delle ferrovie complementari della Sardegna (oggi gestione governativa) di risarcire il danno e con l'accettazione del TT si è perfezionato il contratto di espromissione.
Rimangono travolte le ulteriori censure, presupponendo le stesse l'inesistenza dell'espromissione.
L'esame della documentazione, prodotta in questa sede dal TT al fine di corroborare di ulteriori prove l'espromissione, a parte l'inammissibilità della produzione, è a questo punto inutile, ma, ove non lo fosse, non sarebbe possibile, implicando un accertamento di fatto non consentito al giudice di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato;
ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001