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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3280 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 RC AN a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, emessa il 23.12.2020 per il reato di tentato furto in abitazione ( 56, 624 bis comma 3 in relazione all'art. 625 n.2 cod.pen. 61n. 5), per il quale era stato arrestato in flagranza e aveva richiesto rito abbreviato, condizionato all'espletamento di perizia volta ad accertare la capacità di partecipare coscientemente al processo. 2.11 ricorrente deduce: 2.1. con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 70 e 438 c.p.p. in ordine al mancato espletamento della perizia quale condizione del rito abbreviato condizionato, nonché carenza motivazionale sul punto. In aggiunta, lamenta che la capacità del ricorrente non sia stata verificata con accertamento oggettivo tradizionale, ovvero la perizia, bensì con l'esame di un teste. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra il fatto contestato ed il fatto giudicato posto che nel capo di imputazione si fa riferimento alla condotta di impossessamento mentre la sentenza emette il giudizio in ordine al solo tentativo. 2.3. Con il terzo motivo, carenza motivazionale in quanto la Corte, in relazione alle doglianze contenute nel quarto motivo della dichiarazione di appello, riferite all'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e carenza di prova certa, si limita ad una motivazione per relationern. 2.4.Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 49 c.p. per mancata interpretazione della condotta come reato impossibile nonché carenza di motivazione sul punto. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta chiedeva il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1 .Le doglianze non si confrontano con le puntuali argomentazioni svolte dal giudice di primo e di secondo grado e tentano di ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, attività questa non consentita in sede di giudizio di legittimità. 4.2.1n particolare, in relazione al primo motivo, non sussiste alcuna violazione di legge e la motivazione appare chiara, logica e completa. Invero, occorre evidenziare che correttamente il 2 Tribunale rigettava l'istanza di rito abbreviato condizionato all'espletamento della perizia in quanto non sussistevano elementi in concreto idonei a fondare la necessità di un accertamento peritale e ammetteva il ricorrente al rito abbreviato condizionato all'escussione del dott. Varrica, così come richiesto in subordine. Correttamente si procedeva all'escussione e, a seguito di puntuale valutazione anche degli altri elementi presentati dalla difesa, il giudice concludeva evidenziando che l'appellante non aveva fornito alcun elemento specifico e concreto idoneo a far ragionevolmente ritenere che il disturbo di personalità riferito dallo specialista fosse di consistenza, gravità e intensità tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, in relazione alla singola fattispecie, né che lo stesso abbia eziologicamente determinato il RC alla commissione del fatto. 4.3. In relazione alla penale responsabilità del RC e ai motivi terzo e quarto del ricorso, la Corte di Appello ha correttamente posto in rilievo la congruità degli apprezzamenti probatori del primo Giudice, che, chiarivano l'incontrovertibile presenza del ricorrente sul ponteggio nonché provavano oltre ogni ragionevole dubbio che lo stesso si era introdotto nell'abitazione della persona offesa, forzando la porta finestra del salone, ed asportando le prese, gli interruttori e il restante materiale elettrico. Appare totalmente priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata qualificazione della fattispecie come reato impossibile. Congrua, completa e priva di vizi giuridici, appare la motivazione della Corte che, sottolineando come la censura fosse stata già adeguatamente analizzata dal giudice di primo grado, rimanda a quelle considerazioni. Invero, il giudice di merito ha sufficientemente evidenziato l'idoneità e l'univocità della condotta a realizzare l'obiettivo divisato che sarebbe stato raggiunto se non si fossero frapposti fattori estranei alla volontà del reo a da essa indipendenti volere del ricorrente era fornita dalle dichiarazioni rese dallo stesso•in sede di interrogatorio nonché dalle modalità della condotta criminale. 4.4.La doglianza relativa alla presunta violazione del principio espresso ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. di cui al secondo motivo è stata correttamente vagliata dal giudice del gravame con motivazione corretta in diritto. Invero, nel caso di specie, sebbene nel capo di imputazione si facesse riferimento alla condotta "si impossessava", comunque erano contestati gli elementi fondamentali della condotta tentata per la quale l'imputato era nelle condizioni di difendersi. 5. In conclusione in ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro 3000,00 in favore delle Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11.01.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3280 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 RC AN a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela, emessa il 23.12.2020 per il reato di tentato furto in abitazione ( 56, 624 bis comma 3 in relazione all'art. 625 n.2 cod.pen. 61n. 5), per il quale era stato arrestato in flagranza e aveva richiesto rito abbreviato, condizionato all'espletamento di perizia volta ad accertare la capacità di partecipare coscientemente al processo. 2.11 ricorrente deduce: 2.1. con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 70 e 438 c.p.p. in ordine al mancato espletamento della perizia quale condizione del rito abbreviato condizionato, nonché carenza motivazionale sul punto. In aggiunta, lamenta che la capacità del ricorrente non sia stata verificata con accertamento oggettivo tradizionale, ovvero la perizia, bensì con l'esame di un teste. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra il fatto contestato ed il fatto giudicato posto che nel capo di imputazione si fa riferimento alla condotta di impossessamento mentre la sentenza emette il giudizio in ordine al solo tentativo. 2.3. Con il terzo motivo, carenza motivazionale in quanto la Corte, in relazione alle doglianze contenute nel quarto motivo della dichiarazione di appello, riferite all'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto e carenza di prova certa, si limita ad una motivazione per relationern. 2.4.Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 49 c.p. per mancata interpretazione della condotta come reato impossibile nonché carenza di motivazione sul punto. 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta chiedeva il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. 4.1 .Le doglianze non si confrontano con le puntuali argomentazioni svolte dal giudice di primo e di secondo grado e tentano di ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, attività questa non consentita in sede di giudizio di legittimità. 4.2.1n particolare, in relazione al primo motivo, non sussiste alcuna violazione di legge e la motivazione appare chiara, logica e completa. Invero, occorre evidenziare che correttamente il 2 Tribunale rigettava l'istanza di rito abbreviato condizionato all'espletamento della perizia in quanto non sussistevano elementi in concreto idonei a fondare la necessità di un accertamento peritale e ammetteva il ricorrente al rito abbreviato condizionato all'escussione del dott. Varrica, così come richiesto in subordine. Correttamente si procedeva all'escussione e, a seguito di puntuale valutazione anche degli altri elementi presentati dalla difesa, il giudice concludeva evidenziando che l'appellante non aveva fornito alcun elemento specifico e concreto idoneo a far ragionevolmente ritenere che il disturbo di personalità riferito dallo specialista fosse di consistenza, gravità e intensità tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, in relazione alla singola fattispecie, né che lo stesso abbia eziologicamente determinato il RC alla commissione del fatto. 4.3. In relazione alla penale responsabilità del RC e ai motivi terzo e quarto del ricorso, la Corte di Appello ha correttamente posto in rilievo la congruità degli apprezzamenti probatori del primo Giudice, che, chiarivano l'incontrovertibile presenza del ricorrente sul ponteggio nonché provavano oltre ogni ragionevole dubbio che lo stesso si era introdotto nell'abitazione della persona offesa, forzando la porta finestra del salone, ed asportando le prese, gli interruttori e il restante materiale elettrico. Appare totalmente priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata qualificazione della fattispecie come reato impossibile. Congrua, completa e priva di vizi giuridici, appare la motivazione della Corte che, sottolineando come la censura fosse stata già adeguatamente analizzata dal giudice di primo grado, rimanda a quelle considerazioni. Invero, il giudice di merito ha sufficientemente evidenziato l'idoneità e l'univocità della condotta a realizzare l'obiettivo divisato che sarebbe stato raggiunto se non si fossero frapposti fattori estranei alla volontà del reo a da essa indipendenti volere del ricorrente era fornita dalle dichiarazioni rese dallo stesso•in sede di interrogatorio nonché dalle modalità della condotta criminale. 4.4.La doglianza relativa alla presunta violazione del principio espresso ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. di cui al secondo motivo è stata correttamente vagliata dal giudice del gravame con motivazione corretta in diritto. Invero, nel caso di specie, sebbene nel capo di imputazione si facesse riferimento alla condotta "si impossessava", comunque erano contestati gli elementi fondamentali della condotta tentata per la quale l'imputato era nelle condizioni di difendersi. 5. In conclusione in ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro 3000,00 in favore delle Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11.01.2023