CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29048 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LI VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania 1'11 novembre 2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA RD che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame e confermato l'ordinanza assunta dal GIP del Tribunale di Catania 111 novembre 2022 che ha applicato a UG EN la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato in concorso con altri soggetti dei reati di illecita concorrenza con minaccia e violenza e di tentata estorsione aggravati dalla agevolazione mafiosa. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso UG EN, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 171 lett. A, 177, 310 e 311 cod. proc.pen. e artt. 24 e 111 della Costituzione per l'incompletezza dell'ordinanza emessa dal tribunale e notificata al difensore il 13 dicembre 2022 mancante della pagina n. 6; la notifica deve ritenersi nulla poiché non consente al difensore di comprendere i passaggi motivazionali posti a base della detta ordinanza e si impone pertanto la nullità della decisione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29048 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/04/2023 2.2 Vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai -reati di illecita concorrenza e di tentata estorsione commessi con metodo mafioso. L'ordinanza del tribunale non risponde alle specifiche doglianze sollevate dalla difesa e si limita a reiterare il tenore dell'ordinanza genetica, senza nulla aggiungere in merito al giudizio di gravità indiziaria. Il quadro indiziario invece poggia esclusivamente sulle denunzie del ME LO, su poche immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e su dichiarazioni che nulla riferiscono in merito a condotte violente ed estorsive sicché, a dispetto di quanto sostenuto, gli elementi non sono idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità. Deduce il ricorrente che non sussistono gravi indizi in ordine al delitto di illecita concorrenza con violenza con minaccia e neppure in ordine alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale, poiché per integrare detta aggravante è necessario che le modalità di condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Inoltre la circostanza aggravante in questione ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e in caso di concorso di persone nel reato non si estende ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità. Infine il provvedimento impugnato omette di valutare le prove a favore e, tra queste, il tenore di una conversazione tra TI e ME in cui si parla di una spedizione punitiva organizzata dal ME in danno del TI. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari poiché con l'ultimo motivo del riesame si deduceva la circostanza che la detenzione in carcere disposta nei confronti del ricorrente è stata applicata sulla scorta di un automatismo e senza valutare gli elementi sintomatici della sua pericolosità. La posizione dell'autore dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto metodo mafioso o che risultano aggravati dalla agevolazione mafiosa non è equiparabile a quella dell'associato o del concorrente e il giudicante è comunque tenuto a indicare il convincimento in forza del quale persiste il concreto e attuale pericolo di recidiva. In questo caso il tribunale ha omesso completamente di valutare le esigenze cautelari astenendosi dal formulare una valutazione aggiornata dell'attualità del pericolo considerato che la richiesta di misura risale a circa 10 mesi prima della sua applicazione. 3.Con memoria depositata l'avv. Favi ha comunicato che il coindagato IS è stato in un primo momento sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dal 13 febbraio 2023 è sottoposto a meri obblighi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura 2 cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett. E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 1.1 L'eccezione di nullità si riferisce all'ordinanza del tribunale del riesame notificata il 13 dicembre 2022 ed è manifestamente infondata poiché al difensore spetta l'avviso di deposito dell'ordinanza in cancelleria e l'omessa comunicazione di una pagina del provvedimento del tribunale notificato in copia, non ha impedito di avere contezza del suo contenuto 19ti.s`li9sitj)t.3; era suo onere recarsi in cancelleria per acquisire anche la parte del provvedimento che non era stata per errore materiale copiata e notificata. 1.2 Nel resto, il ricorso è generico poiché non si confronta in modo specifico con i passaggi argomentativi della ordinanza impugnata e si limita a reiterare, in modo piuttosto confuso, le censure di merito proposte in sede di riesame, invocando una diversa valutazione del compendio indiziario e non esponendo le ragioni per cui il tenore dell'ordinanza dovrebbe ritenersi viziato da manifesta illogicità o contraddittorietà. Si addebita al UG di avere reiteratamente minacciato, nell'interesse e su mandato del suocero IS, il dipendente e il collaboratore del titolare di un'agenzia di pompe funebri, al fine di impedirgli di aprire una nuova agenzia nel comune di Sortino , che avrebbe fatto concorrenza a quella del suocero, e di avere cooperato con quest'ultimo e con gli altri indagati per scoraggiare l'iniziativa imprenditoriale di quest'ultimo avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione mafiosa operante sul territorio e dalla quale IS pretendeva protezione essendo soggetto al pagamento del "pizzo". Il tribunale nell'ordinanza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le varie condotte minacciose commesse contestualmente da più soggetti, tra cui il ricorrente, in danno della persona offesa, tutte coordinate e dirette a coartare la sua libertà contrattuale e ad impedirgli di svolgere la sua attività commerciale nel settore delle onoranze funebri 3 nel comune di Sortino e ha motivatamente escluso che possa trattarsi di condotte del tutto autonome e -indipendenti tra loro, sia per la contestualità temporale, sia per lo- specifico interesse manifestato al riguardo da un'esponente apicale dell'organizzazione che aveva dato l'avvio a tali condotte. Il tribunale ha pertanto ritenuto la sussistenza di plurimi e convergenti indizi idonei a sorreggere la prospettazione accusatoria, secondo cui le diverse attività minacciose e gli attentati sono stati realizzati su specifico mandato di un'esponente apicale dell'organizzazione criminale al momento detenuto in carcere e con modalità tali da palesare alla persona offesa che dietro gli atti di illecita concorrenza vi fosse l'intervento e l'interessamento dell'organizzazione mafiosa locale. 1.3 Anche in ordine alle esigenze cautelari deve osservarsi che il tribunale ha reso ampia ed esaustiva motivazione considerando la presunzione di cui all'articolo 275 comma 3 cod.proc.pen. e motivando specificamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Nessuna rilevanza può essere attribuita in questa sede al provvedimento assunto nei confronti del coindagato IS, sia per la peculiare natura del giudizio di legittimità che è ostativa all'assunzione di nuovi elementi di fatto, sia in ragione dell'oggetto dell'impugnazione relativa al provvedimento del tribunale del riesame, sicchè il thema decidendum non può estendersi a fatti sopravvenuti, ma si limita alla legittimità del provvedimento genetico. 2. Per queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 19 aprile 2023 Il Consiglier estensore Il Presid-en AR Da orsellino Geppi
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA RD che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame e confermato l'ordinanza assunta dal GIP del Tribunale di Catania 111 novembre 2022 che ha applicato a UG EN la misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato in concorso con altri soggetti dei reati di illecita concorrenza con minaccia e violenza e di tentata estorsione aggravati dalla agevolazione mafiosa. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso UG EN, deducendo: 2.1 Violazione degli artt. 171 lett. A, 177, 310 e 311 cod. proc.pen. e artt. 24 e 111 della Costituzione per l'incompletezza dell'ordinanza emessa dal tribunale e notificata al difensore il 13 dicembre 2022 mancante della pagina n. 6; la notifica deve ritenersi nulla poiché non consente al difensore di comprendere i passaggi motivazionali posti a base della detta ordinanza e si impone pertanto la nullità della decisione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29048 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 19/04/2023 2.2 Vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai -reati di illecita concorrenza e di tentata estorsione commessi con metodo mafioso. L'ordinanza del tribunale non risponde alle specifiche doglianze sollevate dalla difesa e si limita a reiterare il tenore dell'ordinanza genetica, senza nulla aggiungere in merito al giudizio di gravità indiziaria. Il quadro indiziario invece poggia esclusivamente sulle denunzie del ME LO, su poche immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e su dichiarazioni che nulla riferiscono in merito a condotte violente ed estorsive sicché, a dispetto di quanto sostenuto, gli elementi non sono idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità. Deduce il ricorrente che non sussistono gravi indizi in ordine al delitto di illecita concorrenza con violenza con minaccia e neppure in ordine alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 codice penale, poiché per integrare detta aggravante è necessario che le modalità di condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Inoltre la circostanza aggravante in questione ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e in caso di concorso di persone nel reato non si estende ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità. Infine il provvedimento impugnato omette di valutare le prove a favore e, tra queste, il tenore di una conversazione tra TI e ME in cui si parla di una spedizione punitiva organizzata dal ME in danno del TI. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari poiché con l'ultimo motivo del riesame si deduceva la circostanza che la detenzione in carcere disposta nei confronti del ricorrente è stata applicata sulla scorta di un automatismo e senza valutare gli elementi sintomatici della sua pericolosità. La posizione dell'autore dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto metodo mafioso o che risultano aggravati dalla agevolazione mafiosa non è equiparabile a quella dell'associato o del concorrente e il giudicante è comunque tenuto a indicare il convincimento in forza del quale persiste il concreto e attuale pericolo di recidiva. In questo caso il tribunale ha omesso completamente di valutare le esigenze cautelari astenendosi dal formulare una valutazione aggiornata dell'attualità del pericolo considerato che la richiesta di misura risale a circa 10 mesi prima della sua applicazione. 3.Con memoria depositata l'avv. Favi ha comunicato che il coindagato IS è stato in un primo momento sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dal 13 febbraio 2023 è sottoposto a meri obblighi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura 2 cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett. E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 1.1 L'eccezione di nullità si riferisce all'ordinanza del tribunale del riesame notificata il 13 dicembre 2022 ed è manifestamente infondata poiché al difensore spetta l'avviso di deposito dell'ordinanza in cancelleria e l'omessa comunicazione di una pagina del provvedimento del tribunale notificato in copia, non ha impedito di avere contezza del suo contenuto 19ti.s`li9sitj)t.3; era suo onere recarsi in cancelleria per acquisire anche la parte del provvedimento che non era stata per errore materiale copiata e notificata. 1.2 Nel resto, il ricorso è generico poiché non si confronta in modo specifico con i passaggi argomentativi della ordinanza impugnata e si limita a reiterare, in modo piuttosto confuso, le censure di merito proposte in sede di riesame, invocando una diversa valutazione del compendio indiziario e non esponendo le ragioni per cui il tenore dell'ordinanza dovrebbe ritenersi viziato da manifesta illogicità o contraddittorietà. Si addebita al UG di avere reiteratamente minacciato, nell'interesse e su mandato del suocero IS, il dipendente e il collaboratore del titolare di un'agenzia di pompe funebri, al fine di impedirgli di aprire una nuova agenzia nel comune di Sortino , che avrebbe fatto concorrenza a quella del suocero, e di avere cooperato con quest'ultimo e con gli altri indagati per scoraggiare l'iniziativa imprenditoriale di quest'ultimo avvalendosi della forza intimidatrice dell'associazione mafiosa operante sul territorio e dalla quale IS pretendeva protezione essendo soggetto al pagamento del "pizzo". Il tribunale nell'ordinanza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le varie condotte minacciose commesse contestualmente da più soggetti, tra cui il ricorrente, in danno della persona offesa, tutte coordinate e dirette a coartare la sua libertà contrattuale e ad impedirgli di svolgere la sua attività commerciale nel settore delle onoranze funebri 3 nel comune di Sortino e ha motivatamente escluso che possa trattarsi di condotte del tutto autonome e -indipendenti tra loro, sia per la contestualità temporale, sia per lo- specifico interesse manifestato al riguardo da un'esponente apicale dell'organizzazione che aveva dato l'avvio a tali condotte. Il tribunale ha pertanto ritenuto la sussistenza di plurimi e convergenti indizi idonei a sorreggere la prospettazione accusatoria, secondo cui le diverse attività minacciose e gli attentati sono stati realizzati su specifico mandato di un'esponente apicale dell'organizzazione criminale al momento detenuto in carcere e con modalità tali da palesare alla persona offesa che dietro gli atti di illecita concorrenza vi fosse l'intervento e l'interessamento dell'organizzazione mafiosa locale. 1.3 Anche in ordine alle esigenze cautelari deve osservarsi che il tribunale ha reso ampia ed esaustiva motivazione considerando la presunzione di cui all'articolo 275 comma 3 cod.proc.pen. e motivando specificamente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Nessuna rilevanza può essere attribuita in questa sede al provvedimento assunto nei confronti del coindagato IS, sia per la peculiare natura del giudizio di legittimità che è ostativa all'assunzione di nuovi elementi di fatto, sia in ragione dell'oggetto dell'impugnazione relativa al provvedimento del tribunale del riesame, sicchè il thema decidendum non può estendersi a fatti sopravvenuti, ma si limita alla legittimità del provvedimento genetico. 2. Per queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 19 aprile 2023 Il Consiglier estensore Il Presid-en AR Da orsellino Geppi