Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2002, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 0 O 6 I 9 1 Z / A 4 / R 6 T N 2 S I . R G . ееel 59994 E P . R L D L L A A E . D K D B I A E 0 2 1 26 /02 I S REPUBBLICA ITALIANA T T N R A E 1 N I T S 3 E R I 1 S E A E . T N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Olla Presidente R.G.N.8728/98 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Cron. 5167 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Rep. TIRELLI Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Amministrazione delle Finanze dello Stato, 3 6 6 6 5 elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
. N - ricorrente contro snc Bagni Bar Sirena di DI & NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini 67, presso l'avv. e difesa giusta delega Antonio Picozzi, rappresentata in atti Massimo Barzi di Livorno;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 65/27/97, depositata il 3 7 0 2 1 17/11/1997 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. OGGETTO: Iva. Detrazione. Operazioni soggette ad imposta di registro. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con la dichiarazione relativa all'anno 1991, la snc Bagni Bar Sirena di DI & NI chiedeva il rimborso dell'imposta a credito, ivi compresa quella pagata per l'acquisto di un bene immobile. L'Ufficio Iva di Livorno disattendeva l'istanza, notificando avviso di rettifica che la contribuente impugnava davanti alla locale Commissione Tributaria di 1° Grado. Quest'ultima accoglieva il ricorso e 1'Ufficio si doleva al giudice superiore, che rigettava però il gravame. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione di 2 norme di diritto nonché il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 23/10/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE La snc Bagni Bar Sirena di DI & NI ha eccepito la tardività dell'impugnazione principale perché eseguita dopo il decorso del termine di 60 gg dalla notifica della sentenza di secondo grado. Tale notificazione è stata, per la verità, eseguita da un messo di conciliazione che non risulta aver ottenuto la previa autorizzazione di cui all'art. 34 del DPR n. 1229/1959, ma l'Amministrazione delle Finanze, sulla quale gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 157/2 cpc (C.Cass. 1994/11089), non ha opposto alcunchè, per cui rimane per completezza da aggiungere soltanto che dopo una prima pronuncia che ne aveva affermato la necessità della notifica presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, questa Suprema Corte si era definitivamente orientata nel senso che le sentenze emesse in appello dalle Tributarie, andavano notificate Commissioni nel caso in cuiall'Ufficio direttamente quest'ultimo fosse stato in giudizio senza farsi 3 assistere dalla difesa erariale (C.Cass. 1998/09846, 1998/10752 e 1999/04276). Il Legislatore è però intervenuto sul punto, stabilendo con l'art. 21/1 della legge n.133/1999 che ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione di cui all'art. 325 cpc, l'art. 38 del Dlgs n. 546/1992 doveva essere interpretato nel senso che le sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali e da quelle di 2° Grado delle province autonome di Trento e Bolzano andavano notificate all'amministrazione finanziaria presso gli ufffici dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11/2 del RD 30/10/1933, n. 1611. Questa stessa Sezione ha, tuttavia, sollevato questione di costituzionalità della predetta norma e con sentenza n. 25/2000, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui estendeva la propria efficacia anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (avvenuta il 18/5/1999). Tanto premesso, devesi rilevare che nel caso di specie, la sentenza di appello stata notificata il 5/2/1998 all'Ufficio Iva di Livorno che, da parte sua, era stato in giudizio senza farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato. 4 Tenuto conto di quanto sopra, deve pertanto concludersi per l'inammissibilità del presente ricorso per cassazione, perché notificato alla snc Bagni Bar Sirena soltanto in data 5/5/1998 e, dunque, dopo che era già decorso il termine di 60 gg. di cui all'art. 325 cpc. tuttavia giusti motivi per dichiarare Sussistono compensate le spese di lite fra le interamente parti.
P.Q.M.
La Corte, dichiera inammissibile il ricorso, compensando integralmente le spese di lite fra le parti. Roma, il 23/10/2001 IL CONS ENew pall ST. IL PRESIDENTE From IL CANCELLERE O Innocenze artista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 OC AT E N IO Z 86 A /19 R T 6/4 IS 5 . G 2 N E . R .R B .P A A . D I D L L L R E E A A D T . T I B N S U E A N T S B SE E I 1 A I R 3 I 1 A T R . E N T A M 5