Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2014, n. 46513
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Sentenza 14 luglio 2014

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Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli- e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, l'impugnazione proposta dall'imputato sul punto della sentenza relativo alla affermazione della sua responsabilità non comporta il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla sussistenza di una circostanza aggravante, al cui esame, quindi, il giudice è tenuto al fine di verificare, ex art. 129 cod. proc. pen., l'eventuale estinzione per prescrizione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2014, n. 46513
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46513
    Data del deposito : 14 luglio 2014

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