Sentenza 14 luglio 2014
Massime • 1
Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli- e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, l'impugnazione proposta dall'imputato sul punto della sentenza relativo alla affermazione della sua responsabilità non comporta il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla sussistenza di una circostanza aggravante, al cui esame, quindi, il giudice è tenuto al fine di verificare, ex art. 129 cod. proc. pen., l'eventuale estinzione per prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/07/2014, n. 46513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46513 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo - Presidente - del 14/07/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 2440
Dott. CAPUTO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 10926/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
JA AU N. IL 22/09/1983;
avverso la sentenza n. 1049/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. E. Cesqui, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata in data 11/10/2013, per quanto è qui di interesse, la Corte di appello di Bologna - in riforma della sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, il 15/05/2009 con la quale il G.U.P. del Tribunale di Ravenna aveva dichiarato LA RE responsabile del reato di lesioni aggravate in danno di UT ON e di HA ND - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, in quanto dalla certificazione medica in atti non si evince in alcun modo la configurabilità di lesioni con prognosi superiore a giorni 40, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione, confermando la condanna al risarcimento dei danni statuita in primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., comma 5. La decisione della Corte di appello di escludere la circostanza aggravante è stata adottata in assenza di uno specifico motivo di appello, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata. Tuttavia, l'art. 597 c.p.p., comma 5, non attribuisce un generale e generico potere d'ufficio per interventi migliorativi del complessivo trattamento sanzionatorio, stante la sua natura eccezionale e derogatoria al principio generale dell'effetto devolutivo posto dal comma 1 del medesimo articolo. Il perimetro applicativo dell'art. 597 c.p.p., comma 5 non comprende l'ipotesi dell'esclusione d'ufficio delle circostanze aggravanti ritenute in primo grado, sicché la sentenza deve essere annullata limitatamente alla posizione di LA RE per erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., comma 5. La sentenza, peraltro, osserva il ricorrente è errata anche perché non considera che il referto medico relativo a HA ND attesta lesioni guaribili in quaranta giorni dal 29/01/2006, giorno successivo al reato, con la conseguenza che la certificazione attesta una lesività superiore ai quaranta giorni, ne' si tiene conto che le persone offese hanno addotto di avere subito postumi invalidanti ben più gravi di quelli refertati inizialmente.
3. Con memoria in data 23/06/2014, la difesa dell'imputato censura, in primo luogo, l'inesatta individuazione dell'art. 597 c.p.p., comma 5, come norma applicata nel caso di specie dalla Corte di appello,
che, in realtà, ha applicato il combinato disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1 e art. 129 c.p.p.. La Corte di appello ha ritenuto che l'appellante lo avesse investito anche della cognizione della circostanza aggravante poi esclusa. Letti unitariamente i motivi di appello consentono di affermare che anche il punto sulla sussistenza della circostanza aggravante fosse stato devoluto alla cognizione del giudice di appello (a pag. 2, punto n. 2, si faceva riferimento all'applicazione delle circostanze aggravanti).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze incentrate sull'art. 597 c.p.p., comma 5 sono manifestamente infondate. Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte, la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame;
di conseguenza, l'eventuale causa di estinzione del reato (nel caso di specie la prescrizione) deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 - dep. 28/06/2000, Tuzzolino, Rv. 216239); più in particolare, le sezioni unite Tuzzolino hanno affermato che "in caso di sentenza di condanna, l'indagine sulla responsabilità dell'imputato e quella sull'accertamento delle circostanze e sulla determinazione della pena costituiscono altrettanti, distinti, punti della decisione inseriti all'interno di un medesimo capo, sicché la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a fare acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata quando, per quello stesso capo, l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena. Il giudicato si forma allorché anche tali punti sono definiti dal giudice dell'impugnazione e le relative statuizioni non sono censurate con ulteriori mezzi di gravame: soltanto in presenza di tali inderogabili condizioni deve considerarsi realizzata la consunzione del potere di decisione del giudice dell'impugnazione, anche con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e la pronuncia sul capo, divenuta ormai completa, assume il carattere della immutabilità, ostacolando, perciò, l'applicazione delle cause estintive del reato". Applicando il principio di diritto indicato al caso di specie, deve rilevarsi che l'impugnazione proposta dall'imputato sul punto relativo all'affermazione della responsabilità per il reato - al di là del rilievo che essa comunque, come evidenziato dalla difesa, ha investito anche l'applicazione delle circostanze - non ha comportato il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1, al cui esame, pertanto, il giudice era tenuto al fine di verificare, ex art. 129 c.p.p., il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato.
L'ulteriore censura relativa all'individuazione della data di riferimento del certificato (ossia alla questione se la prognosi di 40 giorni debba intendersi riferita al giorno delle lesioni ovvero al successivo giorno dell'accertamento) è inammissibile. Premesso che la questione della insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1 era stata comunque dedotta dalla difesa dell'imputato nella memoria del 09/10/2013 (richiamata dalla sentenza impugnata) e, rispetto ad essa, non risultano - ne' sono state prospettate dal P.G. ricorrente - iniziative probatorie o comunque deduzioni del p.m. tese a contrastarla, la censura è generica avendo omesso il puntuale confronto con gli atti fatti valere e, segnatamente, l'esame dell'intervallo temporale intercorso tra i fatti (verificatisi, secondo la ricostruzione prospettata dalla Corte di appello, alle 23,45 del 28/01/2006) e la certificazione datata 29/01/2006, nonché la valutazione della censura all'esito di tale esame, avuto riguardo, in particolare, all'ipotesi che la certificazione sia intervenuta immediatamente dopo i fatti. L'ulteriore censura del P.G. ricorrente circa i postumi indicati dalle persone offese è del pari inammissibile, in quanto non in linea con l'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che il ricorrente intendeva far valere, non essendo sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la generica citazione del contenuto dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Il ricorso del P.G., pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014