Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
L'indennità speciale di disoccupazione, prevista dall'art. 9 legge 6 agosto 1975 n. 427 in favore dei dipendenti da imprese edilizie, spetta allorché tali lavoratori siano stati licenziati "per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale", non essendo necessario - in base alla indicata previsione normativa - che il licenziamento si inserisca in una riconversione o ristrutturazione aziendale, che assume rilevanza, in base alla distinta disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991, per la cassa integrazione guadagni, ma non per il trattamento di disoccupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
2. Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
3. Dott. AL DE RENZIS - rel. Consigliere -
4. Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
5. Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenza Gorga, Giuseppe Fabiani e Fausto Maria Prosperi Valenti e con essi elettivamente domiciliata in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo
- ricorrente -
contro
DE EO AL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Federici 2, presso lo studio dell'Avv. Maria C. Alessandrini, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangelo Freda del foro di Avellino per procura a margine del controricorso
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 1220/97 del Tribunale del Lavoro di Avellino dell'11.11.1997/14.11.1997 nella causa iscritta al n. 7 R.G. dell'anno 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8.01.2001 dal Cons. Dott. ES De Renzis;
udito l'Avv. Vincenza Gorga per l'INPS,
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.1.1992 ES De FE conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di Avellino l'INPS per sentir accertare il suo diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione speciale per essere stato licenziato dalla S.a.S. MAT in data 19.12.1986 per riduzione del personale.
L'istituto convenuto costituendosi ribadiva l'insussistenza dei presupposti di cui alla legge n. 427 del 6.8.1975, in quanto la vera causa del licenziamento era da collegarsi alla sospensione dei lavori per indisponibilità del direttore, per cui era stata erogata solo l'indennità di disoccupazione ordinaria.
All'esito il Pretore di Avellino, istruita la causa con prova orale, con sentenza n. 1505 del 19.12.1996 accoglieva la domanda proposta dal De FE.
Tale decisione, appellata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Avellino con sentenza 11.11.1997/14.11.1997. Il Tribunale in particolare riteneva integrata, in conformità a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 9 della legge n. 427 del 1975. Lo stesso Tribunale aggiungeva che la circostanza della sospensione dei lavori per l'indisponibilità del direttore ad assolvere agli impegni non era l'unica ed esclusiva causa della stessa sospensione e non smentiva affatto la pregressa necessità di riduzione del personale.
Contro quest'ultima sentenza ricorre per cassazione l'INPS con unico motivo, al quale resiste il De FE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 - 1^ comma - c.p.c., in relazione all'art. 9 della legge n. 427 del 1975, nonché vizi di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.. In particolare l'INPS sostiene che il Tribunale ha potuto accertare, sulla base delle risultanze istruttorie, che:
1) la S.A.S. MAT all'epoca del licenziamento (19.12.1986) si trovava nella necessità di diminuire di una unità le maestranze per deficienza di commesse;
2) il licenziamento del De FE non era stato preceduto o accompagnato da alcuna ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda, oppure da una qualsiasi trasformazione o ridimensionamento;
3) il licenziamento era direttamente connesso alla mancanza di commesse, ossia ad una ipotesi riconducibile - per logica coerenza - sotto la specie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo anziché sotto la specie della riduzione di personale. L'INPS conclude affermando che, non risultando dimostrati ne' accertati i requisiti di un licenziamento per riduzione di personale, il De FE poteva conseguire soltanto il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, ma non lo speciale trattamento di cui all'art. 9 della legge n. 427 del 1975. Le censure esposte non sono fondate.
L'art. 9 anzidetto stabilisce che i lavoratori dell'edilizia hanno diritto all'indennità speciale di disoccupazione quando i dipendenti siano stati licenziati "per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale".
Il Tribunale ha accertato che il De FE, edile alle dipendenze della MAT S.A.S., venne licenziato il 19.12.1986 perché all'azienda non venivano commissionati lavori e quindi correttamente ha ritenuto perfezionata la fattispecie relativa, alla riduzione di personale". Va rilevato al riguardo che l'attività edilizia per la sua specificità è stata sempre considerata distinta da quella industriale, sicché il richiamo operato dall'INPS al settore industriale non è pertinente, tanto più se si considera che la suddetta legge n. 427 del 1975 non fa alcun riferimento alle ipotesi di riduzione del personale per riconversione, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e si considera, altresì, che la fattispecie è venuta in essere prima dell'entrata in vigore della legge 23 luglio 1991 n. 223. D'altro canto occorre precisare che l'orientamento giurisprudenziale, che si richiama alla ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, è valido e trova una sua razionale giustificazione per la cassa integrazione guadagni, ma non per l'istituto della disoccupazione, disciplinato, come già si è detto, da norme distinte rispetto a quelle relative al fenomeno delle crisi aziendali.
La decisione del Tribunale in conclusione è esente da vizi logici e giuridici e contiene congrua motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la "riduzione di personale", nel caso di specie correttamente ravvisato.
E ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del De FE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in oltre L. 10.000=, oltre L.
2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2001