Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3223
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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L'indennità speciale di disoccupazione, prevista dall'art. 9 legge 6 agosto 1975 n. 427 in favore dei dipendenti da imprese edilizie, spetta allorché tali lavoratori siano stati licenziati "per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale", non essendo necessario - in base alla indicata previsione normativa - che il licenziamento si inserisca in una riconversione o ristrutturazione aziendale, che assume rilevanza, in base alla distinta disciplina di cui alla legge n. 223 del 1991, per la cassa integrazione guadagni, ma non per il trattamento di disoccupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3223
    Data del deposito : 6 marzo 2001

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