Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
La sentenza redatta a mano con grafia illeggibile non determina alcuna nullità, ma eventualmente abilita l'interessato a richiedere alla cancelleria copia conforme dattiloscritta, ed, in tal caso, ove si tratti di manoscritto effettivamente inintelleggibile, è dal rilascio di detta copia che decorre il termine per impugnare, considerato che l'esercizio del diritto di impugnazione presuppone la comprensione dell'atto contro il quale è prevista la facoltà di gravame. Ne consegue che tale situazione non ricorre nel caso in cui le censure tempestivamente proposte e sviluppate in sede di appello dimostrino che l'imputato ha ben compreso il contenuto della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza redatta con grafia illeggibileAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2004, n. 48232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48232 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 17/09/2004
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1206
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 40059/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NF IO, n. a Gela il 29.10.1971;
avverso la sentenza in data 17 giugno 2003 della Corte di appello di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio G. Veneziano, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza in data 18 maggio 2000 del Tribunale di Gela, appellata da NF IO, condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi nove reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 385 comma terzo c.p., perché, trovandosi in stato di arresto nella propria abitazione in Gela, se ne allontanava il 1 novembre e il 18 dicembre 1997.
I giudici di merito ritenevano accertata la responsabilità dell'imputato, che era stato sorpreso, nella prima occasione, nel suo negozio di fiori, fuori dell'orario consentito, e, nella seconda, in compagnia di una ragazza sulla pubblica via.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dell'avv. Rossella Cicchetti, che deduce:
1) Nullità della sentenza perché redatta con grafia illeggibile e non sottoscritta dal giudice.
2) Insussistenza del reato, trattandosi di trasgressione delle prescrizioni imposte con la misura custodiale e sanzionabili in via processuale ex art. 276 c.p.p.. 3) Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, basato esclusivamente sui precedenti penali senza considerazione della scarsa gravita dei fatti.
Il ricorrente fa inoltre richiesta subordinata di applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata da parte della Suprema Corte, in base alla norma transitoria di cui all'art. 5 legge 12 giugno 2003, n. 134.
DIRITTO
Il ricorso appare infondato.
Quanto alla censura relativa alla illeggibilità della sentenza di primo grado, va ribadito, sulla linea della prevalente giurisprudenza, che la indecifrabilità della grafia della sentenza redatta a mano non determina alcuna nullità, ma eventualmente abilita ogni interessato a richiedere alla cancelleria copia conforme dattiloscritta (v., ex plurimis, Sez. 6^, u.p. 18 gennaio 2001, Castorina;
Sez. 1^, u.p. 31 marzo 1992, Montecasino;
Sez. 4^, u.p. 13 aprile 1989, Cicoria;
Sez. 3^, c.c. 2 settembre 1987, Cianci), dovendosi aggiungere che, ove l'elaborato manoscritto sia effettivamente non intelligibile, è solo dal rilascio di tale copia che deve ritenersi decorrere il termine per impugnare, per l'evidente considerazione che il diritto di impugnazione presuppone la comprensione dell'atto contro il quale è assicurata la facoltà di gravame;
sicché, in base a tale considerazione, non può condividersi quanto sostenuto in senso contrario da Cass., sez. 3^, u.p. 22 novembre 2001, Gaiangos, citata dal ricorrente. Tale situazione non ricorre peraltro nel caso di specie, non solo perché l'esame della sentenza manoscritta, acquisita agli atti in copia conforme, rende certi che ne è oggettivamente possibile la lettura, sia pure difficoltosa, ma perché le stesse censure sviluppate in sede di appello dimostrano che l'imputato ne ha ben compreso il contenuto.
Non ha pregio neppure la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte del giudice, posto che, come già rimarcato dalla Corte di appello, in realtà l'elaborato reca in calce la sigla dell'estensore; e nessuna norma prevede che la sottoscrizione debba essere redatta in esteso così da rendere leggibile il nome del giudice (v. tra le altre, Sez. 6^, c.c. 15 aprile 1998, Ferretti;
Sez. 6^, c.c. 28 novembre 1996, Graviano), tanto più che, trattandosi di giudice monocratico, la identificabilità del magistrato sottoscrittore è in re ipsa. Appare manifestamente infondato il motivo basato sulla considerazione per cui nella specie si sarebbe dovuto applicare l'art. 276 c.p.p. e non la norma penale di cui all'art. 385 c.p.: come più volte ripetuto da questa Suprema Corte, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari non può considerarsi alla stregua della violazione di una "prescrizione inerente agli obblighi imposti", in quanto la permanenza nel domicilio costituisce l'obbligo essenziale dell'arrestato e non una delle prescrizioni ad esso inerenti, sicché la sua violazione configura il delitto di evasione (v. tra le altre, Sez. 4^, c.c. 3 giugno 1997, Cuoco); e ciò vale anche nel caso in cui il sottoposto agli arresti domiciliari, autorizzato ad assentarsi per ragioni lavorative, si allontani dal domicilio per ragioni diverse (Sez. 6^, c.c. 13 gennaio 2000, Ferrigno), ipotesi alla quale è equiparabile quella di chi si rechi o si trattenga al lavoro in orari diversi da quelli consentiti.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso è stato legittimamente e adeguatamente motivato sulla base dei numerosi e gravi precedenti penali, a nulla rilevando che non sia stata considerata l'asserita tenuità dei fatti, come lamentato dal ricorrente, dato che l'elemento espressamente menzionato dai giudici di merito è stato considerato comunque ostativo.
A parere del Collegio, l'imputato non è in condizioni di ottenere l'applicazione della pena sostitutiva della libertà controllata, ostandovi il disposto del secondo comma dell'art. 58 della l. n. 689 del 1981, atteso che, proprio tenendo conto dei suoi precedenti penali, reiterati e gravi, non può essere favorevolmente formulata una prognosi di osservanza delle prescrizioni inerenti alla sanzione richiesta, quali indicate dall'art. 56 della citata legge. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta la richiesta di applicazione sostitutiva della libertà controllata.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004