Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2000, n. 8625
CASS
Sentenza 1 giugno 2000

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In tema di assistenza al familiare portatore di handicap, con riferimento ai diritti dei lavoratori previsti dall'art. 33 legge n. 104 del 1992, il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione, intesa per contro a garantire al lavoratore, che assiste il familiare anche solo per periodi della giornata, alcuni diritti quali vicinanza del luogo di lavoro al parente assistito, illegittimità del trasferimento. (Nella fattispecie la corte, affermando il principio, ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto la falsità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli imputati i quali non coabitavano con il parente handicappato, e tuttavia avevano dichiarato la convivenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2000, n. 8625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8625
    Data del deposito : 1 giugno 2000

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