Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
In tema di assistenza al familiare portatore di handicap, con riferimento ai diritti dei lavoratori previsti dall'art. 33 legge n. 104 del 1992, il concetto di convivenza non può essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione poiché in tal modo si darebbe un'interpretazione restrittiva della disposizione, intesa per contro a garantire al lavoratore, che assiste il familiare anche solo per periodi della giornata, alcuni diritti quali vicinanza del luogo di lavoro al parente assistito, illegittimità del trasferimento. (Nella fattispecie la corte, affermando il principio, ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto la falsità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli imputati i quali non coabitavano con il parente handicappato, e tuttavia avevano dichiarato la convivenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2000, n. 8625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8625 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
862 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
1 SEZIONE QUINTA PENALE
Udienza pubblica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
del 01/06/00 Dott. Guido IETTI Presidente
SENTENZA 1. Dott. Carlo Consigliere COGNETTI
N. 953 2. " Andrea COLONNESE "1
" R.G.N.. 7093/95 3. 11 IU RU
CORTE SUPREMA DI CASSA 4. 11 Gennaro MARASCA "
UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: TA copla st IL SOLE 24 OF SE N TENZA al SIG. 100 per diritti
11 01 AGO.2001 Sui ricorsi proposti da: 1) IP NN, nata
IL CANCELL a Montesarchio;
il 1.6.1947; 2) Verrusio Maria
00 SA, nata a [...] il [...]; avverso la ER LI sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data
24.6.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e it
LI 00 ricorso;
ER Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere Cognetti;
00 Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto ER
Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello
che ha concluso per l'annullamento con rinvio
1 09152948
0015295
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Udito l'Avv. Francesco Nazzaro per la ricorrente
Richiesta copia studio dal Sig EI IP e l'Avv. Gennaro Papa per la ricorrente per diruti L.
3.002 VE;
IL CANCELLIERE
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI 00 Con sentenza in data 19.10.1998, il Tribunale di
ER
Benevento assolveva IP NN e VE RI
SA dai reati di cui agli artt. 483, 61 n. 2 c.p.
(capo A), 48, 479 81, 640 cpv. c.p. c.p. (capo C),
(capo D) perché il fatto non sussiste. Alle imputate LI 00 ER veniva addebitato di avere falsamente asserito all'ufficiale anagrafe delegato, in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di convivere, al 0237873
fine di assisterle, con le rispettive madri, inducendo così in errore il preside della scuola media Einaudi
che, formando nell'esercizio delle sue funzioni una
graduatoria per la individuazione dei docenti in soprannumero, escludeva entrambe le imputate, le quali si procuravano così l'ingiusto profitto della conservazione del posto.
A seguito di appello del Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data
24.6.1999
- ritenuto che le affermazioni fatte dalle imputate nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
2 notorietà risultavano ampiamente smentite dagli
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accertamenti svolti dall'autorità di polizia UFFICIO COPIE
giudiziaria, in virtù dei quali era inequivocabilmente Richiesta copia studio dal Sig. PANARESE 3.000. emerso che la madre della IP viveva con la per dirit
NOV. 2000 famiglia di altro figlio, in un appartamento sito nello IL CANCELLIERE
stesso parco, ma in edificio diverso da quello dove dimora l'imputata, e che la VE risultava LI 00
ER addirittura residente in luogo diverso da quello della madre, esclusa quindi la sussistenza di un rapporto di convivenza, che non può prescindere da una effettiva CB650924
coabitazione in riforma dell'impugnata decisione
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiarava entrambe le imputate colpevoli dei reati di UFFICIO COPIE
falso di cui ai capi A) e C), condannandole, concesse Richiesta copia studio, dal Sig. Tall, le attenuanti generiche ed unificati i reati sotto il per diritti L. 00 vincolo della continuazione, alla pena di mesi dieci di il 5 fe IL CANCELLIERE
DIRITTI reclusione ciascuna, confermando nel resto 1'impugnata decisione.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso
V
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A
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per cassazione entrambe le imputate, le quali, con
motivi disgiunti ma sostanzialmente analoghi, deducono:
1) violazione di norme processuali relative alla
presenza dell'imputata per avere la Corte di merito illegittimamente dichiarato la contumacia della
IP disattendendo il certificato medico prodotto attestante l'assoluto impedimento a comparire dovuto а
3
我 stato iperpirettico acuto (temp. 40°) di probabile origine virale;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. in relazione al concetto di
"convivenza" così come precisato nell'ordinanza
ministeriale n. 332/92 con riflessi sulla sussistenza del dolo;
3) insussistenza del reato di falsa graduatoria, non prevedendo la legge alcuna formazione di graduatoria, ma essendo il trattamento più favorevole concesso solo in base ai documenti prodotti dagli interessati e, sotto altro profilo (motivi
VE), insussistenza del reato di cui all'art. 479
c.p., non potendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà costituire da sola detto reato, quando la falsa attestazione non è integrata da un'attestazione del pubblico ufficiale sulla loro intrinseca
rispondenza al vero;
4) omessa e manifesta illogicità
della motivazione in relazione alla valutazione delle documentali e testimoniali;
5) violazione diprove legge in relazione alla omessa concessione
dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi meritano accoglimento.
L'impugnata sentenza ha ritenuto la falsità delle
+ dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
assumendo la provata insussistenza di un rapporto di
"convivenza", che non può, per sua stessa definizione,
prescindere da una effettiva coabitazione sotto uno
stesso tetto, ritenendo irrilevante il fatto che le imputate frequentassero i luoghi di dimora delle
costante, fatto genitrici prestando loro assistenza
quest'ultimo definito incontestato.
Premesso che tale assunto non è condivisibile, in quanto il concetto di "convivenza" non coincide con quello di "coabitazione", potendo la convivenza avere
anche carattere temporaneo, occorre rilevare che la presente vicenda va esaminata alla luce dell'art. 33,
quinto comma, legge 5.2.1992 n. 104, che dispone: "Il
genitore ○ il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente un affine entro il terzo grado convivente, ha diritto dihandicappato, con lui scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza
il suo consenso ad altra sede". Lo scopo primario perseguito dal legislatore con la norma sopra riportata
è, evidentemente, quello di favorire l'assistenza dell'handicappato e per meglio raggiungere detto scopo introduce delle agevolazioni ai familiari del medesimo
5 che prestino a costui effettiva assistenza. Orbene,
restringere il lato concetto di convivenza a quello indubbiamente più restrittivo di coabitazione, oltre
che arbitrario, sembra andare contro il fine perseguito dalla norma di agevolare l'assistenza degli handicappati, di talché sarebbe incomprensibile escludere dai suddetti benefici il lavoratore che conviva costantemente ma limitatamente ad una fascia oraria della giornata, con il familiare handicappato al fine di prestargli assistenza in un periodo di tempo in cui, altrimenti, di tale assistenza rimarrebbe privo (a conforto di tale interpretazione del concetto di
convivenza, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9.6.1998, n.
23, in Cons. Stato, 1999, I, 1515, secondo cui "In tema di trasferimento di un pubblico dipendente per assistenza a familiare portatore di handicap, ai sensi dell'art. 33, comma 5 1. 5 febbraio1992 n. 104,
sussiste il requisito della convivenza tra il l'assistito, nonostante la lavoratore richiedente e lontananza, quando tra i due interessati permangano concretamente stretti legami di assistenza morale e
materiale", e Cons. Stato, comm. Spec., 19.1.1998, n.
Stato 1998, I, 1882, secondo cui "Il394, in Cons.
concetto di vicinanza al domicilio riferito alla richiesta di trasferimento formulata ai sensi dell'art. 6 33, commi 5 e 6 1. 5 febbraio 1992 n. 104 dal genitore
о dal familiare lavoratore conche assista continuità
un parente ○ un affine entro il terzo grado ovvero portatore di handicappato con lui convivente,
handicap maggiorenne lavoratore, non è ancorato a
rigidi parametri di spazio rilevando anche la vicinanza in termini di percorrenza delle distanze e di mezzi di comunicazione idonei allo scopo"). Comunque, anche a
voler prescindere dalla esatta portata del termine
"convivenza" usato dal legislatore nel citato art. 33,
quinto comma, legge 5.2.1992 n. 104, e a prescindere dalla interpretazione che di tale termine dà
l'Ordinanza Ministeriale n. 332/93 richiamata dalla difesa delle ricorrenti, Occorre rilevare che, avendo
1'impugnata sentenza dato atto che è incontestato il
fatto che le imputate frequentavano i luoghi di dimora delle genitrici prestando loro costante assistenza,
ciò non può non avere rilevanza in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Non
può escludersi, infatti, che le imputate abbiano
dichiarato in buona fede di essere conviventi con le genitrici cui prestavano costante assistenza, potendo esse avere, quanto meno, equivocato sulla portata del concetto di "convivenza" richiamato nella norma sopra indicata, che, come sopra evidenziato, in assenza di
7 ulteriori specificazioni da parte del legislatore, non
può ritenersi coincidente con quello di "coabitazione".
Ciò posto, anche tenendo presente che per la
sussistenza dei reati di falso in contestazione sufficiente il dolo generico, deve escludersi che nella specie sia stata raggiunta la prova della
consapevolezza e della volontarietà delle imputate di attestare il falso nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui alle imputazioni. Si
impone perciò, con decisione assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso, l'annullamento senza
rinvio dell'impugnata sentenza perché i fatti non
costituiscono reato.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché i fatti non costituiscono reato.
Così deciso in Camera di Consiglio il 1.6.2000, Roma.
IL PRESIDENTE лиц IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Q,་08
Depositata in Cancelleria
Oggi, 1 AGO. 2000 IL COLLABORATORE DI ER AL COLLABORATORE DI ER
Josque Tiziana Pasquazi тодис 8