Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1999, n. 141
CASS
Sentenza 16 marzo 1999

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La controversia fra sostituito e sostituto d'imposta (e cioè fra lavoratore e datore di lavoro), relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta (ancorché insorta in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal lavoratore per il pagamento di spettanze retributive trattenute a titolo di I.R.P.E.F.) alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (la quale comunque non fa venir meno la giurisdizione del giudice ordinario sulla predetta opposizione all'esecuzione), atteso che l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga ne' quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto - perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento delle giurisdizione, mentre è compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione del contradditorio stesso (artt. 99 - 102 cod. proc. civ., applicabili anche nel processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) -, ne' quando siano scaduti i termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, atteso che tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilita dell'azione da proporre innanzi al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso, non essendo prevista dall'ordinamento alcuna giurisdizione residuale dell'A.G.O. a seguito dell'improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.

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  • 1Per la Tia è competente il giudice tributario
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1999, n. 141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 141
Data del deposito : 16 marzo 1999

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