Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
La controversia fra sostituito e sostituto d'imposta (e cioè fra lavoratore e datore di lavoro), relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta (ancorché insorta in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal lavoratore per il pagamento di spettanze retributive trattenute a titolo di I.R.P.E.F.) alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (la quale comunque non fa venir meno la giurisdizione del giudice ordinario sulla predetta opposizione all'esecuzione), atteso che l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga ne' quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto - perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento delle giurisdizione, mentre è compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione del contradditorio stesso (artt. 99 - 102 cod. proc. civ., applicabili anche nel processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) -, ne' quando siano scaduti i termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, atteso che tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilita dell'azione da proporre innanzi al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso, non essendo prevista dall'ordinamento alcuna giurisdizione residuale dell'A.G.O. a seguito dell'improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie.
Commentario • 1
- 1. Per la Tia è competente il giudice tributariohttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1999, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Mario CORDA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SEVEL S.P.A. - SOCIETÀ EUROPEA VEICOLI LEGGERI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LU FLAUTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO FALLAGRASSA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato CARMINE MONACO SORGE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SANTELLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 350/95 del Tribunale di LANCIANO, depositata il 02/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e assorbimento degli altri due motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sevel s.p.a. proponeva, innanzi al TO di Lanciano, opposizione al precetto con il quale UI PP le aveva intimato il pagamento della somma di £ 3.970.226, quale residuo importo dovutogli in forza del verbale di conciliazione intervenuta fra le parti, con la quale le stesse avevano transatto la controversia fra loro esistente avanti la Pretura di Lanciano, convenendo fra l'altro la corresponsione della somma di Lire 15.000.000 a titolo di integrazione del t.f.r.
Con l'opposizione la società deduceva che nessuna ulteriore somma era dovuta al lavoratore in forza del verbale di conciliazione, essendogli stata corrisposta l'intera somma pattuita, al netto delle ritenute IRPEF, aggiungendo, in via subordinata, che qualora il PP intendesse contestare la legittimità delle ritenute IRPEF, la controversia era sottratta alla giurisdizione del giudice adito, per essere devoluta a quella delle commissioni tributarie. Il TO respingeva l'opposizione e tale pronuncia era confermata dal Tribunale di Lanciano.
A sostegno della decisione il giudice dell'impugnazione osservava:
- che tutta la controversia verteva sull'interpretazione della natura del credito attribuito al lavoratore;
- che il credito azionato non aveva natura retributiva, ma era stato legittimamente inquadrato come liberalità e non come retribuzione;
- che non ricorreva il dedotto vizio di ultrapetizione;
- che non sussisteva il difetto di giurisdizione non riguardando la controversia l'assoggettabilità a ritenute IRPEF della somma da corrispondere. Avverso questa sentenza la SEVEL s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi, illustrati da memorie, cui resiste con controricorso il PP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 37 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 1, 3 e 5 c.p.c.; violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale escluso il proprio difetto di giurisdizione per il fatto che la lite non riguardava l'assoggettabilità o meno di somme ad imposizione fiscale, ma la natura del credito azionato, che non aveva natura retributiva, sicché la somma di £ 3.573.976 era stata erroneamente versata dal datore di lavoro all'Ufficio delle Imposte Dirette per IRPEF, mentre doveva venire versata al lavoratore, sicché legittimamente il pretore aveva respinto l'opposizione. Secondo la parte ricorrente il tribunale doveva limitarsi a decidere se apparteneva alla giurisdizione dell'a.g.o. oppure del giudice tributario la questione dell'assoggettabilità o meno alla trattenuta IRPEF delle somme corrisposte al lavoratore, ancorché senza titolo e se era dunque legittimo il pagamento della somma di £ 3.573.976 effettuata per IRPEF dalla Sevel s.p.a. all'Ufficio anziché al lavoratore PP.
Il motivo di ricorso è fondato sulla base delle considerazioni che seguono. È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio secondo cui la controversia fra sostituito e sostituto d'imposta (e cioè fra lavoratore e datore di lavoro), relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal secondo, è devoluta (ancorché insorta in sede di opposizione all'esecuzione promossa dal lavoratore per il pagamento di spettanze retributive trattenute a titolo di IRPEF) alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (la quale comunque non fa venire meno la giurisdizione del giudice ordinario sulla predetta opposizione all'esecuzione), atteso che l'indagine sulla legittimità della ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga ne' quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto - perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è compito del giudice di essa munito provvedere all'integrazione del contraddittorio stesso (art. 99-102 c.p.c., applicabili anche nel processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) - ne' quando siano scaduti i termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all'amministrazione finanziaria, atteso che tale scadenza incide sulla fondatezza e sull'ammissibilità dell'azione da proporre innanzi al giudice tributario, ma è priva di effetti sulla giurisdizione dello stesso, non essendo prevista dall'ordinamento alcuna giurisdizione residuale dell'AGO a seguito dell'improponibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie (ex plurimis: Cass. 9 marzo 1993, n. 2803; Cass. 29 gennaio 1993 n. 1103; Cass. 28 gennaio 1993, n. 1052). Tale principio è applicabile anche in una fattispecie quale quella in esame in cui la società ha contestato, proponendo opposizione al precetto per il pagamento di £ 3.573.976, di dovere tale somma, per essere stata quest'ultima versata all'Ufficio delle Imposte dirette a titolo di IRPEF, sull'ammontare complessivo corrisposto a titolo transattivo al PP, dal momento che la controversia sulla spettanza della somma richiesta, involgendo necessariamente la soluzione della questione circa l'applicabilità o meno della ritenuta erariale, integra una controversia tributaria devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, senza che al fine di superare tali conclusioni valgano le affermazione contenute nella sentenza impugnata che esclude tale giurisdizione perché non si era in presenza di somme dovute a titolo retributivo, ma di liberalità, con la conseguenza della inapplicabilità dell'obbligo della trattenuta fiscale.
Così decidendo il Tribunale ha violato la giurisdizione delle commissioni tributarie in quanto nell'affermare la non doverosità della trattenuta fiscale, per la natura del credito del PP, ha giudicato su una controversia tributaria devoluta inderogabilmente a tali commissioni.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo (con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in tema di interpretazione della domanda) e del terzo (violazione e mancata applicazione degli art. 6 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 e di ogni altra concorrente norma, nonché degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5, per avere il pretore e il tribunale inquadrato il titolo giustificativo del pagamento reclamato nella categoria giuridica della liberalità).
È comunque da tenere presente che la competenza delle Commissioni tributarie sulla controversia relativa alla legittimità delle ritenute d'acconto operate non fa venire meno la giurisdizione dell'a.g.o. sull'opposizione a precetto instaurata dalla Sevel s.p.a. Tale giudice, innanzi al quale il giudizio sull'opposizione a precetto deve essere riassunto a seguito di cassazione della pronuncia impugnata per l'affermata giurisdizione delle Commissioni tributarie sulla causa pregiudiziale, concernente la legittimità della ritenuta d'acconto, dovrà poi sospendere tale giudizio a seguito della proposizione innanzi al giudice tributario della causa pregiudiziale e fino alla definitiva decisione della stessa. Conclusivamente, quindi, va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo e, per l'effetto, va dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie e va cassata, senza rinvio, la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, mentre con riferimento all'opposizione a precetto la causa va rinviata al tribunale di Chieti anche per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo;
dichiara la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie e cassa, senza rinvio, la decisione impugnata, in relazione al motivo accolto, mentre rinvia al tribunale di Chieti per la decisione della causa di opposizione a precetto e per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 16/3/1999.