CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2023, n. 36886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36886 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento instaurato da De AR SQ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36886 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento instaurato nei confronti di SQ De MA, dichiarava la sua incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cosenza, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. 2. Avverso questa sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si è dedotta la violazione di legge del provvedimento impugnato, rappresentandosi che la dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti al suo ufficio, a fronte dell'affermazione della competenza del Tribunale di Cosenza, aveva determinato l'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, che legittimava la proposizione del ricorso per cassazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui l'incompetenza territoriale è stata dichiarata dal Tribunale di Catanzaro, sull'assunto incontroverso che i fatti di reato, rilevanti ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc., erano stati commessi da SQ De AR nel circondario giurisdizionale di Cosenza, per effetto del quale il Tribunale di Cosenza è competente a procedere nei confronti dell'imputato. L'individuazione del Tribunale di Cosenza, pertanto, è stata correttamente effettuata dal Tribunale di Catanzaro, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, che non ne ha contestato l'individuazione, tenuto conto dei parametri stabiliti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che individuano la competenza dell'Ufficio requirente distrettuale in relazione all'ipotesi delittuosa ascritta a De AR. 2 Pertanto, presupposta la corretta l'individuazione dell'Ufficio competente a procedere nei confronti dell'imputato da parte del Tribunale di Catanzaro, occorre verificare se l'ordinanza impugnata, nella parte in cui disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, sia affetta da una patologia processuale censurabile con il ricorso per cassazione. A tale quesito occorre rispondere affermativamente. Della questione ermeneutica sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, invero, si sono già occupare le Sezioni Unite, che, in un caso che si attaglia perfettamente al caso di specie„ hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935 - 01). Tali conclusioni delle Sezioni Unite si imponevano alla luce dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 7 marzo 1996, n. 70 e 27 aprile 2021, n. 104, pacificamente applicabili al caso in esame, connotato dalla carenza di potere in concreto del Tribunale di Catanzaro, dai quali si desume che «quando le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono state esercitate rispettivamente dall'ufficio del pubblico ministero e dal giudice del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, l'imputato non è sottratto al proprio giudice naturale in caso di diretta trasmissione degli atti al giudice competente;
che la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento;
che dal tenore dello stesso dispositivo della sentenza n. 70 del 1996 si evince che ove è dichiarata l'illegittimità delle norme censurate, nella parte in cui prevedono la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, si fa riferimento al caso di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., cit.). D'altra parte, il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, affermato dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., che rappresenta la logica conseguenza 3 del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero, rilevante ex art. 112 Cast., non lascia spazio, in caso di restituzione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente per materia in relazione a uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis,, cod. proc. pen., a soluzioni processuali alternative. Si è infatti escluso, in via generale, che il Pubblico ministero possa in caso di regressione richiedere l'archiviazione del procedimento (Sez. 6, n. 20512 del 11/03/2003, Chiesa, Rv. 225531 - 01), potendo l'organo requirente, per effetto del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, soltanto esercitare l'azione penale con modalità diverse da quelle utilizzate precedentemente (Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, Rv. 219949 - 01). Si consideri ulteriormente che l'eventuale regressione del procedimento al Pubblico ministero, pur non comportando alcuna conseguenza negativa per l'imputato, concretizza una patologia connotata da macroscopicità, in rapporto al principio di ragionevole durata del ragionevole del processo, determinando l'inutile ripetizione dell'udienza preliminare già svolta ritualmente davanti al giudice naturale, che dovrebbe pronunciarsi sulle medesime imputazioni sulle quali aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; il che produrrebbe un irragionevole allungamento della durata del processo, che si porrebbe in palese contrasto con il principio costituzionale sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che trova copertura sovranazionale nella previsione 'dell'art. 6, par. 1, CEDU. Occorre, pertanto, ribadire che, appartenendo il Tribunale di Cosenza al medesimo distretto del Tribunale di Catanzaro, dove ha sede la Corte di appello di Catanzaro, non v'è dubbio che gli atti processuali relativi all'imputato SQ De AR dovevano essere trasmessi direttamente al giudice di primo grado cosentino, con una trasmissione degli atti di natura orizzontale. Presupposta, pertanto, la competenza del Tribunale di Cosenza e l'erronea trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, questo Collegio, investito ritualmente del ricorso per cassazione del Pubblico ministero, dispone del potere di correggere Verror iuris, consistente in una patologia processuale connotata da macroscopicità, nel quale è incorso il . giudice catanzarese, trasmettendo gli atti al giudice cosentino, competente ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., come riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato. 3. Ne discende conclusivamente che, ribadita la competenza del Tribunale di Cosenza a procedere nei confronti di SQ De AR, deve disporsi 4 ti l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza. Così deciso il 4 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36886 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 04/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2022 il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento instaurato nei confronti di SQ De MA, dichiarava la sua incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Cosenza, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. 2. Avverso questa sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza si è dedotta la violazione di legge del provvedimento impugnato, rappresentandosi che la dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata disposta la trasmissione degli atti al suo ufficio, a fronte dell'affermazione della competenza del Tribunale di Cosenza, aveva determinato l'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, che legittimava la proposizione del ricorso per cassazione. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Occorre premettere che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui l'incompetenza territoriale è stata dichiarata dal Tribunale di Catanzaro, sull'assunto incontroverso che i fatti di reato, rilevanti ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc., erano stati commessi da SQ De AR nel circondario giurisdizionale di Cosenza, per effetto del quale il Tribunale di Cosenza è competente a procedere nei confronti dell'imputato. L'individuazione del Tribunale di Cosenza, pertanto, è stata correttamente effettuata dal Tribunale di Catanzaro, come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, che non ne ha contestato l'individuazione, tenuto conto dei parametri stabiliti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che individuano la competenza dell'Ufficio requirente distrettuale in relazione all'ipotesi delittuosa ascritta a De AR. 2 Pertanto, presupposta la corretta l'individuazione dell'Ufficio competente a procedere nei confronti dell'imputato da parte del Tribunale di Catanzaro, occorre verificare se l'ordinanza impugnata, nella parte in cui disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, sia affetta da una patologia processuale censurabile con il ricorso per cassazione. A tale quesito occorre rispondere affermativamente. Della questione ermeneutica sollevata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, invero, si sono già occupare le Sezioni Unite, che, in un caso che si attaglia perfettamente al caso di specie„ hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935 - 01). Tali conclusioni delle Sezioni Unite si imponevano alla luce dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 7 marzo 1996, n. 70 e 27 aprile 2021, n. 104, pacificamente applicabili al caso in esame, connotato dalla carenza di potere in concreto del Tribunale di Catanzaro, dai quali si desume che «quando le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono state esercitate rispettivamente dall'ufficio del pubblico ministero e dal giudice del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, l'imputato non è sottratto al proprio giudice naturale in caso di diretta trasmissione degli atti al giudice competente;
che la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento;
che dal tenore dello stesso dispositivo della sentenza n. 70 del 1996 si evince che ove è dichiarata l'illegittimità delle norme censurate, nella parte in cui prevedono la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, si fa riferimento al caso di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., cit.). D'altra parte, il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, affermato dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., che rappresenta la logica conseguenza 3 del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero, rilevante ex art. 112 Cast., non lascia spazio, in caso di restituzione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente per materia in relazione a uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis,, cod. proc. pen., a soluzioni processuali alternative. Si è infatti escluso, in via generale, che il Pubblico ministero possa in caso di regressione richiedere l'archiviazione del procedimento (Sez. 6, n. 20512 del 11/03/2003, Chiesa, Rv. 225531 - 01), potendo l'organo requirente, per effetto del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, soltanto esercitare l'azione penale con modalità diverse da quelle utilizzate precedentemente (Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, Rv. 219949 - 01). Si consideri ulteriormente che l'eventuale regressione del procedimento al Pubblico ministero, pur non comportando alcuna conseguenza negativa per l'imputato, concretizza una patologia connotata da macroscopicità, in rapporto al principio di ragionevole durata del ragionevole del processo, determinando l'inutile ripetizione dell'udienza preliminare già svolta ritualmente davanti al giudice naturale, che dovrebbe pronunciarsi sulle medesime imputazioni sulle quali aveva disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; il che produrrebbe un irragionevole allungamento della durata del processo, che si porrebbe in palese contrasto con il principio costituzionale sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che trova copertura sovranazionale nella previsione 'dell'art. 6, par. 1, CEDU. Occorre, pertanto, ribadire che, appartenendo il Tribunale di Cosenza al medesimo distretto del Tribunale di Catanzaro, dove ha sede la Corte di appello di Catanzaro, non v'è dubbio che gli atti processuali relativi all'imputato SQ De AR dovevano essere trasmessi direttamente al giudice di primo grado cosentino, con una trasmissione degli atti di natura orizzontale. Presupposta, pertanto, la competenza del Tribunale di Cosenza e l'erronea trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, questo Collegio, investito ritualmente del ricorso per cassazione del Pubblico ministero, dispone del potere di correggere Verror iuris, consistente in una patologia processuale connotata da macroscopicità, nel quale è incorso il . giudice catanzarese, trasmettendo gli atti al giudice cosentino, competente ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., come riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato. 3. Ne discende conclusivamente che, ribadita la competenza del Tribunale di Cosenza a procedere nei confronti di SQ De AR, deve disporsi 4 ti l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza. Così deciso il 4 luglio 2023.