CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22038 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA OV ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino con sentenza del 15 marzo 2022 confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea del 6 novembre 2018 in forza della quale IO TI TA era stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. IO TI TA ricorre per cassazione contro detta sentenza, a mezzo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22038 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 17/03/2023 difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato; erronea interpretazione dell'art. 646 c.p., in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nonché erronea applicazione dell'art. 131 bis c.p. Lamenta che la Corte territoriale non aveva considerato che rivestendo esso ricorrente la qualifica di subagente assicurativo era solito trattenere, per prassi consolidata con la società AR e TO s.n.c., le somme di denaro versate dai clienti per un periodo di tempo indeterminato e che, solo periodicamente, versava tali importi all'agenzia assicuratrice, prassi confermata dai testimoni escussi e che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto che tale versamento doveva essere eseguito entro e non oltre 10 giorni, dando rilievo alle parole della persona offesa e non alla prassi utilizzata dall'Agenzia. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che non vi erano elementi di prova circa la volontà dell'imputato nel trattenere per sé a scopo di lucro gli importi di cui disponeva in qualità di sub agente. Il rapporto con la società assicuratrice prevedeva che si sarebbe dovuto periodicamente scomputare dalle somme riscosse e possedute dal TA proprio le spettanze di quest'ultimo con la conseguenza che la repentinità dell'interruzione del rapporto di mandato sub-agente aveva impedito di corrispondere gli importi. Vi sarebbe stata, dunque, una totale assenza di volontà nel trattenere l'importo a scopo di lucro difettando l'elemento psicologico del reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c. p. Assume ancora che la Corte d'appello avrebbe poi disatteso con motivazione apodittica la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ossia il fatto di particolare tenuità, essendo per contro emersa chiaramente la minima offensività della condotta nonché l'esiguità del danno patrimoniale cagionato rispetto al volume di affari a lui riconducibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ragione manifesta infondatezza delle censure formulate. 2. In ordine ai profili di responsabilità dell'imputato va osservato che la Corte di merito, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di appropriazione indebita essendo emerso che lo stesso, sub-agente della compagnia assicurativa ma LI si era impossessato di premi assicurativi non provvedendoli a versare tempestivamente. 2.1. I giudici di appello hanno, pure, chiarito che era rimasta del tutto indimostrata la tesi difensiva secondo cui le somme in questione non erano state versate alla compagnia nell' attesa di regolamentare i rapporti di dare-avere fra le parti, precisando che l'imputato non aveva in alcun modo comprovato il proprio presunto credito, risultando, quindi, evidente la prova del dolo ex art. 646 c.p. 2 2.2. Orbene il reato di appropriazione indebita si consuma con l'interversione oggettiva del possesso e non può avere rilievo la pretesa confusione di res fungibili nel contratto di deposito, in applicazione di nozioni civilistiche.(Nella fattispecie, il reato è stato ritenuto configurabile in capo all'agente assicurativo che, avendo la facoltà di riscuotere i premi dagli assicurati e di versarli alla società preponente secondo modalità e termini definiti, profittando della disponibilità delle somme nel conto corrente, se ne era appropriato, come emergeva anche da una serie di omissioni contabili) (Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 14/02/2003, Rv. 224906 - 01). 2.3. Rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato sulla scorta dei dati probatori emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso della piena liceità della condotta dell' imputato in ragione dei rapporti inter partes) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. La censura con il quale il ricorrente lamenta mancanza di motivazione con riferimento all'invocata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata. Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso, nel caso in esame, la "particolare tenuità del fatto" in ragione della non modesta somma di cui il TA ebbe ad appropriarsi (pari a circa 5.000,00) senza provvedere a restituirla. Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle censure del tutto generiche di parte ricorrente il quale del tutto assertivamente parla di un danno lieve. Del resto, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere 3 effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2023 Il Cons fiere Estensore Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino con sentenza del 15 marzo 2022 confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea del 6 novembre 2018 in forza della quale IO TI TA era stato ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. IO TI TA ricorre per cassazione contro detta sentenza, a mezzo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22038 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 17/03/2023 difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato; erronea interpretazione dell'art. 646 c.p., in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nonché erronea applicazione dell'art. 131 bis c.p. Lamenta che la Corte territoriale non aveva considerato che rivestendo esso ricorrente la qualifica di subagente assicurativo era solito trattenere, per prassi consolidata con la società AR e TO s.n.c., le somme di denaro versate dai clienti per un periodo di tempo indeterminato e che, solo periodicamente, versava tali importi all'agenzia assicuratrice, prassi confermata dai testimoni escussi e che erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto che tale versamento doveva essere eseguito entro e non oltre 10 giorni, dando rilievo alle parole della persona offesa e non alla prassi utilizzata dall'Agenzia. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che non vi erano elementi di prova circa la volontà dell'imputato nel trattenere per sé a scopo di lucro gli importi di cui disponeva in qualità di sub agente. Il rapporto con la società assicuratrice prevedeva che si sarebbe dovuto periodicamente scomputare dalle somme riscosse e possedute dal TA proprio le spettanze di quest'ultimo con la conseguenza che la repentinità dell'interruzione del rapporto di mandato sub-agente aveva impedito di corrispondere gli importi. Vi sarebbe stata, dunque, una totale assenza di volontà nel trattenere l'importo a scopo di lucro difettando l'elemento psicologico del reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c. p. Assume ancora che la Corte d'appello avrebbe poi disatteso con motivazione apodittica la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., ossia il fatto di particolare tenuità, essendo per contro emersa chiaramente la minima offensività della condotta nonché l'esiguità del danno patrimoniale cagionato rispetto al volume di affari a lui riconducibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in ragione manifesta infondatezza delle censure formulate. 2. In ordine ai profili di responsabilità dell'imputato va osservato che la Corte di merito, con motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di appropriazione indebita essendo emerso che lo stesso, sub-agente della compagnia assicurativa ma LI si era impossessato di premi assicurativi non provvedendoli a versare tempestivamente. 2.1. I giudici di appello hanno, pure, chiarito che era rimasta del tutto indimostrata la tesi difensiva secondo cui le somme in questione non erano state versate alla compagnia nell' attesa di regolamentare i rapporti di dare-avere fra le parti, precisando che l'imputato non aveva in alcun modo comprovato il proprio presunto credito, risultando, quindi, evidente la prova del dolo ex art. 646 c.p. 2 2.2. Orbene il reato di appropriazione indebita si consuma con l'interversione oggettiva del possesso e non può avere rilievo la pretesa confusione di res fungibili nel contratto di deposito, in applicazione di nozioni civilistiche.(Nella fattispecie, il reato è stato ritenuto configurabile in capo all'agente assicurativo che, avendo la facoltà di riscuotere i premi dagli assicurati e di versarli alla società preponente secondo modalità e termini definiti, profittando della disponibilità delle somme nel conto corrente, se ne era appropriato, come emergeva anche da una serie di omissioni contabili) (Sez. 2, Sentenza n. 12965 del 14/02/2003, Rv. 224906 - 01). 2.3. Rileva il Collegio che a fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato sulla scorta dei dati probatori emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso della piena liceità della condotta dell' imputato in ragione dei rapporti inter partes) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 3. La censura con il quale il ricorrente lamenta mancanza di motivazione con riferimento all'invocata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata. Sul punto va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso, nel caso in esame, la "particolare tenuità del fatto" in ragione della non modesta somma di cui il TA ebbe ad appropriarsi (pari a circa 5.000,00) senza provvedere a restituirla. Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle censure del tutto generiche di parte ricorrente il quale del tutto assertivamente parla di un danno lieve. Del resto, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere 3 effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2023 Il Cons fiere Estensore Il Presiden