Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
Qualora, con riguardo all'esecuzione forzata di una sentenza di condanna alla demolizione di opere per il ripristino di una stradella di accesso a un fabbricato, dopo la pronunzia dei provvedimenti ex art. 612 cod. proc. civ. siano insorte difficoltà di esecuzione ed il pretore, adito da una delle parti, abbia emesso un'ordinanza onerando il direttore dei lavori di attivarsi per il rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative prima di procedere alla demolizione, il provvedimento non configura una limitazione del diritto sostanziale dei creditori, trattandosi di richieste appartenenti alla fase esecutiva del procedimento, in quanto strumentali all'attuazione del diritto indicato nel titolo. Ne consegue che detto provvedimento non è impugnabile con l'appello
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI UI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LL, OR LE, OR BR, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA FRIGGERI 13, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO GIALLOMBARDO, difesi dall'avvocato LORENZO OR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 35, presso lo studio dell'avvocato BRUNO VILLANI, difeso dall'avvocato ANTONELLA FUNDARÒ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4034/99 del Tribunale di PALERMO, Sezione 2^ Civile, emessa l'08/07/99 e depositata il 10/09/99 (R.G. 7363/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. UI Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Lorenzo OR;
udito l'Avvocato Antonella FUNDARÒ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso in alternativa l'improcedibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RI RO nel 1976 iniziò davanti al pretore di Palermo un procedimento per l'esecuzione forzata di obblighi di fare in danno di UI BA, per ottenere il ripristino di una stradella di accesso ad un fabbricato di sua proprietà dalla pubblica via.
2. Il pretore, con ordinanza del 4 luglio 1998, ha rigettato la richiesta di sostituzione del direttore dei lavori ed ha invitato l'ufficiale giudiziario ed il direttore dei lavori a compiere i lavori di riempimento degli scavi ed i ricorrenti ed il direttore dei lavori a chiarire quali fossero le opere da demolire;
con altra ordinanza del 18 novembre 1998 ha disposto che l'ufficiale giudiziario procedesse alla demolizione del fabbricato realizzato dal BA "non appena acquisite da parte del direttore dei lavori (...) le necessarie autorizzazioni o concessioni amministrative".
3. ER, EL e EL RA hanno proposto appello contro l'ordinanza, deducendo che il provvedimento - cui attribuivano natura di sentenza - si era posto in contrasto con il giudicato contenuto nella sentenza 31 marzo 1978 del tribunale, emessa nel corso della procedura esecutiva, la quale aveva dichiarato che l'esecuzione disposta con la sentenza fatta valere come titolo esecutivo non doveva attendere la preventiva autorizzazione comunale per dare esecuzione ai lavori.
4. L'appello è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 10 settembre 1999 n. 4034. Il tribunale ha dichiarato che l'ordinanza impugnata non aveva contenuto decisorio, rispetto al quale fosse ammissibile l'impugnazione.
5. Per la cassazione della sentenza ER, EL e EL OR hanno proposto ricorso.
Resiste con controricorso UI BA, che depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di improcedibilità del ricorso non è fondata. L'atto, notificato il 23 marzo 2000, è stato depositato il successivo 4 aprile, come si ricava dal timbro postale di spedizione;
è stato, cioè, depositato nel termine indicato dall'art. 369 cod. proc. civ.
2. Il ricorso svolge due motivi ed è rigettato con le considerazioni di seguito esposte.
2.1. Per intendere i motivi è necessario richiamare la circostanza, indicata nel ricorso e pacifica tra le parti, che nell'ordinanza del pretore di Palermo del 18 novembre 1998 è dichiarato che l'esecuzione dell'obbligo di fare poteva avvenire soltanto dopo il rilascio di nulla osta da parte dell'autorità amministrativa. ER, EL e EL OR, nella fase di merito, avevano sostenuto che quest'indicazione comportava una limitazione dell'oggetto della prestazione cui avevano diritto, perché essa era in contrasto con la decisione del tribunale di Palermo del 31 marzo 1978, intervenuta nel corso della procedura esecutiva e passata in giudicato, che aveva dichiarato che l'esecuzione della sentenza fatta valere come titolo esecutivo non poteva essere soggetta in sede esecutiva a condizioni o termini.
2.2. Con il primo motivo, i ricorrenti dichiarano che, ottenuta una sentenza di ripristino della situazione dei luoghi, l'interessato non ha alcun obbligo di rivolgersi all'autorità amministrativa per farsi rilasciare autorizzazione alcuna, la quale può essere anche rifiutata. Essi sostengono che la tesi è stata riconosciuta dalla sentenza del tribunale di Palermo del 31 marzo 1978, sulla quale si sarebbe formato un giudicato, disatteso dal pretore, il quale aveva posto l'esecuzione in una situazione di quiescenza (fino al rilascio delle autorizzazioni comunali) illegittima e fuori dell'ambito dell'art. 612 cod. proc. civ., la quale era, quindi, soggetta ad appello: censura di violazione dell'art. 2909 cod. civ. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione il giudicato che si era formato sulla sentenza del tribunale di Palermo del 31 marzo 1978, il cui contenuto è stato riferito: censura di violazione dell'art. 2909 cod. civ. e difetto di motivazione.
3. L'esecuzione delle sentenze di condanna per obblighi di fare si attua applicando gli artt. 2931 cod. civ. e 612, 613 cod. proc. civ., dai quali si ricava che titolarità dei diritti e degli obblighi delle parti deve rimanere identica prima e dopo l'esecuzione forzata;
vale a dire che la tutela esecutiva non può andare al di là dell'attuazione della situazione sostanziale, la quale, pertanto, non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione.
3.1. Ne discende che chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di obblighi di fare (o di non fare) deve chiedere al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione (art. 612, primo comma, cit.), specificando la prestazione che gli è stata riconosciuta nel titolo e che egli si attende che il debitore esegua.
Il giudice dell'esecuzione, disposta l'audizione delle parti, emette un provvedimento che ha la forma e la sostanza dell'ordinanza. Con l'ordinanza è designato l'ufficiale giudiziario che dovrà provvedere al compimento delle operazioni materiali dell'esecuzione:
art. 612 citato.
Il provvedimento, non impugnabile con i mezzi ordinari, è rimediabile con l'opposizione agli atti esecutivi, oppure, secondo una parte della dottrina, anche con la revoca o modifica ad opera dello stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., se non abbia avuto ancora esecuzione.
Nel caso in cui sorgono difficoltà nel corso dell'esecuzione, il giudice provvede con decreto, che autorevole dottrina ha inquadrato nella categoria degli "atti ad evento fisico", per sottolineare, al di là della forma e sostanza, la sua efficacia di atto esecutivo.
3.2. Dalle considerazioni svolte si ricava che, nell'esecuzione in forma specifica, il titolo esecutivo indica il risultato che deve essere raggiunto e l'ordinanza stabilisce come esso deve essere raggiunto.
L'individuazione dei confini tra risultato e modalità di raggiungimento di questo, assai difficile sul piano teorico, lo è meno se si fa riferimento alla fattispecie concreta. Un problema di questo genere si presenta quando la realizzazione del risultato richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della pubblica amministrazione. Il fatto che autorizzazioni e concessioni si pongano come elementi strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere ed i dovere di richiederle e la richiesta si colloca nella fase esecutiva della realizzazione del diritto sostanziale riconosciuto con il titolo esecutivo.
3.3. La natura dei provvedimenti emanati in questa fase del procedimento è di essere complementare al procedimento esecutivo, se il loro contenuto è limitato all'attuazione pratica della volontà della legge accertata nel titolo esecutivo. Gli stessi provvedimenti, se dispongono il compimento di opere contrastanti con il titolo esecutivo, ovvero risolvono questioni sorte tra le parti circa la rispondenza della pretesa esecutiva al contenuto del titolo, o dichiarano la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente dall'obbligato, oppure risolvono una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale dello stesso titolo esecutivo, perdono, invece, la natura di atto esecutivo, per assumere quella di una statuizione cognitiva, com'è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze 21 maggio 1964, n. 1249; 28 settembre 1968, n. 3016; 26 novembre 1973, n. 3203; 4 giugno 1974, n. 1627; 11 novembre 1975, n. 3801; 4 gennaio 1977, n. 21; 24 febbraio 1987, n. 1926; 20 settembre 1990, n. 9584;
12 agosto 1991, n. 8776; 10 dicembre 1991, n. 13287; 10 aprile 1992, n. 4407).
3.4. Anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, dopo la designazione dell'ufficiale giudiziario e su ricorso di una delle parti, emetta una seconda ordinanza, si riproducono le situazioni prima descritte e si hanno due alternative.
Allorquando il giudice dell'esecuzione limita il suo intervento all'emissione di provvedimenti che attengono nuovamente al solo svolgimento dell'esecuzione, si ha una violazione dell'art. 131 cod. proc. civ. non significativa ed essa non è rimediabile con le impugnazioni (sent. n. 1129 del 1982); semmai con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ove ne ricorrano i presupposti, oppure con lo strumento della sollecitazione dei poteri di revoca, che lo stesso giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi del primo comma dell'art. 487 cod. proc. civ., come ritenuto da parte della dottrina.
Se, invece, il giudice, con la successiva ordinanza, decide una controversia sulla rispondenza della pretesa esecutiva al contenuto del titolo, sulla conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente dall'obbligato, oppure sulla portata sostanziale dello stesso titolo esecutivo, per lo stesso principio della prevalenza del contenuto dell'atto sulla sua forma, anche la nuova ordinanza è equiparata ad una sentenza che decide un'opposizione all'esecuzione, come tale impugnabile con l'appello.
4. Dalle precisazioni ora svolte si ricava che la decisione del tribunale di Palermo, di ritenere inammissibile l'appello contro l'ordinanza del 7 luglio 1998, è corretta. Il tribunale, infatti, ha considerato che il pretore si era limitato ad indicare le modalità dell'esecuzione e non ha risolto alcun contrasto insorto tra le parti circa i rispettivi diritti ed obblighi, come è reso chiaro al fatto che nella sentenza si legge che "anche a voler ritenere che il g. e., nell'adozione del provvedimento impugnato abbia implicitamente fissato le modalità esecutive (onerando il direttore dei lavori di attivarsi per il rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative prima di procedere alla demolizione dell'immobile de quo) dovrebbe prevenirsi ad analoghe conclusioni", circa la natura ordinatoria dell'ordinanza impugnata.
4.1. Il fatto che, in base alle opere da realizzare, il consulente tecnico abbia prospettato la necessità di munirsi del nulla osta del Genio civile e del Comune di Palermo ed il pretore abbia seguito questa indicazione, non configura limitazione del diritto sostanziale dei creditori, perché si tratta di richieste strumentali all'attuazione del diritto indicato nel titolo ed appartengono, quindi, alla fase esecutiva del procedimento.
4.2. Contro questo inquadramento i ricorrenti obbiettano: a) che la sentenza del tribunale di Palermo del 27 dicembre 1975, il cui contenuto è stato anticipato, impediva al pretore di porre condizioni o termini all'esecuzione del titolo esecutivo;
b) che l'ordinanza del 18 novembre 1998 aveva posto l'esecuzione in una situazione di quiescenza del diritto al ripristino della stradella, condizionando detto ripristino, sia pure temporaneamente, al rilascio delle autorizzazioni amministrative.
Con la prima obiezione i ricorrenti, infatti, non s'avvedono che la sentenza del 1995 è priva dell'attitudine al giudicato, perché affronta questioni che si riferiscono allo svolgimento del processo esecutivo. Ne deriva, che il giudice dell'esecuzione ben poteva stabilire che si doveva tenere conto delle regole e delle cautele fissate dalla legislazione urbanistica e suggerite dal consulente tecnico, perché la fissazione di quelle regole faceva parte del provvedimento esecutivo e poteva essere impugnato per vizi di questo procedimento.
La seconda obbiezione introduce la questione nuova, che l'esecuzione non poteva subire interruzioni neppure per il tempo, necessario al rilascio delle autorizzazioni, che non può essere esaminata in questa sede.
E la questione sarebbe nuova anche se i ricorrenti intendessero denunciare il pregiudizio che subirebbero dal rifiuto dell'amministrazione pubblica al rilascio delle autorizzazioni o concessioni.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico dei ricorrenti in solido, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 128,00, oltre onorari liquidati in euro 2.500,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2003