Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3979
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Sentenza 18 marzo 2003

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Qualora, con riguardo all'esecuzione forzata di una sentenza di condanna alla demolizione di opere per il ripristino di una stradella di accesso a un fabbricato, dopo la pronunzia dei provvedimenti ex art. 612 cod. proc. civ. siano insorte difficoltà di esecuzione ed il pretore, adito da una delle parti, abbia emesso un'ordinanza onerando il direttore dei lavori di attivarsi per il rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni amministrative prima di procedere alla demolizione, il provvedimento non configura una limitazione del diritto sostanziale dei creditori, trattandosi di richieste appartenenti alla fase esecutiva del procedimento, in quanto strumentali all'attuazione del diritto indicato nel titolo. Ne consegue che detto provvedimento non è impugnabile con l'appello

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 3979
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3979
    Data del deposito : 18 marzo 2003

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