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Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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- 1. Reato di riciclaggio: cos’è, come è punito e quando si configuraChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 30 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24471 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO RI, nata in [...] il [...], avverso la sentenza del 28/11/2022 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP DA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AL NO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sentiti i difensori: Avv. Gian Michele Uggè per la parte civile Banco BPM s.p.a., che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese;
Avv. Paolo Toscano, in sostituzione dell'Avv. Alberto Di Mauro, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; irì Penale Sent. Sez. 2 Num. 24471 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso il 15 dicembre 2021 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di riciclaggio, relativo ad una somma di danaro di circa 282 mila euro provento del reato di appropriazione indebita commesso da NI GI, dipendente di banca che aveva stornato sul conto corrente dell'imputata tale somma sottratta ai clienti dell'istituto di credito. E' stata disposta anche la confisca per equivalente del profitto del reato fino alla concorrenza della somma di euro 282.510. 2. Ricorre per cassazione RI LO, deducendo: 1) violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia contabile idonea a rendere conto delle operazioni bancarie effettuate sul conto corrente dell'imputata dall'autore del reato presupposto e dai correntisti vittime del reato di appropriazione indebita. In proposito, le sentenze di merito non avrebbero offerto alcuna motivazione. La relazione ispettiva cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, non sarebbe stata corredata da alcuna documentazione bancaria e non avrebbe approfondito l'argomento, che la difesa assume essere di interesse processuale, relativo all'accensione di un mutuo in favore della ricorrente;
2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio. L'autore del reato presupposto, GI NI, avrebbe movirnentato allo stesso modo vari conti correnti di clienti della banca, con operazioni in entrata ed in uscita, sicché non avrebbe potuto essere affermata alcuna violazione attribuibile all'imputata e differenziata rispetto alla posizione di altri clienti e, comunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo, non suffragato dai rapporti personali tra il NI e l'imputata, mera cliente della banca come gli altri, limitatasi a chiedere un mutuo all'istituto di credito ed inconsapevole della provenienza delittuosa dei cespiti, rispetto ai quali non aveva effettuato operazioni volte alla sostituzione del danaro, che non avrebbe potuto escludersi essere riconducibili allo stesso NI ed a operazioni lecite da costui effettuate;
3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché ricettazione. Dalla qualificazione giuridica invocata dalla ricorrente discenderebbe la revoca della confisca. 2 Si dà atto che sono stati depositati motivi nuovi con i quali si insiste sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, anche in termini di favoreggiamento reale, sulla confisca e sulla entità di essa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, la ricorrente omette del tutto di prendere in esame tutta la ricostruzione della sentenza impugnata, fondata non solo sulla relazione ispettiva della banca parte civile, ma anche sulle testimonianze dei funzionari che avevano riscontrato le anomalie delle operazioni effettuate da GI NI, direttore di fatto della filiale ove l'imputata aveva acceso un conto corrente. Inoltre, il ricorso dimentica che le prove di accusa avevano ricevuto definitiva consacrazione nel fatto che il NI aveva ammesso di avere illecitamente distratto nel tempo denaro di diversi correntisti che nutrivano fiducia in lui - e che hanno confermato tali assunti - dirottandoli verso il conto corrente dell'imputata, giovane donna con la quale, all'epoca de fatti, intratteneva una relazione sentimentale. Il NI, infine, oltre ad essere stato sospeso dal servizio si era suicidato poco dopo l'ammissione dell'addebito contestatogli. Ne consegue che l'istruttoria dibattimentale, come ampiamente risultante dalla sentenza impugnata, non era bisognevole di alcuna altra integrazione probatoria. 2. La conclamata sussistenza di una relazione sentimentale tra l'autore del reato presupposto e la ricorrente, in uno alla altrettanto conclamata attività di storno di danaro in favore di quest'ultima, rende ragione, in termini logico-ricostruttivi, del fatto che la Corte abbia ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo del reato, ricavato dal personale rapporto che intercorreva tra i protagonisti della vicenda e che aveva una sua unicità rispetto alle relazioni intrattenute dal NI con gli altri clienti vittime del reato di appropriazione indebita commesso dal funzionario di banca. Le diverse argomentazioni difensive in proposito, meramente ipotetiche, rimangono generiche e relegate al merito del giudizio. Gli accertamenti documentali e le prove testimoniali, secondo il resoconto della Corte territoriale, avevano, peraltro, rappresentato la singolare quanto significativa concomitanza tra gli ingenti versamenti di danaro ed i prelievi effettuati dall'imputata, che aveva concluso la sua illecita attività svuotando pressoché interamente il suo conto corrente, sul quale aveva operato attraverso prelievi di contante ed altre operazioni di banca aventi analoga finalità, a 3 dimostrazione della sua piena e consapevole compromissione nel fatto illecito contestatole. Dal che, con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3. Del pari, in ordine al terzo motivo, i principi giurisprudenziali sono pacifici nel ritenere che condotte come quella contestata vadano considerate come integranti il reato di riciclaggio e non quello di ricettazione, secondo quanto correttamente ha affermato la sentenza impugnata con indicazioni del tutto pretermesse dal ricorso. In proposito ed in piena analogia con la condotta descritta in imputazione, si è detto che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017,Venuti, Rv. 271530). Inoltre, integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314). Ne risulta la manifesta infondatezza, in punto di diritto, del terzo motivo di ricorso, con assorbimento di ogni altra censura sul punto. L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i quali, peraltro, veicolano anche violazioni di legge non dedotte né con l'atto di appello né con il ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Banco BPM s.p.a. che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2023. 4 Il Consigliere estensore Il President:e EP DA Geppino Ra 4 10~
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere EP DA;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AL NO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sentiti i difensori: Avv. Gian Michele Uggè per la parte civile Banco BPM s.p.a., che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese;
Avv. Paolo Toscano, in sostituzione dell'Avv. Alberto Di Mauro, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; irì Penale Sent. Sez. 2 Num. 24471 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 06/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso il 15 dicembre 2021 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di riciclaggio, relativo ad una somma di danaro di circa 282 mila euro provento del reato di appropriazione indebita commesso da NI GI, dipendente di banca che aveva stornato sul conto corrente dell'imputata tale somma sottratta ai clienti dell'istituto di credito. E' stata disposta anche la confisca per equivalente del profitto del reato fino alla concorrenza della somma di euro 282.510. 2. Ricorre per cassazione RI LO, deducendo: 1) violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia contabile idonea a rendere conto delle operazioni bancarie effettuate sul conto corrente dell'imputata dall'autore del reato presupposto e dai correntisti vittime del reato di appropriazione indebita. In proposito, le sentenze di merito non avrebbero offerto alcuna motivazione. La relazione ispettiva cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata, non sarebbe stata corredata da alcuna documentazione bancaria e non avrebbe approfondito l'argomento, che la difesa assume essere di interesse processuale, relativo all'accensione di un mutuo in favore della ricorrente;
2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio. L'autore del reato presupposto, GI NI, avrebbe movirnentato allo stesso modo vari conti correnti di clienti della banca, con operazioni in entrata ed in uscita, sicché non avrebbe potuto essere affermata alcuna violazione attribuibile all'imputata e differenziata rispetto alla posizione di altri clienti e, comunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo, non suffragato dai rapporti personali tra il NI e l'imputata, mera cliente della banca come gli altri, limitatasi a chiedere un mutuo all'istituto di credito ed inconsapevole della provenienza delittuosa dei cespiti, rispetto ai quali non aveva effettuato operazioni volte alla sostituzione del danaro, che non avrebbe potuto escludersi essere riconducibili allo stesso NI ed a operazioni lecite da costui effettuate;
3) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché ricettazione. Dalla qualificazione giuridica invocata dalla ricorrente discenderebbe la revoca della confisca. 2 Si dà atto che sono stati depositati motivi nuovi con i quali si insiste sulla diversa qualificazione giuridica del fatto, anche in termini di favoreggiamento reale, sulla confisca e sulla entità di essa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, la ricorrente omette del tutto di prendere in esame tutta la ricostruzione della sentenza impugnata, fondata non solo sulla relazione ispettiva della banca parte civile, ma anche sulle testimonianze dei funzionari che avevano riscontrato le anomalie delle operazioni effettuate da GI NI, direttore di fatto della filiale ove l'imputata aveva acceso un conto corrente. Inoltre, il ricorso dimentica che le prove di accusa avevano ricevuto definitiva consacrazione nel fatto che il NI aveva ammesso di avere illecitamente distratto nel tempo denaro di diversi correntisti che nutrivano fiducia in lui - e che hanno confermato tali assunti - dirottandoli verso il conto corrente dell'imputata, giovane donna con la quale, all'epoca de fatti, intratteneva una relazione sentimentale. Il NI, infine, oltre ad essere stato sospeso dal servizio si era suicidato poco dopo l'ammissione dell'addebito contestatogli. Ne consegue che l'istruttoria dibattimentale, come ampiamente risultante dalla sentenza impugnata, non era bisognevole di alcuna altra integrazione probatoria. 2. La conclamata sussistenza di una relazione sentimentale tra l'autore del reato presupposto e la ricorrente, in uno alla altrettanto conclamata attività di storno di danaro in favore di quest'ultima, rende ragione, in termini logico-ricostruttivi, del fatto che la Corte abbia ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo del reato, ricavato dal personale rapporto che intercorreva tra i protagonisti della vicenda e che aveva una sua unicità rispetto alle relazioni intrattenute dal NI con gli altri clienti vittime del reato di appropriazione indebita commesso dal funzionario di banca. Le diverse argomentazioni difensive in proposito, meramente ipotetiche, rimangono generiche e relegate al merito del giudizio. Gli accertamenti documentali e le prove testimoniali, secondo il resoconto della Corte territoriale, avevano, peraltro, rappresentato la singolare quanto significativa concomitanza tra gli ingenti versamenti di danaro ed i prelievi effettuati dall'imputata, che aveva concluso la sua illecita attività svuotando pressoché interamente il suo conto corrente, sul quale aveva operato attraverso prelievi di contante ed altre operazioni di banca aventi analoga finalità, a 3 dimostrazione della sua piena e consapevole compromissione nel fatto illecito contestatole. Dal che, con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva, la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3. Del pari, in ordine al terzo motivo, i principi giurisprudenziali sono pacifici nel ritenere che condotte come quella contestata vadano considerate come integranti il reato di riciclaggio e non quello di ricettazione, secondo quanto correttamente ha affermato la sentenza impugnata con indicazioni del tutto pretermesse dal ricorso. In proposito ed in piena analogia con la condotta descritta in imputazione, si è detto che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, od anche a rendere difficile, l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità: tra di esse rientra la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita poiché, stante la natura fungibile del bene, in tal modo esso viene automaticamente sostituito con denaro pulito (Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017,Venuti, Rv. 271530). Inoltre, integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314). Ne risulta la manifesta infondatezza, in punto di diritto, del terzo motivo di ricorso, con assorbimento di ogni altra censura sul punto. L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., i quali, peraltro, veicolano anche violazioni di legge non dedotte né con l'atto di appello né con il ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Banco BPM s.p.a. che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2023. 4 Il Consigliere estensore Il President:e EP DA Geppino Ra 4 10~