Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
6 N 8 9 O 1 I 5 / Z 4 . A / N 6 R A 2 I - T . S R B I R . . A G P 07 5 53/02 . L T E L D R U A L B . E A I B REPUBBLICA ITALIA D D R A I T S T E A N 1 I T E 3 S R N 1 I E E . A S T N E LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G. n. 2078/2000 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 21031 Dott. Eugenio Amari Consigliere Rep. Ud. 13 marzo 2002 Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Giuseppe Falcone Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Rettifica della dichia- SENTENZA razione mancata in- sul ricorso proposto il 17 gennaio 2000 da: ZI AU - rappresentato e difeso in virtù di procura a margi- delle ne del ricorso dall'avv. Domenico D'Arrigo di Brescia ed elettiva- aliquote / inutilizza- mente domiciliato in Roma, alla via Prestinari, n. 13, presso l'avv. bilità dati bancari / onere della prova. Giuseppe Ramadori ارون ricorrente
contro
- in persona del Ministro Amministrazione delle finanze dello Stato pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- - nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Porto- ghesi, n. 12 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della 1234 proc. n. 2078/2000 R.G. 1 Lombardia sez. L n. 248 del 9 dicembre 1998. - Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. Giuseppe Amadori, delegato dal difenso- re, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del pri- mo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Breno con avvisi notificati il 9 no- vembre 1991 rettificava i redditi d'impresa accertati per gli anni 1986 e 1988 nei confronti di AU TT esercente attività di auto- - trasporto di merci e recuperava a tassazione ulteriori ricavi, per L. ― 885.000.400 e L. 9.500.000, rispettivamente, desunti da cessioni non fatturate di materiale ferroso alla S.r.l. SMIC. documentate dall'in- casso di numerosi assegni bancari tratti su conti personali dell'ammi- nistratore della società o dei suoi soci. I ricorsi del contribuente avverso gli avvisi erano accolti il 7 novem- bre 1995 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brescia, che annullava le rettifiche sull'assorbente rilievo che i traenti degli asse- gni accreditati sul conto del TT erano soggetti diversi dalla S.r.l. SMIC e che L'Ufficio non aveva provato il rapporto sottostante alla loro emissione. Le decisioni, gravate da entrambe le parti, erano riformate il 9 di- cembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale della Lombar- proc. n. 2078/2000 R.G. 2 dia, che, previa riunione dei procedimenti, rigettava gli originari ri- corsi del contribuente. Osservava il giudice di appello, in ordine all'impugnazione del Bru- lotti, che l'indicazione negli avvisi di rettifica delle sole aliquote mi- nime e massime dell'Irpef si era risolta in un difetto di analicità ed era priva di rilievo ai fini della validità degli atti, giacché il medesi- mo contribuente aveva fatto applicazione delle singole specifiche ali- quote nella propria dichiarazioni dei redditi. Quanto all'impugnazione dell'Ufficio sottolineava che l'ammini- strazione finanziaria aveva documentato il ricevimento da parte del contribuente di assegni non iscritti nella contabilità e che il TT non aveva soddisfatto l'onere di documentare la non inerenza all'impresa delle somme ricevute, ma aveva indicato della loro per- ON cezione due diverse ragioni prive di attendibilità. Il TT ricorreva per la cassazione della sentenza con quattro mo- tivi e l'intimata Amministrazione delle finanze dello Stato non si co- stituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con primo motivo ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42, d.p.r. n. 600/73, e per l'omessa, insufficiente o contraddittoria moti- vazione sul punto dell'insussistenza del vizio di nullità degli avvisi di rettifica in difetto dell'indicazione di tutte le aliquote applicabili all'imponibile Irpef, tenuto conto anche che, in ragione del reddito dichiarato, le stesse corrispondevano solo in parte a quelle alle quali proc. n. 2078/2000 R.G. 3 egli poteva avere fatto riferimento. La denuncia è fondata. In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non con- tenga l'indicazione precisa ed analitica delle diverse aliquote progres- sive applicate sui diversi scaglioni dell'imponibile determinato va ravvisato radicalmente invalido nella sua totalità (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 4 marzo 1999, n. 1809), siccome emesso nella inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 42, 2 e 3 co., d.p.r. n. 600/73, per le quali, in funzione della tutela del diritto del contribuente all'immedia- ta ed agevole verifica della giustificazione della pretesa impositiva, l'atto considerato deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle aliquote cennate e non soltanto di quelle minima e massima (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 22 gennaio 1993, n. 777; Cass. civ., sez. I, sent. 2 agosto 1994, n. 7188; Cass. civ., sez. I, sent. 23 novembre 1994, n. 9905; Cass. civ., sez. V, sent. 10 novembre 2000, n. 14626 del 10 novembre 2000; Cass. civ., sez. V, sent. 25 gennaio 2002, n. 893). La sentenza impugnata, che ha ritenuto valido l'avviso di accertamen- to in controversia sul rilievo dell'esistenza nello stesso dell'indicazio- ne delle sole aliquote minima e massima dei tributi discussi e della sufficienza di tale indicazione a soddisfare le esigenze di forma ri- chieste sotto questo profilo dall'art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973, cit., confligge, dunque, con il principio dianzi enunciato ed è perciò senza altro passibile di cassazione, senza alcuna possibilità di apprezzare la logicità e fondatezza dell'argomento relativo all'anteriore applica- proc. n. 2078/2000 R.G. 4 zione delle singole aliquote nel computo dell'imposta originariamen- te effettuato dal contribuente. Il ricorso, dunque, deve essere accolto, con l'ulteriore considerazione che l'annullamento della statuizione recante declaratoria della validità del titolo impositivo travolge anche la pronuncia della fondatezza so- stanziale della pretesa erariale. Resta assorbito l'esame degli ulteriori tre motivi di ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a mente dell'art. 384, 1° co., c.p.c., la causa va decisa nel merito, e, stante l'acclarata sussistenza di un profilo di radicale invalidità del provvedimento im- positivo, va accolto il ricorso del contribuente avverso la pretesa del- l'amministrazione finanziaria. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'in- tero giudizio.
P.Q.M.
E N O 6 I 8 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli Z 9 A 1 A I / 5 R R 4 . T / S 6 altri. A N I 2 T - G . U E R B . B R P . . I Cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, accoglie il ri- L D L R A A L T D E . D B E corso introduttivo del contribuente. I T A S A T N I N E 1 E R S S 3 E Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. 1 E I T A . A N M Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 marzo O R Il consigliere est. presidente Cielenin Jodi dott. Giovanni Paolin dott. Massimo Oddo Il cancelliere 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCEL. Oggi 2.3 MAG. 2002. IL CANCELLIERE C1 proc. n. 2078/2000 R.G. 5 Battista