Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2001, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
- 30 22010 AND 23790 REPUBBLICA ITALIANA 01 6 8 1 / 0 1 Oibute IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ☐☐ tab 104 LA CORTE Oggetto S. ONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: snimshi Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente - R.G.N. 15236/98 Cron.3538 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 538 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- Ud.20/09/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA FR, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato PINTUS UFFICIO COPIE Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ALESSANDRO, che lo difende unitamente agli avvocati 3000 per diritti L. BARBADORO VITTORIO, FEROCI GIANCARLO, giusta delega in " - 6 FEB. 2001 - IL CANCELLIERE atti;
ricorrente - CANCELLERIA
contro
ES AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, dell'avvocato presso lo studio ANTONUCCIO P.. difeso dall'avvocato STADERINI * 2000 GIULIANO, giusta delega in atti;
1460 controricorrente -1- nonchè
contro
ED ND quale curatore fallimento della COM.BE.CAR. S.R.L.; - intimato avverso la sentenza n. 178/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato Pietro ANTONUCCIO, per delega depositata in udienza, difensoredell'Avv.STADERINI r del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1987 LE ES - pre- messo che, essendo allevatore, aveva, nel settembre del 1986, acquistato da Gian- franco CH una mucca gravida di razza “pregiata" la quale era poi abortita e che essendo, come poi accertato dalla USL, risultata affetta da brucellosi, gli aveva trasmesso la malattia - convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Firenze il Bian- chi perché fosse pronunziata la risoluzione del contratto di vendita per l'inadempimento di costui ed il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni tutti compresi quelli conseguenti alle misure di prevenzione zoosanitaria di- sposte dalla Usl nei confronti del suo allevamento. Je Costituitosi nel giudizio, il CH eccepì la decadenza dell'attore dalla ga- ranzia per aver costui solo nel gennaio del 1987 denunziato il vizio e, in subordine, negò la fondatezza delle domande assumendo che la mucca venduta era indenne al momento della vendita avendo contratto la brucellosi nell'allevamento dell'acquirente. Il CH chiese ed ottenne di chiamare in garanzia, onde essere tenuto in- denne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite, il proprio venditore, la Com. Be. Car. S.r.l. All' esito dell'istruttoria, in particolare all'esito dell'espletamento di c.t.u. medica e veterinaria, il tribunale adito, con sentenza del 2 agosto 1995, rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia e ritenuto che la mucca venduta fosse af- fetta da brucellosi al momento della vendita poiché ne era risultato indenne l'allevamento dell'acquirente, pronunziò la risoluzione del contratto di compraven- 3 dita, condannò il CH alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei danni lamentati dal ES nonché la Com.Be. Car. al pagamento in favore del CH di quanto costui doveva al proprio acquirente. Adita con l'appello del CH, resistito dal ES, contumace la curate- la della Com.Be.Car s.r.l. "medio tempore" dichiarata fallita, la corte d'appello di Firenze con sentenza del 16 febbraio 1998 ha rigettato l'impugnazione. Ha osservato in particolare la corte di merito che inutilmente il CH si era doluto del rigetto dell'eccezione di decadenza del ES dalla garanzia poiché costui aveva avuto l' 8 gennaio 1987, all'esito degli accertamenti zoosanitari esple- tati dalla Usl, la sufficiente certezza dell'essere la mucca acquistata affetta da bru- E cellosi. In particolare, non avrebbe potuto il ES desumere l'esistenza della malattia dall'aborto della mucca, e che il c.t.u. aveva indicato come manifestazione della brucellosi, poiché l'aborto stesso non costituiva una circostanza pacifica a- vendo il ES “dichiarato” di aver assistito la mucca nel parto, avvenuto presu- mibilmente al termine della gravidanza, e che il vitello, nato vivo, era morto poco dopo. Dal che conseguivano la tempestività della denunzia del “vizio” avvenuta il 13 gennaio successivo entro l'ottavo giorno dalla "scoperta"( artt. 1497,1495 c.c.) e l'infondatezza anche del secondo motivo di gravame poiché, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il contagio animale- uomo e le rigorose misure zo- oprofilattiche autoritativamente imposte all'azienda armentizia non erano ascrivibi- le a negligenza del ES avendo costui anche personalmente prestato le cure alla l'animale nella ignoranza che lo stesso fosse affetto da quella grave malattia infetti- va. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza, ricorre il CH;
resiste il ES con controricorso, poi illustrato da memoria;
non espleta attività difensiva l'intimata curatela fallimentare della Com. Be. Car Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione ai n 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il CH denunzia la violazione degli artt. 1495 e 1497 c.c. nonché 1, 2 e 105 del d.p.r. 8 febbraio 1954 n° 320 ed il vizio di motivazione in punto, decisivo della controver- sia, di decadenza del ES dalla garanzia per vizi dell'animale. Sul punto la corte di merito- sostiene il ricorrente- si è sbarazzata della questione assumendo apoditticamente che l'acquirente ES non poteva sospet- tare dell'esistenza della brucellosi nella mucca vendutagli. Non ha considerato il giudice del merito, nell'ambito della verifica sul se l'acquirente avesse fornito la prova della tempestiva denunzia del vizio, la circo- stanza pacifica dell'essere l'animale abortito, perché affermata nella citazione ed ammessa dal ES in sede di interrogatorio formale, nè che l'odierno ricorrente aveva dedotto che l'art. 1 del d.p.r. n°320 del 1954 indica la brucellosi fra le ma- lattie infettive delle quali, ai sensi dell'art.2, è obbligatoria la denunzia all'autorità sanitaria anche in caso di sospetto, né che l'art. 105 della disciplina dispone che ai fini della denuncia sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ri- tenzione placentare. S Conseguenza di queste pretermissioni è l'omessa considerazione che il termine dell'art. 1495 c.c. dovesse considerarsi iniziato il giorno stesso dell'aborto dell'animale o quanto meno dall'inizio della malattia il 10 dicembre 1986, secondo la certificazione fattane dalla Usl prodotta dal ES medesimo e che tardiva a- vrebbe dovuto ritenersi la denunzia del vizio fatta dall'acquirente il 13 gennaio 1987. Con il secondo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., il ricor- rente denunzia la violazione degli artt. 1, 2 e 105 del d.p.r. 5 febbraio 1954 n°320 e 1227 c.c. nonché il vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia della imputabilità al ES medesimo dei danni dei quali aveva preteso il risarcimento. Sebbene fosse stato espressamente dedotto- sostiene il CH - il giudice M del merito non ha considerato che, se il ES avesse ottemperato all'obbligo le- gale della denunzia della brucellosi manifestatasi con l'aborto dell'animale, la ma- lattia non avrebbe cagionato quelle ulteriori conseguenze pregiudizievoli di cui l'acquirente aveva preteso il risarcimento. Questi motivi, per la loro evidente connessione logica rinvenibile nella col- locazione cronologica della "scoperta" del vizio sotto il duplice profilo della tem- pestiva sua denunzia e della relazione causale fra l'inadempimento del venditore ed il danno subito dall'acquirente, esigono un esame congiunto, all'esito del quale vanno disattesi. Rammenta la corte che al potere istituzionale conferito al giudice del me- merito dall'art. 116 c.p.c. è devoluta l'individuazione delle fonti del proprio con- vincimento a mezzo della valutazione delle risultanze probatorie, nel senso del con- trollo della loro attendibilità e concludenza nonché della scelta, fra i vari esiti istrut- tori, di quelli ritenuti idonei a fornire certezza dei fatti controversi: il tutto con l'unico limite di fornire adeguata motivazione in proposito. Al riguardo quel giudice non è tenuto ad esporre un'analitica valutazione di tutte le risultanze istruttorie né a confutare le singole argomentazioni prospettate dalle parti. E' sufficiente, perché la sua pronunzia si sottragga a censure proponibili in sede di legittimità, che detto giudice, dopo averli complessivamente valutati, indi- chi in modo intelligibile, anche per l'assenza di dissidi logici interni al discorso ar- gomentativo, gli elementi probatori eletti, sui quali intende fondare il proprio con- vincimento: così che risultano implicitamente disattesi gli esiti istruttori o le argo- mentazioni esposte dalle parti logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ne consegue che le critiche all'esercizio di questo potere selettivo e di ap- prezzamento delle acquisizioni processuali si risolvono nell'inammissibile, in questa sede, attesa di una loro diversa e favorevole scelta e valutazione. Ciò non è certamente consentito neppure con il tramite della denunzia dei vizi indicati ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. che, nei loro limiti obiettivi e nelle finali- tà loro proprie, sono unicamente diretti a provocare il controllo di legalità della pronunzia impugnata sotto il profilo della disciplina regolatrice del rapporto giuri- dico in contestazione e della sua corretta applicazione nonchè del modo in cui il giudice del merito abbia dato conto delle fonti e delle ragioni del proprio convinci- mento così da consentire di ripercorre l'iter" logico seguito.( in proposito vedansi 7 "ex multis" le pronunzie di questa corte nn.3750/69, 1143/82, 6868/94, 1044/94, e 10896/98). Nella specie, con l'apparente denunzia dei vizi di cui ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., i motivi di doglianza sono sostanzialmente diretti a provocare una valu- - concernenti la "scoperta” della malattia della mucca tazione degli esiti istruttori oggetto della compravendita sotto il duplice profilo della tempestiva denunzia del vizio della "res vendita" da parte dell'acquirente e della relazione causale fra l'inadempimento del venditore ed i pregiudizi alla salute ed economici lamentati dall'acquirente diversa e favorevole da quella operata dal giudice del merito nel } esercizio del suo potere istituzionale del quale, per quel che in questa sede rileva, costui ha reso compiuta ragione. In particolare, la corte di merito nell'escludere la concreta operatività de- gli artt. 1, 2 e 105 del d.p.r. n° 320 del 1954 - che attribuiscono valore sintomatico della brucellosi all'aborto dell'animale e ne impongono la denunzia all'autorità pre- posta per le cautele necessarie – ha, con incensurabile, perchè adeguatamente e- sposto, accertamento di fatto rilevato che l'aborto della mucca, acquistata dal Me- sina, non poteva costituire circostanza “pacifica” essendo stata da costui negata, in sede di interrogatorio formale, con l'affermazione dell'aver l'animale, al termine del periodo di gravidanza, partorito un vitello la cui morte era avvenuta in un tem- po prossimo alla nascita. Implicita è la negazione del valore di confessione giudiziale ( art. 2733 c.c.) a quanto diversamente affermato nell'atto di citazione per esserne l'autore non il ES ma il suo procuratore. 8 Dal che la correttezza logica delle conseguenziali argomentazioni esposte dal giudice del merito concernenti: a) la tempestività, nel termine di otto giorni, della "denunzia" del “vizio” della “res vendita, la malattia dell'animale, del 13 gen- naio 1987, in relazione alla sua "scoperta”, intesa come sufficiente certezza della patologia, cronologicamente riferibile alla certificazione dell'esistenza della brucel- losi rilasciata l'8 antecedente dalla USL, a nulla rilevando l'inizio del decorso della stessa: b) la relazione causale fra l'inadempimento del venditore ed i danni tutti la- mentati dall'acquirente che, ignaro dell'esistenza della specifica patologia, non po- teva neppure adoperarsi per evitare il contagio personale e i pregiudizi all'azienda armentizia conseguenti alle rigorose misure zooprofilattiche imposte dall'autorità preposta, con una tempestiva denunzia alla medesima finalizzata alla disposizione رور delle cautele necessarie. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione. Queste sono liquidate come nel dispositivo.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, al resistente, le spese del giudizio di legittimità che liquida in £. 301.000, oltre £.
3.000.000 per onorari. Roma, il 20 settembre 2000. Il Presidente (dr Vincenzo Baldassarre) /img Baldomene 9 Il Consigliere estensore En(dr Hyeo ferfona Musso) IL CANCELLIERE Dott.ssa Donatella pane 109T 250.000 456T. 60000 : TOT. 310000 POSITATO IN CANCELLERIA Me -6 FEB 2001 Roma IL CANCE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data ?? APR. 2002 re 160.10 4. al n169999 CENTOSESSANTA/10. Vercate € p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.sca Maria Grazia Di L izia Il Responsabile Servizio Anti G (euro (Dr. M. RACOCHIN 10