Sentenza 2 gennaio 2002
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Tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e non solo quelli lasciati sulla strada a funzionare in automatico (e non invece gli strumenti impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale). Infatti qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione e va quindi verificato periodicamente. …
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GRAGNANO Il Giudice di Pace, dott. Cira di Somma, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2010 TRA TIZIA Opponente E AREA RISCOSSIONI S.P.A. Opposta contumace NONCHÈ G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE Opposta RAGIONI DI FATTO Con ricorso depositato il 29.3.2010 , Tizia proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.17245 notificatale in data 26.2.2010 emessa da Area riscossioni s.p.a. per conto della Gori spa a seguito del mancato pagamento di quattro fatture relative al servizio idrico integrato per gli anni 2004 2005 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 00 03 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2480/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Guglielmo Sciarelli Dott. Presidente Cron..3 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Guido Vidiri Consigliere Ud. 2 otto- Dott. Camillo Filadoro Consigliere bre 2001 Dott. Paolo Stile Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RO AL, elettivamente domiciliato in Roma, via Romagna n. 14, presso l'avv. Alberto Buzzi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
3666 ricorrente contro società Ferrovie dello Stato società di Trasporti e Servizi S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 172, presso l'avv. Massimo Ozzola che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1673/99, decisa il 23 giugno 1998 e pubbli- cata il 29 gennaio 1999, resa dal Tribunale di Roma nel procedi- mento n. 9641/95 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Nicola Corbo per delega dell'avv. Massimo Ozzola nell'interesse della società Ferrovie dello Stato S.p.A.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 22 novembre 1991 RO AL conveniva in giu- dizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di Giudice del Lavoro 1'Ente Ferrovie dello Stato al fine di ottenere il pagamento della retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo in rela- zione a prestazioni rese nei giorni destinati al riposo settimana- le. Resisteva l'Ente Ferrovie dello Stato. Il Giudice adito, con sentenza in data 8 febbraio 1994, accoglie- va la domanda. Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato, tale divenuta a seguito della privatizzazione del servizio ferroviario, e in esito il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1673/99 emessa in data 23 giugno 1998 29 gennaio 1999, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. 2 Osservava che il lavoratore non aveva fornito elementi e indica- zioni sufficienti a individuare le prestazioni che sarebbero state rese in giorni destinati al riposo settimanale di turno. Osservava ancora che per il periodo successivo all'entrata in vi- gore del CCNL 1990/1992 la pretesa appariva comunque infondata poiché la sesta giornata non poteva considerarsi come festiva, es- sendo stata dichiarata lavorativa a zero ore. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne RO AL con atto notificato in data 27 gennaio 2000; deduce tre motivi. La Società Ferrovie dello Stato resiste con controricorso notifi- cato in data 1 marzo 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 срс, 1' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si afferma che il Tribunale ha erroneamente affermato il principio non esser previsto un riposo settimanale di due giorni, ma solo un diritto al riposo di 48 ore che maturerebbe al sesto giorno e in- globerebbe il riposo giornaliero. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 срс, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPR 1372/71, essendo esteso a tutto il personale il principio che il riposo settimanale è comprensivo di quello giornaliero, dettato per il personale dei treni e di macchina. 3 Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 1362 e seguenti cc in relazione all'interpretazione accolta dell'art. 50 del CCNL, nel senso che in sesto giorno sarebbe lavo- rativo a zero ore. Non viene invece censurato il rilievo del Tribunale che il lavora- tore non ha fornito elementi e indicazioni sufficienti a indivi- duare le prestazioni che sarebbero state rese in giorni destinati al riposo settimanale di turno. Non possono infatti valere al riguardo le affermazioni contenute nelle pagine 6 e 7 del ricorso, ultimo periodo di entrambe, nel senso che le parti "concordavano pienamente sulla circostanza di fatto che la concreta articolazione della settimana lavorativa del personale di esercizio prevedesse 5 giorni di lavoro e 2 di ripo- SO" e ancora che le stesse 'concordando pienamente sulla circo- "1 stanza di fatto che il lavoro settimanale è distribuito su 5 gior- nate lavorative ...", atteso che dal contesto argomentativo risulta palese che si è voluto censurare non già il rilievo del Tribunale, esser carente la prova dei presupposti di fatto della domanda, sibbene la soluzione accolta in ordine al punto se uno solo o en- trambi i giorni di riposo dovevano essere assoggettati alla disci- plina contrattuale dettata per i festivi. È mancato invece qualsiasi rilievo in ordine a quanto osserva il Collegio di merito, essere onere del ricorrente individuare e in- dicare con precisione tutti gli elementi idonei ad identificare le 4 occasioni in cui egli era stato asseritamente chiamato a rendere prestazioni lavorative nel periodo destinato al riposo settimana- le". Si deve quindi rigettare il ricorso per cassazione col quale non viene censurato un argomento che sorregge autonomamente il decisum della sentenza impugnata e rende ultronea qualsiasi indagine in ordine alle questioni di diritto introdotte, prive di decisività. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 2 ottobre 2001 IL PRESIDENTE inglichu tu ulh Alfade yourIL CONSIGLIERE ESTENSORE Cure Parella I D , A O S L S 0 маё L 1 A O , T . IL CANCELLIERE B 3 T I 3 A Depositato in Cancelleria R 5 D ES 'A . A P L S T N L I S 2.GEN 2002 E O N 3 D P G -7 I O IM S -8 N A 1 Cuorefonelle E A D S 1 D T IL CANCELLIERE E I , E E A T O G R N O T E G T IS S E IT E L G R IR E O R A C D L L O E D 5